Sentenza del 18/01/2018 n. 18 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articoli 63 e 65 TFUE - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 11 - Prelievi sui redditi da capitale che partecipano al finanziamento della previdenza sociale di uno Stato membro - Esenzione per i cittadini dell'Unione europea iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro - Persone fisiche iscritte a un regime previdenziale di uno Stato terzo - Differenza di trattamento - Restrizione - Giustificazione. * Tratta da Curia UE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettamento in Francia, per gli anni 2012-2014, a vari prelievi sui redditi patrimoniali, inclusi redditi immobiliari e una plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile. Sosteneva che l’esenzione riconosciuta alle persone iscritte a un regime previdenziale di un altro Stato membro dell’Unione, del SEE o della Svizzera dovesse estendersi anche a chi, come lui, era iscritto a un regime previdenziale di uno Stato terzo, poiché la differenza di trattamento avrebbe violato la libera circolazione dei capitali prevista dagli articoli 63-65 TFUE e il principio di unicità della legislazione previdenziale dell’articolo 11 del regolamento n. 883/2004.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che gli articoli 63 e 65 TFUE non ostano alla normativa francese. I prelievi sui redditi da capitale costituiscono una restrizione alla libera circolazione dei capitali, poiché rendono meno attrattivi gli investimenti in Francia per persone iscritte a regimi previdenziali di Stati terzi. Tuttavia, la differenza di trattamento è giustificata: chi è iscritto al regime previdenziale di un altro Stato membro può invocare il principio di unicità della legislazione applicabile previsto dal regolamento n. 883/2004, mentre tale regolamento non si applica, in linea generale, ai rapporti previdenziali con Stati terzi non appartenenti al SEE o alla Svizzera. Il ricorso è quindi risultato infondato; sulle spese deve decidere il giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 63 TFUE
Sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
La libera circolazione dei capitali si applica anche ai movimenti tra uno Stato membro e Stati terzi. I prelievi sui redditi immobiliari e sulle plusvalenze immobiliari possono rientrare nella nozione di movimento di capitali e una maggiore imposizione può costituire una restrizione.
Articolo 65 TFUE
Le disposizioni dell'articolo 63 TFUE non pregiudicano il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione.
La deroga fiscale è ammessa solo se le situazioni non sono oggettivamente comparabili oppure se la differenza è giustificata da motivi imperativi di interesse generale; non può costituire una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata.
Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004
Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.
Il principio di unicità della legislazione previdenziale impedisce, nell’ambito dell’Unione, l’applicazione simultanea di più legislazioni sociali. Esso giustifica l’esenzione dai prelievi francesi quando il contribuente è soggetto al regime previdenziale di un altro Stato membro, del SEE o della Svizzera.
Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004
Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro (...) che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri.
Il regolamento riguarda il coordinamento dei regimi previdenziali degli Stati membri e, tramite accordi specifici, del SEE e della Svizzera; non estende automaticamente il principio di unicità ai regimi previdenziali di Stati terzi estranei a tali sistemi.
Sentenza de Ruyter, C-623/13
Prelievi qualificati dal diritto nazionale come imposte possono rientrare nella disciplina del coordinamento previdenziale se presentano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con specifici settori della sicurezza sociale e sono destinati a finanziare il regime previdenziale.
Massime di principio
- Una misura fiscale che grava sui redditi da capitale può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali anche nei rapporti con Stati terzi.
- La restrizione può tuttavia essere compatibile con il diritto dell’Unione se la differenza di trattamento riflette situazioni oggettivamente diverse e non una discriminazione arbitraria.
- Il principio di unicità della legislazione previdenziale opera nell’ambito dei sistemi coordinati dall’Unione, dal SEE o dall’accordo con la Svizzera; non è normalmente invocabile da chi è iscritto a un regime previdenziale di uno Stato terzo non collegato a tali sistemi.
- L’esenzione dai prelievi sociali riconosciuta a chi è assicurato in un altro Stato membro non deve necessariamente essere estesa a chi è assicurato in un paese terzo, perché l’esenzione serve a evitare il cumulo di legislazioni previdenziali coordinate all’interno dell’Unione.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare cumulativamente la natura previdenziale del prelievo, lo Stato nel cui regime è assicurato il contribuente, l’eventuale applicabilità di accordi internazionali e la comparabilità oggettiva delle situazioni.
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