Sentenza del 18/01/2018 n. 1999 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni- Sanzioni penali - Indebita compensazione di imposta - D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 (quater) - Sequestro - Sequestro dei beni del contribuente e non del consulente - Applicazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili e immobili fino a 42.558.848,56 euro. Ha sostenuto di non aver partecipato consapevolmente alla frode, di non poter rispondere del reato proprio di indebita compensazione e di non aver conseguito un profitto personale, avendo percepito soltanto compensi professionali regolarmente fatturati. La contestazione riguardava l'ideazione e la commercializzazione di un meccanismo seriale di accollo fiscale, mediante il quale debiti tributari venivano compensati con crediti inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la legittimità del sequestro per equivalente. Ha ritenuto provato, sul piano cautelare, il contributo materiale e psicologico del consulente, che aveva apposto visti di conformità, trasmesso modelli F24 e ideato o gestito il sistema fraudolento. Il consulente può concorrere nel reato anche se il beneficio immediato è stato ottenuto dai clienti, purché abbia agito con dolo, cioè con consapevolezza e volontà della frode. Il sequestro può colpire i beni di uno qualsiasi dei concorrenti, entro il limite complessivo del profitto, senza necessità di dimostrare un arricchimento personale pari all'importo sequestrato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater
"chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti"
La norma punisce l'indebita compensazione con crediti inesistenti. La responsabilità può riguardare anche il professionista che concorre consapevolmente nella condotta, pur non essendo il debitore originario.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis
Consente la confisca, e quindi il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, del profitto del reato o, quando non sia possibile agire direttamente su di esso, di beni di valore equivalente. Nel concorso di persone, la misura può essere disposta nei confronti di uno o più concorrenti fino all'ammontare complessivo del profitto.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis, comma 3
"elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione"
Prevede un'aggravante per il professionista, intermediario finanziario o bancario che concorra nel reato nell'esercizio dell'attività professionale mediante elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione. La Corte interpreta il riferimento ai modelli come richiedente una condotta seriale, abituale e replicabile.
Il concorso di persone comporta l'imputazione dell'intera condotta delittuosa e dei relativi effetti a ciascun concorrente, anche quando il vantaggio economico immediato non sia stato conseguito da tutti.
D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 241, art. 17
"con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti"
La compensazione tributaria è ammessa nell'ambito e nei limiti previsti dalla legge e, in via ordinaria, tra posizioni riferibili ai medesimi soggetti. L'accollo fiscale non consente di compensare debiti altrui con crediti inesistenti dell'accollante.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 2
"è ammesso l'accollo del debito d'imposta, senza liberazione del contribuente originario"
L'accollo del debito tributario è ammissibile, ma non libera il debitore originario e non autorizza modalità di compensazione non espressamente previste dalla disciplina tributaria.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 574
Attribuisce al professionista che appone il visto di conformità specifici obblighi di controllo sulla sussistenza dei crediti utilizzati in compensazione. Tali obblighi rafforzano la possibilità di contestare il dolo quando il professionista certifichi o trasmetta crediti manifestamente inesistenti.
Codice di procedura penale, art. 616
Il rigetto del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il consulente fiscale non risponde automaticamente degli illeciti del cliente: la responsabilità penale richiede un contributo causale concreto e la prova del dolo, cioè la consapevolezza e volontà di partecipare alla frode.
- Quando il professionista idea, organizza, certifica o trasmette ripetutamente operazioni fraudolente, può essere considerato concorrente nel reato anche se il beneficio economico principale va al cliente.
- L'accollo di un debito fiscale non consente, da solo, di compensare il debito con crediti dell'accollante: la compensazione tributaria è ammessa soltanto nei casi e secondo i soggetti previsti dalla legge.
- In presenza di più concorrenti, il sequestro per equivalente può essere disposto sui beni di uno solo di essi per l'intero profitto del reato, entro il limite complessivo contestato, senza dover dimostrare che quel soggetto abbia personalmente incassato l'intera somma.
- L'aggravante relativa ai modelli di evasione richiede sia la qualifica sostanziale di professionista o consulente fiscale sia una condotta seriale, organizzata e replicabile in più operazioni.
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