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Sentenza

Sentenza del 18/01/2018 n. 21 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Veicolo a motore preso in leasing da un residente di uno Stato membro presso una società di leasing stabilita in un altro Stato membro - Tassa di immatricolazione calcolata proporzionalmente alla durata di utilizzo del veicolo - Necessità di un consenso delle autorità fiscali nazionali prima della messa in circolazione - Giustificazione - Prevenzione dell'elusione delle norme fiscali nonché della loro applicazione fraudolenta o abusiva - Salvaguardia della competenza fiscale dello Stato - Proporzionalità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un veicolo preso in leasing presso una società stabilita in un altro Stato membro e destinato a essere utilizzato temporaneamente in Danimarca. La normativa danese subordinava il pagamento proporzionale della tassa di immatricolazione, calcolato in base alla durata del leasing, a un'autorizzazione previa delle autorità fiscali. Durante l'esame della richiesta il veicolo non poteva circolare, salvo previo pagamento dell'intera tassa di immatricolazione, con successivo rimborso dell'eccedenza e degli interessi. I ricorrenti contestavano la compatibilità di tale sistema con la libera prestazione dei servizi garantita dall'articolo 56 TFUE.

La decisione

La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 56 TFUE osta alla normativa e alla prassi amministrativa danesi. Il regime di autorizzazione previa, unito al divieto di circolazione durante l'istruttoria, ostacola e scoraggia il leasing transfrontaliero. Anche l'obbligo di anticipare l'intera tassa, nonostante il successivo rimborso dell'eccedenza con interessi, costituisce una restrizione sproporzionata, poiché comporta il congelamento di ingenti risorse finanziarie. La Corte ha ritenuto legittimo l'obiettivo di prevenire frodi e abusi fiscali, ma ha stabilito che le misure adottate eccedevano quanto necessario. Ha indicato come alternative meno restrittive la notifica del contratto, la verifica successiva, la limitazione della validità dell'immatricolazione alla durata del leasing e sanzioni mirate nei casi effettivamente abusivi. Le spese sono state rimesse al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 56 TFUE

    Libera prestazione dei servizi

    Vieta le misure nazionali che ostacolano, scoraggiano o rendono più onerosa la prestazione transfrontaliera di servizi, incluso il leasing di veicoli. Una restrizione può essere ammessa solo se giustificata e proporzionata.

  • Articolo 52 TFUE, applicabile tramite l'articolo 62 TFUE

    Consente deroghe alla libera prestazione dei servizi per motivi imperativi previsti dal Trattato, purché la misura sia idonea e non ecceda quanto necessario.

  • Articolo 3 ter della legge danese sulla tassa di immatricolazione

    Pagamento proporzionale della tassa per veicoli presi in leasing e utilizzati temporaneamente in Danimarca

    Prevedeva la possibilità di una tassazione proporzionale alla durata del leasing, ma subordinava tale beneficio a un'autorizzazione previa e, in alternativa, al pagamento anticipato dell'intera tassa.

  • Legge danese relativa all'immatricolazione dei veicoli

    I veicoli devono essere immatricolati e muniti di targhe prima della messa in circolazione

    L'obbligo di immatricolazione può rientrare nella competenza nazionale, ma deve essere applicato nel rispetto delle libertà fondamentali dell'Unione.

Massime di principio

  • Gli Stati membri possono tassare i veicoli utilizzati sul proprio territorio, ma devono rispettare la libera prestazione dei servizi e non possono rendere il leasing transfrontaliero più oneroso senza una giustificazione proporzionata.
  • La tassazione di un veicolo preso in leasing per un periodo temporaneo deve, in linea di principio, tenere conto della durata effettiva o prevista dell'utilizzo nel territorio nazionale; l'imposizione automatica dell'intera tassa può essere sproporzionata.
  • La prevenzione di frodi, elusioni e costruzioni contrattuali fittizie può giustificare controlli fiscali, ma non una presunzione generale di abuso applicata a tutti i contratti transfrontalieri.
  • Un'autorizzazione previa è problematica quando impedisce la circolazione del veicolo per tempi significativi o impone procedure non meramente formali. Sono preferibili notifiche, controlli successivi e verifiche mirate basate su elementi oggettivi.
  • Il rimborso successivo della tassa eccedente, anche con interessi, non elimina necessariamente la restrizione se il contribuente deve anticipare somme molto elevate e subire un rilevante svantaggio di liquidità.
  • In situazioni analoghe, la misura nazionale deve essere valutata secondo un test di proporzionalità: idoneità a raggiungere l'obiettivo, necessità rispetto ad alternative meno restrittive e assenza di oneri eccessivi per il prestatore o l'utilizzatore del servizio.

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