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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28244/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (passeggero)

La controversia

La controversia nasce da un viaggio ferroviario regionale Roma Termini-Cassino del 3 febbraio 2012, nel corso del quale si verificò un disservizio con ritardo molto rilevante e omessa adeguata assistenza ai passeggeri. La passeggera convenne in giudizio la società di trasporto chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il giudice di pace accolse la domanda, liquidando un indennizzo da ritardo e un danno esistenziale; il tribunale respinse l'appello della società. In cassazione la società dedusse, con sette motivi, violazioni di norme sull'inadempimento e sull'onere della prova, la non imputabilità del ritardo per caso fortuito/forza maggiore e l'esonero da responsabilità ex disciplina europea sul trasporto ferroviario, oltre a vizi motivazionali, insussistenza del danno non patrimoniale e concorso colposo della creditrice.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi. Ha affermato che, in presenza di doppia conforme, le censure di omesso esame sono inammissibili; che il primo motivo non era una vera doglianza sulla violazione dell'art. 2697 c.c. ma una richiesta di nuova valutazione delle prove; che il secondo e il terzo motivo miravano anch'essi a una rivalutazione del merito circa la prevedibilità del disservizio e l'adeguatezza dell'assistenza; che la motivazione del tribunale era sufficiente; che il danno non patrimoniale era risarcibile perché il viaggio prolungato e le condizioni di disagio avevano inciso in modo grave su libertà di autodeterminazione e movimento; che non vi era concorso colposo della passeggera, perché non era esigibile da lei astenersi dal viaggio sulla base delle informazioni disponibili; che la normativa europea sul ritardo ferroviario prevede indennizzi ma non esclude ulteriori azioni risarcitorie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese, all'importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della diligenza del vettore e della non imputabilità dell'inadempimento, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo perché le doglianze erano in realtà di merito.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità per inadempimento; la Corte ha ritenuto che la società non avesse superato il rilievo di merito sull'omessa assistenza e sulla prevedibilità del disservizio.

  • art. 1256 c.c.

    invocato per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e l'esimente da responsabilità; la Corte ha escluso che le censure fossero fondate, poiché tendevano a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 1681 c.c.

    richiamato quale norma sulla responsabilità del vettore; la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva accertato l'inadempimento e il danno.

  • art. 2727 c.c.

    citato nel primo motivo; la Corte ha ritenuto che la doglianza non investisse correttamente la regola di giudizio, ma mirasse a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    citato nel primo motivo in tema di presunzioni; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché volta a una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra i vizi dedotti; la Corte ha rilevato che le censure erano sostanzialmente dirette alla rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma processuale evocata per violazioni di legge; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze perché in gran parte si risolvevano in contestazioni di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato per nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte ha escluso la nullità per mancanza di motivazione apparente e per l'assenza di omissioni rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    applicato per dichiarare inammissibili le censure di omesso esame in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente per difetto di motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza del tribunale era motivata in modo sufficiente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato impropriamente dalla ricorrente nel motivo sulla motivazione; la Corte ne ha escluso la rilevanza decisiva nel caso.

  • art. 111 Cost.

    invocato per sostenere il difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato raggiungesse il minimo costituzionale.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato sul risarcimento del danno; la Corte ha confermato la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale allegato.

  • art. 1225 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha accolto la tesi limitativa della responsabilità, ritenendo il danno seriamente allegato e provato nei suoi effetti.

  • art. 2059 c.c.

    la Corte ha ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dai casi di reato, quando siano lese posizioni di rango costituzionale con soglia di gravità e serietà.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per il concorso colposo del creditore; la Corte ha escluso che la passeggera dovesse astenersi dal viaggio, perché ciò non era esigibile sulla base delle informazioni disponibili.

  • art. 32 C.I.V. (Allegato I al Regolamento CE n. 1371/2007)

    richiamato come disciplina dell'esonero del trasportatore per soppressione, ritardo o mancata corrispondenza; la Corte ha affermato che tale normativa prevede indennizzi ma non preclude l'azione per ulteriori danni risarcibili.

  • art. 18 Regolamento CE n. 1371/2007

    richiamato per le obbligazioni di assistenza ai passeggeri in caso di ritardo superiore a sessanta minuti; la Corte ha ritenuto infondata la tesi della non imputabilità in presenza di omessa assistenza.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, reputandosi il ricorso pretestuoso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La doglianza sulla violazione dell'art. 2697 c.c. è scrutinabile come tale solo se si contesta l'erronea attribuzione dell'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; se invece si contesta l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, il motivo è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, le censure di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado siano fondate su ragioni differenti.
  • La motivazione è censurabile per nullità solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente; se il giudice espone in modo chiaro le ragioni della decisione, anche sintetiche ma coerenti, il controllo di legittimità non può essere trasformato in un nuovo esame del merito.
  • Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile quando la condotta incida su interessi della persona di rilievo costituzionale e il pregiudizio superi la soglia di gravità e serietà, non riducendosi a meri disagi o fastidi.
  • Nel trasporto ferroviario, il vettore deve predisporre misure organizzative di assistenza con diligenza anche in via preventiva, quando gli elementi disponibili rendano prevedibile un grave disservizio; l'eventuale emergenza non esclude di per sé la responsabilità se manca un'adeguata gestione preventiva.
  • Il concorso colposo del creditore non è configurabile quando la condotta che gli si pretendeva sia inesigibile o irragionevole, specie se avrebbe comportato per lui conseguenze pratiche gravose e non prevedibili sulla base delle informazioni ricevute.
  • La disciplina europea sul trasporto ferroviario che prevede indennizzi per ritardo o soppressione non esaurisce la tutela del passeggero e non preclude, se ne ricorrono i presupposti, il risarcimento di ulteriori danni subiti.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaDanno non patrimonialeNesso di causalitàGiudicato

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