Cassazione Civile, Ordinanza n. 19526/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES per l’anno 2014 notificato nell’ambito di un consolidato fiscale nazionale, sia alla società consolidante sia alla società consolidata. L’Ufficio ha contestato il trattamento IVA applicato alle prestazioni di ricovero rese in regime privatistico da una casa di cura privata: ha ritenuto non applicabile l’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 19, d.P.R. n. 633/1972, con conseguente rideterminazione della percentuale di pro-rata di detrazione dell’IVA sugli acquisti e, per riflesso, recupero a tassazione ai fini IRES del minore costo deducibile corrispondente all’IVA indetraibile. Nei giudizi di merito le commissioni tributarie hanno accolto i ricorsi dei contribuenti. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, tra l’altro, l’erronea applicazione delle norme sull’esenzione IVA e vizi motivazionali; la contribuente consolidata ha proposto ricorso incidentale/ricorso autonomo deducendo principalmente la nullità dei giudizi per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società consolidante, essendovi litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata. La contribuente ha inoltre sollevato altri motivi sull’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie e sulla riqualificazione della fattispecie.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché relativi al medesimo avviso di accertamento e al medesimo anno d’imposta. Ha accolto il primo motivo del ricorso della società contribuente, ritenendo fondato il vizio di litisconsorzio necessario tra società consolidante e consolidata nei giudizi di merito, non sanato dalla riunione in cassazione perché i giudizi di primo e secondo grado si erano svolti separatamente davanti a collegi diversi e con esiti non conformi. Ha quindi dichiarato la nullità dei giudizi di primo grado e di appello di entrambi i ricorsi riuniti, cassato le sentenze impugnate e rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vicenza per nuovo esame. Gli altri motivi, sia dell’Agenzia sia della contribuente, sono stati assorbiti. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633/1972
richiamato come disposizione che prevede l’esenzione IVA per determinate prestazioni sanitarie; i motivi di merito vertevano sulla sua portata oggettiva e soggettiva, ma sono stati assorbiti
art. 10, comma 1, n. 19, d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma sull’esenzione IVA per prestazioni ospedaliere e di ricovero rese da strutture convenzionate/accreditate; la Corte non ha deciso nel merito per assorbimento
art. 19-bis, d.P.R. n. 633/1972
richiamato in tema di percentuale di pro-rata di detrazione IVA sugli acquisti, la cui rideterminazione incideva sul costo indeducibile ai fini IRES
art. 8-quinquies, d.lgs. n. 229/1999
richiamato dall’Agenzia per sostenere la necessità del convenzionamento quale presupposto per l’esenzione IVA
art. 40-bis, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
"La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari"
la Corte lo applica ai giudizi relativi a rettifiche del reddito del consolidato notificati dopo il 1° gennaio 2011, affermando il litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata
richiamato quale norma processuale in tema di litisconsorzio nel processo tributario
richiamato in relazione ai vizi di motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente
richiamato per gli oneri motivazionali del provvedimento
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti
richiamato per la denunciata omessa pronuncia
richiamato in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa nel giudizio di appello
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato a fondamento del principio di ragionevole durata del processo
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati per evitare inutili duplicazioni processuali e assicurare effettività del contraddittorio
art. 132 della Direttiva 2006/112/CE
richiamato nei motivi di merito sull’esenzione IVA per prestazioni sanitarie ospedaliere
art. 132, par. 1, lett. b), Direttiva 2006/112/CE
richiamato dalla contribuente per sostenere l’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie e ospedaliere
art. 132, lett. c), Direttiva 2006/112/CE
richiamato dall’Agenzia per sostenere che la fattispecie di esenzione opererebbe solo per prestazioni sanitarie rese al di fuori del regime ospedaliero
Massime di principio
- Nel consolidato fiscale nazionale, nelle controversie relative a rettifiche del reddito complessivo notifiche dopo il 1° gennaio 2011, società consolidante e società consolidata sono litisconsorti necessari; la mancata integrazione del contraddittorio nei gradi di merito determina nullità del giudizio.
- La riunione dei ricorsi in cassazione non sana automaticamente il vizio di litisconsorzio necessario se i giudizi di primo e secondo grado si sono svolti separatamente, davanti a collegi diversi e senza contestualità processuale tale da ricomporre l’unitarietà della causa.
- Quando è accertata la nullità del giudizio per difetto di contraddittorio necessario, la Corte può cassare le sentenze di primo e secondo grado e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo.
- Le questioni di merito sull’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate o non convenzionate restano assorbite se il giudizio è definito per un vizio processuale preliminare e assorbente.
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