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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20102/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, perché la decisione d'appello esponeva comunque il percorso logico seguito; ha dichiarato inammissibili gli altri due motivi perché non rispettavano il requisito di specificità e non aggredivano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Le spese non sono state liquidate, poiché le parti intimate non hanno svolto difese.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento prefettizio di confisca di un veicolo motrice e di un semirimorchio, entrambi asseritamente di proprietà della ricorrente, conseguente a un'infrazione al codice della strada. La proprietaria aveva proposto opposizione sostenendo, in sintesi, di non avere ricevuto la notifica dei verbali e degli atti presupposti e di essere estranea alla violazione, con conseguente illegittimità della confisca. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo sufficienti le notifiche eseguite al solo utilizzatore/locatario dei mezzi. Il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto, osservando che la mancata notifica del verbale di accertamento non rendeva infondato l'accertamento ma poteva al più incidere sulla possibilità di impugnare il provvedimento di confisca. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto legittima la confisca pur mancando notifiche a lei rivolte e pur essendo i verbali stati notificati ai soli locatari; 2) violazione della circolare ministeriale n. 35/07 e dell'art. 213, comma 9, cod. strada, assumendo che la notifica al proprietario fosse obbligatoria e che il veicolo, appartenendo a soggetto estraneo alla violazione, non potesse essere confiscato; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, perché il tribunale avrebbe affrontato profili diversi da quelli dedotti in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo e inammissibili il primo e il secondo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata esisteva ed era intellegibile; che il motivo ex art. 360, n. 5, era precluso nel caso di doppia conforme senza adeguata indicazione delle diverse rationes di fatto; e che la doglianza non colpiva la reale ratio decidendi, fondata non sulla negazione in astratto dell'obbligo di notifica o della tutela del proprietario estraneo, ma sulla mancata specificazione della fattispecie illecita e sulla conseguente impossibilità di verificare se ricorressero davvero i presupposti per l'esclusione della confisca. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più sufficiente lamentare una motivazione ritenuta generica, insufficiente o non condivisibile.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorrente che invochi l'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; se la censura si sviluppa su un presupposto diverso da quello effettivamente utilizzato dal giudice di merito, è inammissibile.
  • In materia di confisca amministrativa di veicoli, la tutela del proprietario estraneo alla violazione non può essere dedotta in modo astratto e generico: occorre precisare la concreta fattispecie illecita da cui deriva la misura, perché da essa dipendono i presupposti applicativi e l'onere probatorio gravante sul proprietario.
  • Quando il proprietario del veicolo è destinatario della responsabilità amministrativa o delle conseguenze accessorie, la sua posizione varia in funzione della specifica violazione contestata e dell'eventuale prova di avere impedito la circolazione del mezzo contro la propria volontà.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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