Cassazione Civile, Ordinanza n. 28244/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggero)
La controversia
La controversia nasce da un viaggio ferroviario regionale Roma Termini-Cassino del 3 febbraio 2012, nel corso del quale si verificò un disservizio con ritardo molto rilevante e omessa adeguata assistenza ai passeggeri. La passeggera convenne in giudizio la società di trasporto chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il giudice di pace accolse la domanda, liquidando un indennizzo da ritardo e un danno esistenziale; il tribunale respinse l'appello della società. In cassazione la società dedusse, con sette motivi, violazioni di norme sull'inadempimento e sull'onere della prova, la non imputabilità del ritardo per caso fortuito/forza maggiore e l'esonero da responsabilità ex disciplina europea sul trasporto ferroviario, oltre a vizi motivazionali, insussistenza del danno non patrimoniale e concorso colposo della creditrice.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi. Ha affermato che, in presenza di doppia conforme, le censure di omesso esame sono inammissibili; che il primo motivo non era una vera doglianza sulla violazione dell'art. 2697 c.c. ma una richiesta di nuova valutazione delle prove; che il secondo e il terzo motivo miravano anch'essi a una rivalutazione del merito circa la prevedibilità del disservizio e l'adeguatezza dell'assistenza; che la motivazione del tribunale era sufficiente; che il danno non patrimoniale era risarcibile perché il viaggio prolungato e le condizioni di disagio avevano inciso in modo grave su libertà di autodeterminazione e movimento; che non vi era concorso colposo della passeggera, perché non era esigibile da lei astenersi dal viaggio sulla base delle informazioni disponibili; che la normativa europea sul ritardo ferroviario prevede indennizzi ma non esclude ulteriori azioni risarcitorie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese, all'importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come parametro della diligenza del vettore e della non imputabilità dell'inadempimento, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo perché le doglianze erano in realtà di merito.
richiamato in tema di responsabilità per inadempimento; la Corte ha ritenuto che la società non avesse superato il rilievo di merito sull'omessa assistenza e sulla prevedibilità del disservizio.
invocato per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e l'esimente da responsabilità; la Corte ha escluso che le censure fossero fondate, poiché tendevano a una nuova valutazione dei fatti.
richiamato quale norma sulla responsabilità del vettore; la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva accertato l'inadempimento e il danno.
citato nel primo motivo; la Corte ha ritenuto che la doglianza non investisse correttamente la regola di giudizio, ma mirasse a contestare la valutazione delle prove.
citato nel primo motivo in tema di presunzioni; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché volta a una diversa ricostruzione fattuale.
richiamato tra i vizi dedotti; la Corte ha rilevato che le censure erano sostanzialmente dirette alla rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma processuale evocata per violazioni di legge; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze perché in gran parte si risolvevano in contestazioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato per nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte ha escluso la nullità per mancanza di motivazione apparente e per l'assenza di omissioni rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
applicato per dichiarare inammissibili le censure di omesso esame in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
evocato dalla ricorrente per difetto di motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza del tribunale era motivata in modo sufficiente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato impropriamente dalla ricorrente nel motivo sulla motivazione; la Corte ne ha escluso la rilevanza decisiva nel caso.
art. 111 Cost.
invocato per sostenere il difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato raggiungesse il minimo costituzionale.
richiamato sul risarcimento del danno; la Corte ha confermato la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale allegato.
richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha accolto la tesi limitativa della responsabilità, ritenendo il danno seriamente allegato e provato nei suoi effetti.
la Corte ha ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dai casi di reato, quando siano lese posizioni di rango costituzionale con soglia di gravità e serietà.
richiamato per il concorso colposo del creditore; la Corte ha escluso che la passeggera dovesse astenersi dal viaggio, perché ciò non era esigibile sulla base delle informazioni disponibili.
art. 32 C.I.V. (Allegato I al Regolamento CE n. 1371/2007)
richiamato come disciplina dell'esonero del trasportatore per soppressione, ritardo o mancata corrispondenza; la Corte ha affermato che tale normativa prevede indennizzi ma non preclude l'azione per ulteriori danni risarcibili.
art. 18 Regolamento CE n. 1371/2007
richiamato per le obbligazioni di assistenza ai passeggeri in caso di ritardo superiore a sessanta minuti; la Corte ha ritenuto infondata la tesi della non imputabilità in presenza di omessa assistenza.
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, reputandosi il ricorso pretestuoso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una censura formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La doglianza sulla violazione dell'art. 2697 c.c. è scrutinabile come tale solo se si contesta l'erronea attribuzione dell'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; se invece si contesta l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, il motivo è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, le censure di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado siano fondate su ragioni differenti.
- La motivazione è censurabile per nullità solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente; se il giudice espone in modo chiaro le ragioni della decisione, anche sintetiche ma coerenti, il controllo di legittimità non può essere trasformato in un nuovo esame del merito.
- Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile quando la condotta incida su interessi della persona di rilievo costituzionale e il pregiudizio superi la soglia di gravità e serietà, non riducendosi a meri disagi o fastidi.
- Nel trasporto ferroviario, il vettore deve predisporre misure organizzative di assistenza con diligenza anche in via preventiva, quando gli elementi disponibili rendano prevedibile un grave disservizio; l'eventuale emergenza non esclude di per sé la responsabilità se manca un'adeguata gestione preventiva.
- Il concorso colposo del creditore non è configurabile quando la condotta che gli si pretendeva sia inesigibile o irragionevole, specie se avrebbe comportato per lui conseguenze pratiche gravose e non prevedibili sulla base delle informazioni ricevute.
- La disciplina europea sul trasporto ferroviario che prevede indennizzi per ritardo o soppressione non esaurisce la tutela del passeggero e non preclude, se ne ricorrono i presupposti, il risarcimento di ulteriori danni subiti.
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