Sentenza n. 1296/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio della Questura di Bergamo sull’istanza del 18 marzo 2024 di aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 27 settembre 2013
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della Questura sull’istanza di aggiornamento del titolo, presentata il 18 marzo 2024. Dopo la convocazione del 18 marzo 2025 per identificazione e fotosegnalamento, non aveva ricevuto alcuna determinazione. Sosteneva che il procedimento fosse iniziato in tale data, che il termine di conclusione fosse di sessanta giorni e che fosse quindi scaduto il 17 maggio 2025; chiedeva la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine certo e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. In udienza ha confermato che nel frattempo l’aggiornamento era stato autorizzato e ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché, prima della decisione, l’Amministrazione aveva autorizzato l’aggiornamento del permesso e il ricorrente ne aveva confermato il rilascio. Non ha quindi deciso nel merito la censura relativa alla durata del procedimento né la richiesta di condanna a provvedere o di nomina del commissario ad acta. Ha ritenuto apprezzabile la giustificazione del ritardo, in considerazione della pendenza del procedimento penale e della necessità di valutarne l’esito; ha inoltre rilevato che lo status di soggiornante di lungo periodo è a tempo indeterminato, mentre è decennale la validità del documento elettronico che lo attesta, sicché il ritardo nell’aggiornamento non comportava una significativa conseguenza pregiudizievole. Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, se effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998
I commi 4 e 7 dell’art. 9 del d. lgs. n° 286 del 1998 prevedono che, nel caso di pericolosità sociale, il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo non possa essere rilasciato e che debba essere revocato.
La pericolosità sociale può impedire il rilascio o comportare la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; nel caso concreto, tale profilo era stato addotto dall’Amministrazione per spiegare l’attesa dell’esito del procedimento penale.
art. 31, comma 2, c.p.a.
Secondo il ricorso, il 18 marzo 2025 costituirebbe la data d’avvio del procedimento, e il termine per la sua definizione andrebbe stabilito in sessanta giorni, e sarebbe dunque scaduto il seguente 17 maggio; a sua volta, il termine annuale decadenziale per la presentazione della domanda di accertamento del silenzio inadempimento di cui all’art 31, II comma, c.p.a., decorrendo dalla scadenza del termine di conclusione dell’attività procedimentale, verrebbe a scadere il 17 giugno 2026, dopo la presentazione del ricorso in esame.
La disposizione è richiamata nel ricorso per individuare il termine annuale di decadenza per l’azione contro il silenzio, decorrente dalla scadenza del termine per concludere il procedimento. Il TAR non decide la questione, essendo sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo attribuisce uno status a tempo indeterminato: la durata decennale riguarda il documento elettronico che lo attesta, il quale deve essere aggiornato alla scadenza.
- La sopravvenuta autorizzazione dell’aggiornamento del titolo, confermata dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere nell’azione contro il silenzio diretta a ottenere la conclusione del relativo procedimento.
- Nel valutare le conseguenze del ritardo nell’aggiornamento del documento attestante lo status di soggiornante di lungo periodo, rileva che il ritardo non fa venir meno lo status e, nel caso concreto, non comporta una significativa conseguenza pregiudizievole per l’interessato.
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