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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16320/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati per esigenze non transitorie. Su tali somme erano state operate ritenute IRPEF dal sostituto d'imposta; la contribuente chiedeva all'Agenzia delle Entrate il rimborso, sostenendo che si trattasse di danno emergente, dunque di importi non imponibili. L'Amministrazione finanziaria opponeva che la somma avesse natura di lucro cessante, perché parametrata alla retribuzione, e quindi fosse tassabile. Dopo il silenzio-rifiuto, la CTP e poi la CTR rigettavano la domanda. In cassazione la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 6 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che l'indennità riconosciuta dal giudice del lavoro avesse funzione meramente risarcitoria e non sostitutiva di reddito, poiché destinata a ristorare la precarizzazione illegittima del rapporto e non la perdita di specifici redditi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che le somme riconosciute dal giudice del lavoro ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 per l'abuso del contratto a termine nella pubblica amministrazione abbiano natura risarcitoria da perdita di chance/danno comunitario e non sostitutiva della retribuzione. Perciò non sono imponibili ai sensi dell'art. 6 TUIR, anche se quantificate con riferimento a mensilità non corrisposte. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e riconoscendo il diritto al rimborso richiesto. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi ... e le indennità conseguite ... a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi ... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"

    Sono imponibili solo le somme che sostituiscono redditi o ristorano una perdita di redditi; restano escluse le somme che reintegrano un danno emergente o che hanno funzione esclusivamente risarcitoria non sostitutiva.

  • art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Nel pubblico impiego contrattualizzato vieta la conversione del rapporto a tempo indeterminato ma riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione resa in violazione delle disposizioni imperative sull'assunzione e sull'impiego.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui il danno risarcibile deve essere causalmente collegato alla violazione e, nella lettura delle Sezioni Unite, il pregiudizio risarcibile è configurabile come perdita di chance di occupazione alternativa migliore.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5

    È richiamato come norma che esclude la trasformazione del rapporto ma preserva il diritto al risarcimento per l'abuso del lavoro a termine nella P.A.

  • L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5

    Richiamata come parametro del risarcimento dovuto al dipendente illegittimamente precarizzato, con esonero dall'onere probatorio nei limiti ivi previsti.

Massime di principio

  • Le somme corrisposte al lavoratore sono imponibili solo se, per la loro causa concreta, sostituiscono redditi perduti o reintegrano una mancata percezione di redditi; se invece compensano un danno emergente o hanno funzione esclusivamente risarcitoria, non rientrano nell'art. 6 TUIR.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato l'abuso del contratto a termine non comporta conversione del rapporto, ma può fondare un diritto al risarcimento del danno per la prestazione resa in violazione di norme imperative.
  • Il danno risarcibile da illegittima reiterazione di contratti a termine nella P.A. va ricondotto alla perdita di chance di una migliore occupazione alternativa, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, con riparto dell'onere della prova a carico del lavoratore salvo i casi regolati dalla normativa speciale.
  • Quando la somma liquidata dal giudice del lavoro ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001 è qualificabile come risarcimento del danno da precarizzazione illegittima e non come retribuzione sostitutiva, essa non è soggetta a tassazione anche se quantificata mediante riferimento a mensilità non percepite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRetribuzione e TFR
RamiTributiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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