Cassazione Civile, Ordinanza n. 13091/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF e IRAP relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 nei confronti di un contribuente attivo nel settore della legna. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello, ritenendo non sufficientemente provata la pretesa fiscale fondata su una presunta contabilità parallela o su annotazioni rinvenute in un’agenda attribuita a un terzo fornitore. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare acquisti di legname effettuati in evasione d’imposta. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse svolto un apprezzamento di fatto congruo e non sindacabile in sede di legittimità, escludendo la rilevanza probatoria autonoma dell’agenda rinvenuta presso il fornitore e valorizzando l’assenza di prova della sua provenienza, della riferibilità delle annotazioni al contribuente, della datazione delle note e della corrispondenza tra annotazioni e trasporti o mezzi attribuiti al contribuente. La Corte ha quindi ritenuto corretta la valutazione secondo cui l’atto non integrava, da solo, una presunzione grave, precisa e concordante. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato come base dell’accertamento induttivo fondato su presunzioni; la Corte ribadisce che possono essere utilizzati elementi indiziari purché dotati di gravità, precisione e concordanza.
art. 54, d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in relazione all’accertamento IVA e al medesimo tema dell’utilizzabilità di presunzioni ai fini della rettifica.
La Corte richiama la nozione di presunzione semplice e la necessità che il fatto noto consenta di risalire al fatto ignoto secondo criteri di gravità, precisione e concordanza.
È richiamato sul riparto dell’onere probatorio: una volta fondato l’accertamento su elementi indiziari, spetta al contribuente fornire adeguata prova contraria.
La Corte richiama il principio secondo cui, in materia fiscale, nella nozione di scritture contabili possono rientrare anche documenti diversi dai registri formali, se idonei a rappresentare atti d’impresa o situazione patrimoniale, ma solo se effettivamente riferibili al contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di accertamento induttivo tributario, documenti extra contabili o contabilità parallela possono costituire elementi presuntivi idonei solo se siano concretamente riferibili al contribuente e assistiti dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Un documento rinvenuto presso un terzo non assume valore probatorio autonomo nei confronti del contribuente se non sia dimostrata la sua provenienza, la sua datazione e il collegamento con l’attività del soggetto accertato.
- Il giudice di merito può escludere la valenza presuntiva di un documento quando rilevi l’assenza di corrispondenza tra le annotazioni e gli ulteriori dati oggettivi disponibili; tale apprezzamento di fatto, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
- Nell’accertamento fondato su presunzioni, l’Amministrazione deve offrire un quadro indiziario serio e coerente; solo dopo tale impostazione si sposta sul contribuente l’onere di fornire prova contraria.
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