Sentenza del 18/01/2018 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Natura devolutiva dell'atto di appello - illegittimità accertamento induttivo - indizi riferiti ad anni precedenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007 e 2008 e non aveva prodotto la documentazione contabile richiesta dall'Ufficio. L'Amministrazione aveva quindi emesso accertamenti induttivi ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. La CTP aveva annullato il secondo avviso perché fondato su elementi indiziari riferiti ad anni d'imposta precedenti. L'Ufficio ha impugnato tale decisione sostenendo la legittimità dell'utilizzo di tali dati. In appello è stato inoltre precisato che, data la natura devolutiva del giudizio, le questioni già esaminate e accolte in primo grado costituivano elementi della domanda e non potevano essere nuovamente valutate per la mancata costituzione dell'appellato.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello dell'Ufficio e ha confermato l'annullamento dell'accertamento induttivo. Ha ritenuto illegittimo fondare la ricostruzione del reddito di uno specifico periodo d'imposta esclusivamente o principalmente su elementi riferiti ad annualità precedenti, poiché ogni periodo d'imposta è autonomo e i dati utilizzati devono essere inerenti all'anno oggetto di accertamento. La facoltà dell'Ufficio di utilizzare dati e notizie comunque raccolti non elimina l'obbligo di collegarli al periodo fiscale accertato. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione del contribuente.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'Ufficio può determinare induttivamente il reddito avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti.
La norma consente all'Amministrazione di ricorrere all'accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione o mancata esibizione della contabilità, ma non la autorizza a utilizzare dati privi di collegamento con lo specifico periodo d'imposta accertato.
Art. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.
La disposizione esprime il principio di autonomia dei periodi d'imposta: il reddito di ciascuna annualità deve essere determinato con riferimento a quella specifica annualità.
Art. 56, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado, che non siano specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
La regola riguarda le questioni non accolte; non impedisce al giudice d'appello di esaminare gli elementi costitutivi della pretesa già dedotti e trattati in primo grado, soprattutto quando l'appello dell'Ufficio devolve nuovamente la controversia su tali elementi.
Art. 32, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Gli atti successivi esplicano una funzione meramente illustrativa.
Le questioni che l'appellato intende riproporre devono essere indicate tempestivamente nelle controdeduzioni, per delimitare sin dal primo atto difensivo l'oggetto del giudizio d'appello.
Art. 38, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dalla giurisprudenza per distinguere le mere difese, relative a fatti già devoluti al giudice, dalle eccezioni in senso tecnico soggette a specifica riproposizione.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo deve essere fondato su dati e notizie pertinenti al periodo d'imposta contestato; il solo richiamo a risultati economici o indizi riferiti ad anni precedenti non è sufficiente.
- L'autonomia dei periodi d'imposta impone all'Amministrazione di dimostrare, per ogni annualità, gli elementi concreti che giustificano la maggiore pretesa fiscale.
- L'Ufficio può utilizzare informazioni provenienti da fonti diverse e anche dati storici come elementi di supporto, ma deve dimostrare il loro effettivo collegamento con l'anno accertato e non può trasferire automaticamente il reddito di un'annualità a un'altra.
- Nel giudizio d'appello tributario, la mancata costituzione dell'appellato non comporta automaticamente la rinuncia a questioni già esaminate e accolte in primo grado quando tali questioni costituiscono elementi della domanda o della pretesa oggetto di impugnazione.
- La motivazione dell'accertamento deve consentire di comprendere perché gli elementi raccolti siano riferibili proprio all'annualità contestata; formule generiche come il riferimento a criteri semplicemente ragionevoli non sono sufficienti.
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