Sentenza del 18/01/2018 n. 22 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sulla possibilità di esentare dall'Imposta sul valore aggiunto la cessione di beni forniti congiuntamente al bene principale. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 77/388/CEE - Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma - Aliquota IVA ridotta - Allegato H, categoria 7 - Prestazione unica composta da due elementi distinti - Applicazione selettiva di un'aliquota IVA ridotta a uno di tali elementi - Visita turistica denominata "World of Ajax" - Visita del museo dell'AFC Ajax.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'aliquota IVA applicabile a una prestazione turistica composta dalla visita guidata dello stadio e dalla visita, senza guida, del museo dell'AFC Ajax. Stadion Amsterdam riteneva applicabile l'aliquota ridotta prevista per l'accesso a musei o strutture ricreative. L'amministrazione fiscale sosteneva invece che l'intera prestazione dovesse essere assoggettata all'aliquota ordinaria. Il giudice nazionale ha chiesto se fosse possibile applicare aliquote differenti ai due elementi, poiché il prezzo del museo era identificabile separatamente, pur trattandosi di una prestazione unica con la visita dello stadio quale elemento principale e la visita del museo quale elemento accessorio.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che, quando più elementi sono così strettamente connessi da costituire oggettivamente un'unica prestazione economica, tale prestazione non può essere artificialmente scomposta ai fini IVA. L'intera operazione deve quindi essere assoggettata a una sola aliquota, determinata in base all'elemento principale, anche se è possibile individuare il prezzo dei singoli componenti. Nel caso concreto, la visita del museo era accessoria rispetto alla visita guidata dello stadio; pertanto, l'intera visita turistica doveva seguire l'aliquota applicabile alla prestazione principale, cioè quella ordinaria secondo la valutazione dei giudici nazionali. La questione delle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE
Sono soggette all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Le operazioni IVA sono normalmente considerate autonome e indipendenti, ma tale principio non consente di dividere artificialmente un'unica prestazione economica.
Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE
Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte (...) unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H.
Le aliquote ridotte possono essere applicate soltanto alle categorie previste dalla direttiva e non possono essere utilizzate per frazionare una prestazione unica in componenti fiscalmente distinti.
Allegato H, categoria 7, della sesta direttiva 77/388/CEE
Diritto d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili.
La categoria individua servizi suscettibili di aliquota ridotta, ma la sua applicazione deve rispettare la qualificazione dell'operazione complessiva come prestazione unica o come più prestazioni autonome.
Articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE
La deroga relativa alle esenzioni con rimborso della tassa pagata ha una portata specifica e non costituisce un'eccezione generale al principio secondo cui una prestazione unica deve essere assoggettata a una sola aliquota.
Articoli da 96 a 99, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Le disposizioni sulle aliquote IVA riconoscono agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'applicazione selettiva delle aliquote ridotte, ma tale tema è distinto dalla qualificazione di un'operazione come prestazione unica.
Massime di principio
- Ai fini IVA, ogni operazione è in linea di principio autonoma, ma più elementi devono essere trattati come un'unica prestazione quando sono economicamente e funzionalmente così connessi che la loro separazione sarebbe artificiale.
- Quando esiste una prestazione principale e una prestazione accessoria, l'elemento accessorio segue il trattamento IVA dell'elemento principale, perché non costituisce per il cliente un fine autonomo ma un mezzo per fruire meglio della prestazione principale.
- La possibilità di indicare separatamente il prezzo dei singoli componenti non consente, da sola, di applicare aliquote IVA diverse: prevale la natura economica unitaria dell'operazione.
- Per applicare aliquote differenti è necessario che si tratti effettivamente di prestazioni autonome, separabili e dotate di una distinta utilità per il cliente; non basta che siano materialmente distinguibili.
- La scomposizione artificiale di un pacchetto o servizio unico può compromettere la neutralità fiscale e la coerenza del sistema IVA.
- Le eccezioni fondate su regimi speciali, esenzioni transitorie o sul margine di discrezionalità degli Stati membri per le aliquote ridotte non possono essere automaticamente estese alle ordinarie prestazioni uniche.
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