Cassazione Civile, Ordinanza n. 00276/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dipendente di un ufficio giudiziario aveva ottenuto in precedenza l'autorizzazione al rapporto di lavoro a tempo parziale; con provvedimento del 10 maggio 2011 il Ministero della giustizia dispose la revoca di tale assetto e il ripristino del tempo pieno con decorrenza dal 1° luglio 2011, avvalendosi della facoltà introdotta dall'art. 16 della L. n. 183/2010. La lavoratrice impugnò l'atto sostenendone la nullità e deducendo che la revoca fosse illegittima perché non sorretta da adeguate esigenze organizzative, non conforme ai canoni di correttezza e buona fede e adottata senza un reale bilanciamento con le esigenze personali e familiari della dipendente. In Cassazione articolò un unico motivo, formalmente rubricato come violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della L. n. 183/2010, omesso esame di un punto decisivo, nullità della sentenza per omessa motivazione, violazione dell'art. 2697 c.c. e violazione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto. In sostanza sosteneva: 1) che il potere amministrativo di rivalutazione dei part-time già concessi fosse condizionato a obiettive esigenze degli uffici e al rispetto di correttezza e buona fede; 2) che il Ministero non avesse provato tali esigenze, non bastando le comunicazioni richiamate dalla Corte d'appello; 3) che la buona fede imponesse di considerare anche le esigenze personali della lavoratrice e di compararle con quelle dell'amministrazione; 4) che le circolari ministeriali e della Presidenza del Consiglio imponevano motivazione analitica e valutazione di soluzioni alternative; 5) che la Corte territoriale avesse trascurato documenti e circostanze da cui risultava la non necessità della revoca e l'esistenza di soluzioni organizzative alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze fondate sulla violazione delle circolari amministrative, poiché le circolari non sono norme di diritto e non possono fondare un motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge. Ha inoltre giudicato inammissibile la censura sull'art. 2697 c.c., poiché mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito sulla sussistenza delle esigenze organizzative. Ha escluso anche il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione esistente e non apparente, né logicamente irriducibile. Nel merito ha affermato che l'art. 16 della L. n. 183/2010, letto alla luce della disciplina riformata del part-time nel pubblico impiego, consente alle amministrazioni di sottoporre a nuova valutazione i part-time già concessi, purché l'esercizio del potere sia sorretto da serie ragioni organizzative e attuato nel rispetto di correttezza e buona fede. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato la prova di esigenze organizzative (carenza di organico per distacchi e pensionamenti, non colmabile con nuove assunzioni) e aveva escluso la violazione di correttezza e buona fede perché le ragioni erano state comunicate tempestivamente e con congruo preavviso. Spese compensate per la complessità delle questioni, e dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
"in sede di prima applicazione ... le amministrazioni pubbliche ... possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati"
consente alle amministrazioni pubbliche di rivedere i part-time già concessi, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, quando ricorrano serie ragioni organizzative e gestionali
art. 1, comma 58, L. n. 662/1996
testo originario e testo riformulato richiamati in sentenza
la disciplina originaria attribuiva al dipendente un assetto più favorevole, mentre quella successiva subordina la trasformazione al potere valutativo dell'amministrazione in caso di pregiudizio alla funzionalità; la norma va letta come espressione della prevalenza delle esigenze organizzative pubbliche
richiamato come fonte della riformulazione dell'art. 1, comma 58, L. n. 662/1996
ha segnato il passaggio da un regime di sostanziale automatismo a un regime che richiede l'assenso dell'amministrazione e valorizza la funzionalità dell'ufficio
art. 97 Cost.
le esigenze di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione prevalgono, nella disciplina in esame, sulle ragioni personali del dipendente
art. 2 Cost.
i canoni di correttezza e buona fede sono espressione del dovere di solidarietà e impongono di preservare, per quanto possibile, gli interessi dell'altra parte
può rilevare come violazione di legge solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio o qualificato erroneamente il fatto costitutivo/impeditivo; non consente di contestare la valutazione delle prove
la censura sulla violazione dell'art. 2697 c.c. attiene al n. 3 solo nei casi di errata ripartizione dell'onere della prova; il vizio motivazionale è oggi confinato alle anomalie costituzionalmente rilevanti
la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, quando ne ricorrano le condizioni, il raddoppio del contributo unificato
richiamata quale legge che ha modificato l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamata nel suo complesso quale contesto normativo della disciplina del part-time nel pubblico impiego
Massime di principio
- Nel pubblico impiego la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, e la sua successiva rivalutazione in senso inverso, sono disciplinate in funzione della prevalenza delle esigenze organizzative e di buon andamento dell'amministrazione, non già come diritto assoluto del dipendente.
- L'esercizio del potere di revoca o rivalutazione del part-time già concesso deve essere sorretto da serie ragioni organizzative e gestionali ed essere compiuto nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, da apprezzare in concreto secondo le peculiarità del caso.
- I canoni di correttezza e buona fede non eliminano il potere attribuito alla pubblica amministrazione né impongono un bilanciamento tale da sovvertire la scelta legislativa di privilegiare l'interesse organizzativo pubblico; richiedono invece che il potere sia esercitato con il minor sacrificio possibile della sfera dell'altra parte.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia effettivamente invertito o alterato il riparto dell'onere probatorio; non è ammissibile usarla per ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio.
- Il vizio motivazionale in cassazione è oggi ristretto alle sole anomalie radicali della motivazione; non è denunciabile per il solo fatto che il ricorrente contesti la sufficienza o la persuasività dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- Le circolari amministrative possono orientare l'interpretazione di una norma come elemento fattuale, ma non costituiscono fonte normativa e la loro violazione non integra, di per sé, violazione di legge denunciabile in cassazione.
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