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Sentenza

Sentenza n. 15392/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202308287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Presunta modifica della disciplina del traffico in corrispondenza dell’accesso al parcheggio della farmacia; richiesta verbale del Comandante della Polizia Locale a un’impresa di realizzare la segnaletica; silenzio-diniego sull’istanza di accesso, poi superato dall’ostensione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la presunta modifica della viabilità, sostenendo che il divieto di svolta diretta verso la strada della farmacia e l’obbligo di utilizzare la rotatoria avrebbero ridotto la clientela e aggravato traffico e inquinamento. Ha dedotto violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità, violazione delle norme del Codice della strada e del relativo regolamento, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e sviamento. Ha contestato inoltre la competenza comunale e, con motivi aggiunti, la richiesta del Comandante della Polizia Locale di installare urgentemente la segnaletica, la titolarità della strada e la competenza del Comandante anziché del Sindaco; ha anche censurato la nota informativa resa in risposta all’istanza di accesso. I motivi relativi all’accesso documentale riguardavano il silenzio-diniego e la successiva nota di riscontro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. L’impugnazione del diniego di accesso è stata dichiarata improcedibile, poiché l’amministrazione aveva infine osteso gli atti; i relativi motivi non sono stati esaminati. Il Collegio ha prescisso dall’eccezione comunale di inammissibilità per difetto di interesse, decidendo la controversia nel merito. Quanto alla presunta modifica della viabilità, la ricorrente non ha provato né che la disciplina fosse stata modificata né che la precedente segnaletica consentisse la svolta a sinistra: dagli atti risultava più plausibile il ripristino e l’integrazione di una segnaletica preesistente, resa poco visibile da lavori di riasfaltatura. Non sono stati dimostrati pregiudizi concreti e attuali, né elementi di irragionevolezza; la disciplina risultava funzionale alla sicurezza e alla fluidità del traffico. La competenza sulla segnaletica e sulla viabilità del tratto ricadente nel centro abitato spettava al Comune, non alla Città Metropolitana, della quale è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva. La contestazione della richiesta del Comandante di realizzare la segnaletica è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, perché non modificava la viabilità né produceva una lesione diretta, e comunque infondata in ragione della pericolosa scarsa chiarezza della segnaletica. Sono state respinte anche le censure sulla proprietà della strada e sulla competenza del Comandante: gravava sulla ricorrente l’onere di provare la diversa proprietà, mentre il regolamento organizzativo e l’organigramma comunali attribuivano al Comandante la gestione della viabilità, in coerenza con la separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa. Il motivo contro la nota di riscontro all’accesso è stato dichiarato improcedibile e inammissibile, perché riferito alla questione di accesso già divenuta improcedibile e a un atto meramente informativo, privo di contenuto lesivo. Le doglianze su percorsi, traffico e inquinamento sono state respinte per mancanza di elementi di prova; il TAR ha ritenuto non irragionevole l’uso della rotatoria, anche in considerazione della sicurezza e della riduzione delle soste e delle code. La società è stata condannata alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori in favore di ciascuno dei due enti.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    Tuttavia, ex art. 64 c.p.a., l’onere della prova in giudizio grava sulla parte ricorrente.

    La parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti e degli elementi concreti posti a fondamento delle censure, inclusi il pregiudizio lamentato e l’illegittimità della disciplina contestata.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Anche tali motivi sono infondati, sia perché spettava alla ricorrente dare la prova della proprietà della strada dalla stessa ritenuta, sia sulla scorta del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa (art. 107 TUEL).

    La gestione amministrativa della viabilità può essere attribuita agli organi gestionali, secondo il principio di separazione dall’indirizzo politico; nel caso concreto, il regolamento organizzativo e l’organigramma comunali attribuivano tale gestione al Comandante della Polizia Municipale.

Massime di principio

  • Chi impugna una disciplina della viabilità deve provare i fatti costitutivi delle proprie censure e indicare un pregiudizio concreto e attuale; in mancanza, non sono sufficienti affermazioni generiche di riduzione della clientela, aumento del traffico o dell’inquinamento.
  • La mera apposizione, integrazione o riparazione della segnaletica che rende nuovamente visibile una disciplina stradale preesistente non equivale, di per sé, a una modifica della disciplina della circolazione.
  • Per i tratti stradali ricadenti nel centro abitato, la competenza in materia di segnaletica e viabilità spetta al Comune e non all’ente sovracomunale, secondo la ricostruzione operata dal giudice nel caso concreto.
  • La richiesta amministrativa di installare o ripristinare segnaletica, quando non modifica la disciplina della viabilità e non lede direttamente la posizione del ricorrente, non è autonomamente lesiva; la gestione amministrativa della viabilità può essere attribuita al Comandante della Polizia Locale in applicazione della separazione tra indirizzo politico e gestione.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàAccesso documentale
RamiTrasporti e circolazioneAccesso e trasparenza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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