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Sentenza

Sentenza n. 1864/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia del 5 agosto 2024, non notificato alla ricorrente, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta rilasciato in favore della ricorrente, nonché dell’implicito provvedimento di «rigetto del rilascio della dichiarazione per attesa occupazione», con conseguente condanna dell’Amministrazione a rilasciare alla ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione;

Giustizia amministrativa202501890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro stagionale rilasciato alla ricorrente e implicito diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente era stata assunta da un’azienda agricola nell’ambito delle quote del decreto flussi 2023; dopo il rilascio del nulla osta il 3 febbraio 2024, l’ingresso in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia le comunicava il 23 luglio 2024 l’avvio del procedimento di revoca e, il 5 agosto 2024, revocava il nulla osta perché l’asseverazione presentata dal datore di lavoro risultava irregolare. Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che l’asseverazione aveva funzione ricognitiva di elementi preesistenti e che l’Amministrazione avrebbe dovuto consentirne la regolarizzazione, oltre a considerare le alternative del permesso per attesa occupazione o del subentro di un nuovo datore di lavoro. Con il secondo motivo deduceva di essere estranea all’irregolarità imputabile al datore di lavoro e di avere fatto affidamento in buona fede sul nulla osta e sulla possibilità di lavorare, contestando che la revoca potesse produrre automaticamente effetti pregiudizievoli anche nei suoi confronti. L’Amministrazione opponeva che il permesso per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e non è previsto per il lavoro stagionale, e che non era stata prospettata una concreta possibilità di subentro di altro datore.

La decisione

Il ricorso è accolto e il provvedimento di revoca è annullato, con obbligo per lo Sportello Unico di riesaminare la posizione della lavoratrice; restano fermi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il Collegio ha riconosciuto che l’Amministrazione può controllare anche dopo il rilascio del nulla osta la sussistenza, completezza e regolarità della documentazione e revocarlo quando emergano elementi ostativi. Tuttavia, quando l’elemento ostativo riguarda il datore di lavoro e la lavoratrice è estranea ad esso, la revoca non opera automaticamente nei confronti della lavoratrice: occorre una valutazione discrezionale che consideri la sua buona fede e il legittimo affidamento, tenendo conto anche dell’ingresso regolare, del tempo trascorso e dell’inserimento lavorativo e sociale. Nel caso concreto l’Amministrazione aveva motivato la revoca soltanto con l’irregolarità dell’asseverazione, documento formato sulla base di dati del datore di lavoro e non disponibili alla lavoratrice; inoltre, l’asseverazione esisteva ed era completa nei suoi elementi, sicché, prima di fondare su di essa la revoca, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e chiedere la regolarizzazione, nonché valutare la posizione e la buona fede dell’interessata. È quindi fondato il motivo relativo alla mancata considerazione dell’affidamento. È invece respinta la censura sul mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione: l’istituto è eccezionale e tassativo, presuppone un rapporto di lavoro effettivamente e regolarmente instaurato e poi venuto meno; tali condizioni non ricorrevano, anche perché il nulla osta riguardava lavoro stagionale e non erano stati perfezionati il contratto di soggiorno e il permesso per lavoro. Spese compensate per la complessità della questione e il carattere interlocutorio della decisione.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022

    Dal combinato disposto di tali disposizioni si desume che lo Sportello Unico può svolgere i controlli sull’esistenza, completezza e regolarità della documentazione normativamente prevista anche dopo il rilascio del nulla osta, che può essere revocato qualora emergano elementi ostativi al rilascio dello stesso.

    Il potere di controllo e di revoca può essere esercitato anche dopo il rilascio del nulla osta; nei confronti del lavoratore, tuttavia, l’emersione di un elemento ostativo riferibile al datore non determina automaticamente la revoca senza valutare affidamento e buona fede.

  • art. 24, comma 12, d.lgs. n. 286/1998

    S’impone, quindi, a giudizio del Collegio, un’interpretazione adeguatrice dell’art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 73 del 2022, in combinato disposto con l’art. 24, comma 12, e con l’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, in forza del quale la revoca del nulla osta al lavoro stagionale si configura come una vera e propria “revoca sanzionatoria” solo nei confronti del datore di lavoro, mentre la revoca stessa assume nei confronti del lavoratore beneficiario del nulla osta i connotati tipici del provvedimento discrezionale, nel senso che l’Amministrazione deve: A) comunicare anche al lavoratore l’avvio del procedimento finalizzato all’avvio del procedimento di revoca del nulla osta, in modo da consentirgli di dimostrare la sua completa estraneità alla condotta delittuosa del datore di lavoro; B) tener conto, nella fase di adozione del provvedimento di revoca del nulla osta, di ogni elemento fornito dall’interessato per dimostrare la sua completa estraneità alla condotta delittuosa del datore di lavoro e, comunque, di ogni circostanza dalla quale possa desumersi che l’interessato è titolare di un «legittimo affidamento» sulla regolarità della propria posizione nel territorio dello Stato, nonostante la condotta delittuosa del datore di lavoro.

