Cassazione Civile, Ordinanza n. 26571/2024 del 11/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
A seguito di ispezione su una società di intermediazione mobiliare poi posta in liquidazione coatta amministrativa, la Banca d'Italia aveva irrogato a un ex componente del collegio sindacale una sanzione pecuniaria per carenze nei controlli. L'interessato aveva proposto opposizione alla Corte d'appello, che l'aveva respinta. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) ha riproposto questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195 TUF, sostenendo che il sistema attribuisse alla Corte d'appello un sindacato solo cartolare e di un solo grado di merito, in contrasto con la natura sostanzialmente penale delle sanzioni; 2) ha denunciato omesso esame delle conseguenze processuali della riforma introdotta dal d.lgs. 72/2015 e della relativa disciplina transitoria, assumendo che non fossero garantiti pieno contraddittorio, diritto alla prova e potere di annullamento della sanzione; 3) ha dedotto violazione dell'art. 195 TUF e della legge n. 689/1981, lamentando che non fossero state individuate specifiche condotte a lui ascrivibili e che la sanzione fosse stata in sostanza affermata come responsabilità oggettiva, oltre a contestare il richiamo all'art. 2391 c.c.; 4) ha infine censurato la quantificazione della sanzione ex art. 11 l. 689/1981, sostenendo che l'autorità non avesse considerato i parametri legali e che il giudice non potesse sostituirsi all'amministrazione nella determinazione della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la giurisprudenza EDU richiamata dal ricorrente (Grande Stevens) riguarda le sanzioni CONSOB per manipolazione del mercato e non è estensibile, in via generalizzata, alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia per carenze nei controlli; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico e non l'interpretazione della disciplina transitoria, oltre a risultare generica; ha ritenuto infondato il terzo motivo rilevando che la Corte d'appello aveva esaminato le condotte e le prove, richiamando la responsabilità omissiva dei sindaci per mancata vigilanza e il concorso omissivo quoad functione, sicché non vi era responsabilità oggettiva; ha infine respinto il quarto motivo affermando che il giudice dell'opposizione deve autonomamente valutare la sanzione entro i limiti edittali, considerando globalmente la gravità del fatto e gli elementi rilevanti ex art. 11 l. 689/1981, senza necessità di specificare analiticamente tutti i criteri seguiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disciplina delle opposizioni alle sanzioni amministrative della Banca d'Italia non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima per il solo fatto di prevedere un giudizio di opposizione avanti alla Corte d'appello; le censure relative alla natura della sanzione e alle garanzie processuali non sono state accolte.
Richiamato come disposizione sanzionatoria in materia di intermediazione finanziaria; le sanzioni irrogate per carenze nei controlli non sono state considerate, in questa sede, sostanzialmente penali in via generale.
art. 6 della Convenzione per i diritti dell'uomo
Il ricorrente lo invocava per sostenere l'incompatibilità del procedimento; la Corte ha osservato che la giurisprudenza EDU richiamata non è estensibile al caso delle sanzioni Banca d'Italia qui considerate.
La disciplina transitoria è stata evocata dal ricorrente, ma il motivo che la riguardava è stato dichiarato inammissibile per genericità e per errata impostazione del vizio denunciato.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non un errore di interpretazione della norma transitoria o della disciplina processuale.
L'inosservanza del dovere di vigilanza dei sindaci può risultare dalla mancata reazione di fronte a violazioni macroscopiche o ad atti di dubbia legittimità, senza necessità di specificare un singolo comportamento commissivo.
La norma, pur riferita agli amministratori, contempla un ruolo del collegio sindacale; il richiamo operato nel provvedimento sanzionatorio non è stato ritenuto inconferente.
Nel giudizio di opposizione il giudice deve controllare che la sanzione sia commisurata alla gravità concreta del fatto e rientri nei limiti edittali, valorizzando globalmente gli elementi oggettivi e soggettivi senza essere tenuto a una motivazione analitica dei criteri seguiti.
comma 1-quater e comma 1-bis
È stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Le conclusioni della giurisprudenza EDU sulla natura sostanzialmente penale di determinate sanzioni amministrative non sono automaticamente estensibili a sanzioni irrogate da autorità diverse, se mancano identità di illecito, struttura e gravità della misura.
- Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative finanziarie, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve individuare un fatto storico decisivo omesso dalla decisione, non potendo risolversi in una critica dell'interpretazione della disciplina processuale o transitoria.
- La responsabilità dei componenti del collegio sindacale per omessa vigilanza non richiede la prova di un singolo atto commissivo specifico: è sufficiente accertare la mancata reazione a violazioni macroscopiche o a condotte irregolari conoscibili nell'esercizio del controllo.
- In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice dell'opposizione non si limita a verificare la motivazione dell'autorità, ma deve autonomamente controllare la proporzione della sanzione rispetto ai fatti e ai parametri legali, purché la misura resti entro i limiti edittali.
- La censura di sproporzione della sanzione è inammissibile o infondata se il ricorrente non allega elementi concreti utili a dimostrare l'incidenza dei criteri legali di commisurazione sulla misura finale.
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