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Sentenza

Sentenza n. 1301/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida provinciale del 5 marzo 2025, adottata ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006, a presentare documentazione sulle misure di prevenzione o messa in sicurezza e un piano di caratterizzazione per il superamento delle CSC di idrocarburi C10-C40 in terreni agricoli nel Comune di Lonato del Garda

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex amministratore)

Prevale il privato

La controversia

La persona fisica già amministratore unico e responsabile tecnico della società agricola, insieme alla società, ha impugnato la diffida provinciale che individuava entrambi quali responsabili del superamento delle CSC di idrocarburi C10-C40 rilevato nei terreni agricoli di Lonato del Garda e intimava l’avvio delle procedure di bonifica. Il primo motivo, comune ai due ricorsi, denunciava violazione degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/2006, difetto di istruttoria e motivazione e travisamento dei fatti: la Provincia avrebbe attribuito la contaminazione allo spandimento di gessi di defecazione svolto nel 2018-2019 senza ricostruire le attività pregresse e successive sul sito, vagliare fonti alternative o documentare il nesso causale tra la condotta e il superamento delle CSC. La persona fisica contestava inoltre che la sola carica societaria potesse fondare una responsabilità personale. Gli ulteriori motivi, assorbiti, riguardavano l’individuazione dei soggetti obbligati alle misure di prevenzione e messa in sicurezza e i relativi termini; l’asserita carenza di legittimazione passiva dell’ex amministratore; l’applicazione della disciplina per le aree agricole e del d.m. 46/2019; le modalità di campionamento e analisi, il mancato contraddittorio e la mancata valutazione delle analisi alternative; l’omesso accertamento del fondo geochimico; la qualificazione dei gessi di defecazione e l’inadeguatezza della motivazione e dell’istruttoria provinciale.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per identità dell’atto impugnato e sostanziale sovrapposizione delle censure. Ha respinto l’eccezione del MASE di difetto di legittimazione passiva, poiché il Ministero era stato evocato quale controinteressato e non quale autorità emanante. Ha accolto il primo motivo comune: la diffida affermava in modo tautologico che il superamento delle CSC era correlabile allo spandimento dei gessi nel 2018-2019, senza indicare elementi probatori, neppure indiziari, a sostegno del nesso eziologico. La relazione dei Carabinieri descriveva i fatti attribuiti alla società, ma non accertava il rapporto causale; gli accertamenti del 2023-2024 avevano rilevato il superamento, ma non ne avevano individuato l’origine né il periodo. La Provincia non aveva ricostruito storicamente le attività sul sito, i cicli produttivi e le sostanze impiegate, né escluso possibili fonti alternative. Anche l’individuazione della persona fisica come responsabile, sulla sola base della carica ricoperta, era priva di motivazione sulle ragioni della sua responsabilità personale. Il difetto istruttorio e motivazionale ha comportato l’annullamento della diffida; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti per non interferire con l’eventuale riesercizio del potere, da conformare ai criteri indicati in sentenza. La Provincia è stata condannata a rimborsare a ciascun ricorrente 4.000 euro, oltre oneri e accessori; spese compensate nei confronti del MASE.

Norme richiamate

  • art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006

    La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

    Prima di diffidare il responsabile della potenziale contaminazione, la Provincia deve svolgere indagini effettive volte a identificarlo; l’attribuzione della responsabilità richiede elementi istruttori e motivazione idonei a collegare la condotta al superamento delle CSC.

  • art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006

    La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica…

    La comunicazione del proprietario o gestore non responsabile attiva l’intervento provinciale per identificare il soggetto responsabile; tale identificazione non può essere sostituita dalla mera correlazione assertiva tra un’attività svolta nell’area e il superamento delle CSC.

  • art. 6, l. 241/1990

    Non consta che la Provincia di Brescia abbia proceduto ad effettuare gli accertamenti istruttori che avrebbe dovuto compiere sia in ragione delle sopra richiamate norme, così come interpretate dalla giurisprudenza, sia del principio che si ricava dall’art. 6 Legge 241/1990.

    Il dovere istruttorio dell’amministrazione impone di accertare i fatti rilevanti per individuare il responsabile, ricostruendo le attività sul sito e verificando l’eventuale presenza di fonti alternative di contaminazione.

Massime di principio

  • La diffida provinciale adottata ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006 deve essere preceduta da indagini idonee a identificare il responsabile del superamento delle CSC; non è sufficiente affermare genericamente che la contaminazione è correlabile a una determinata attività.
  • L’attribuzione della responsabilità per contaminazione richiede l’esposizione di elementi istruttori, anche indiziari, dai quali sia possibile desumere il nesso causale tra la condotta addebitata e il superamento delle CSC; tale nesso non può essere presunto in assenza degli indizi che lo sorreggono.
  • Per individuare il responsabile, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria che consideri la storia delle attività svolte sul sito, i cicli produttivi e le sostanze utilizzate, valutando anche possibili fonti alternative e la successione temporale delle diverse conduzioni dell’area.
  • La carica di amministratore o legale rappresentante della società cui è riferita l’attività potenzialmente contaminante, da sola, non giustifica l’individuazione della persona fisica quale responsabile: occorre motivare le ragioni della sua personale responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminati
RamiAmbiente
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

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