    La revoca del nulla osta stagionale ha natura vincolata e sanzionatoria nei confronti del datore, ma nei confronti del lavoratore estraneo alla causa ostativa richiede una valutazione discrezionale, la partecipazione al procedimento e la considerazione dell’affidamento.

  • art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Ad analoghe conclusioni non può, invece, pervenirsi nel caso in cui non sia provato che il lavoratore, in favore del quale è stato rilasciato il nulla osta, richiesto dal datore di lavoro condannato negli ultimi cinque anni per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, abbia beneficiato della condotta delittuosa del datore di lavoro o fosse quantomeno a conoscenza di tale condotta delittuosa.

    La causa ostativa riferita al datore non può essere automaticamente imputata al lavoratore se non è provato che questi abbia beneficiato della condotta o ne fosse a conoscenza.

  • art. 24-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Difatti l’asseverazione è un documento che viene formato da un professionista incaricato dal datore di lavoro sulla base di dati inerenti l’attività del datore di lavoro medesimo e che non sono nella disponibilità del lavoratore, soggetto in procinto di entrare – ovvero appena entrato – nel territorio nazionale.

    L’asseverazione attiene a dati dell’attività e della situazione del datore di lavoro che normalmente non sono nella disponibilità del lavoratore, circostanza rilevante per escludere un’automatica imputazione a quest’ultimo dell’irregolarità documentale.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    secondo l’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990, “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede” (con la precisazione che il termine cittadino è utilizzato in senso atecnico dal legislatore e ricomprende all’evidenza anche gli stranieri)

    I principi di collaborazione e buona fede regolano anche i rapporti tra amministrazione e stranieri e impongono di considerare la posizione del lavoratore nell’esercizio del potere di revoca.

  • art. 6, lett. b), l. n. 241/1990

    A ciò si aggiunge che, in caso di documentazione irregolare ovvero incompleta, deve trovare applicazione il principio del soccorso istruttorio, scolpito nell’art. 6, lett. b), legge n. 241 del 1990, secondo il quale il responsabile del procedimento “può chiedere … la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può … ordinare esibizioni documentali”.

    In presenza di documentazione irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento deve valutare l’attivazione del soccorso istruttorio e, nel caso concreto, avrebbe dovuto chiedere la regolarizzazione dell’asseverazione prima di disporre la revoca.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    Nel caso in esame ostano, quindi, al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione: a) il fatto che il rapporto di lavoro non è sorto nel rispetto della sequenza procedimentale, che prevede, successivamente al rilascio del nulla osta e del visto, la stipula del contratto di soggiorno ed il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, adempimenti non perfezionatisi in conseguenza della revoca del nulla osta; b) il fatto che il nulla osta è stato rilasciato per lavoro stagionale, ipotesi non prevista dall’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998; c) la natura eccezionale dell’istituto del permesso di soggiorno per attesa occupazione, che non ne consente il rilascio al di fuori dei casi tassativamente previsti.

    Il permesso per attesa occupazione non è rilasciabile quando il rapporto di lavoro non è stato regolarmente perfezionato secondo la sequenza prevista e quando il nulla osta riguarda lavoro stagionale, ipotesi non compresa tra quelle normativamente previste.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Preliminarmente, il Collegio deve dare atto del tardivo deposito della memoria e dei documenti di parte ricorrente, in quanto prodotti dopo il decorso dei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a..

    La memoria e i documenti depositati oltre i termini processuali sono tardivi; la sentenza dà atto della tardività, senza fondare su di essa la decisione di merito.

Massime di principio

  • Il potere di revocare un nulla osta per lavoro stagionale a seguito dell’accertamento di elementi ostativi riferibili al datore di lavoro non produce automaticamente i medesimi effetti nei confronti del lavoratore. Se il lavoratore è estraneo alla causa ostativa e ha fatto ingresso e iniziato a lavorare confidando nella validità del titolo, l’Amministrazione deve valutare discrezionalmente la sua buona fede e il legittimo affidamento, considerando le circostanze concrete della permanenza e dell’inserimento lavorativo.
  • Quando la revoca del nulla osta stagionale incide sulla posizione del lavoratore, l’Amministrazione deve consentirgli di partecipare al procedimento e valutare gli elementi da lui forniti sulla propria estraneità alla causa ostativa e sull’affidamento nella regolarità della posizione in Italia.
  • La rilevazione dell’irregolarità o incompletezza dell’asseverazione del datore di lavoro non giustifica, da sola, la revoca del nulla osta nei confronti del lavoratore: ove la documentazione esista ma presenti profili regolarizzabili, l’Amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio e valutare la posizione individuale del lavoratore.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è un istituto eccezionale, concedibile soltanto nei casi previsti dalla legge e subordinato all’effettiva e regolare instaurazione di un rapporto di lavoro successivamente venuto meno; non è estensibile al caso di nulla osta per lavoro stagionale quando non si sia perfezionata la sequenza necessaria per l’instaurazione regolare del rapporto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaSoccorso istruttorio

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