Sentenza del 18/01/2018 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di primo grado che aveva annullato l'accertamento sintetico mediante redditometro relativo all'anno d'imposta 2008. L'Ufficio aveva rideterminato il reddito dichiarato di euro 4.809,00 in euro 83.007,872,16, sostenendo che il contribuente non avesse dimostrato né la disponibilità nel tempo delle somme utilizzate per sostenere le spese contestate né il loro effettivo impiego. In particolare, l'Ufficio rilevava che, dopo l'accredito di euro 220.000,00 derivante dalla vendita di un immobile, era intervenuto un prelievo di euro 94.000,00, ritenuto idoneo a neutralizzare la disponibilità della somma.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Firenze ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. È stato ritenuto sufficiente che il contribuente avesse documentato la disponibilità, per un periodo temporalmente significativo, di somme provenienti da una vendita immobiliare e da donazioni intrafamiliari, già assoggettate a tassazione e di importo più che congruo rispetto alle spese e al maggior reddito accertato. Non è stata richiesta la prova rigorosa della corrispondenza tra ogni singola entrata e ogni singola spesa, essendo sufficiente una disponibilità finanziaria perdurante e compatibile con il sostenimento delle spese. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 6, nella versione vigente ratione temporis
La prova documentale contraria ammessa per il contribuente attiene alla disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, nonché all'entità e alla durata del loro possesso.
Nel giudizio basato sul redditometro, il contribuente può superare la presunzione dimostrando documentalmente l'esistenza, l'entità e la durata di disponibilità di somme idonee a finanziare le spese contestate. Non è necessariamente richiesta la prova rigorosa e puntuale dell'impiego di ciascuna somma per ciascuna spesa.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
La disposizione è stata richiamata dal contribuente con riferimento a una contestata violazione delle garanzie procedimentali, ma la questione non risulta esaminata nel merito dalla Commissione, essendo stata ritenuta impropriamente qualificata come appello incidentale.
Cass. civ., Sez. VI-5, ordinanza n. 20474 del 28 agosto 2017
La prova documentale contraria non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso.
La disponibilità delle somme deve essere valutata anche sotto il profilo temporale, perché la durata del possesso costituisce un elemento sintomatico del fatto che esse abbiano finanziato le spese contestate.
Cass. civ., Sez. VI-5, ordinanza n. 15785 del 23 giugno 2017
La prova contraria comprende l'entità dei redditi e la durata del loro possesso.
Il contribuente deve fornire elementi documentali idonei a dimostrare che le risorse erano effettivamente disponibili nel periodo rilevante e sufficienti rispetto alla spesa oggetto di accertamento.
Cass. civ., Sez. VI-5, ordinanza n. 1332 del 26 gennaio 2016
La prova documentale non richiede la prova rigorosa e puntuale dell'impiego proprio di detti redditi per l'acquisizione degli incrementi.
Non occorre dimostrare una corrispondenza contabile perfetta tra singole entrate e singole spese. È sufficiente dimostrare il possesso di risorse adeguate per una durata tale da rendere plausibile che siano state utilizzate come provvista.
Massime di principio
- Nel redditometro, l'accertamento fondato sulle spese determina una presunzione che il contribuente può superare con documentazione bancaria, contratti, atti di vendita, prove di donazioni o altri documenti idonei a dimostrare la provenienza e la disponibilità delle somme.
- La mera presenza di un accredito isolato o il semplice transito temporaneo di denaro sul conto corrente può non essere sufficiente: occorre dimostrare una disponibilità effettiva e non meramente apparente nel periodo in cui sono state sostenute le spese.
- Non è normalmente necessario provare il collegamento matematico tra ogni singola entrata e ogni singola spesa, purché le somme siano di importo congruo e siano rimaste disponibili per un periodo compatibile con il sostenimento delle spese.
- Prelievi o trasferimenti successivi non eliminano automaticamente la rilevanza della provvista: bisogna valutare se, nonostante tali movimentazioni, sul conto siano rimaste disponibilità sufficienti a coprire le spese contestate.
- La prova è più persuasiva quando documenta contemporaneamente origine lecita delle somme, importo, data di acquisizione, permanenza sul conto e coerenza temporale con le spese considerate dall'Ufficio.
- Le somme derivanti da vendite immobiliari o da donazioni intrafamiliari possono essere utilizzate come prova contraria, purché la loro esistenza, provenienza e disponibilità siano adeguatamente documentate e, ove necessario, fiscalmente giustificate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 18 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 21 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 22 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →