Cassazione Civile, Ordinanza n. 20102/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, perché la decisione d'appello esponeva comunque il percorso logico seguito; ha dichiarato inammissibili gli altri due motivi perché non rispettavano il requisito di specificità e non aggredivano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Le spese non sono state liquidate, poiché le parti intimate non hanno svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento prefettizio di confisca di un veicolo motrice e di un semirimorchio, entrambi asseritamente di proprietà della ricorrente, conseguente a un'infrazione al codice della strada. La proprietaria aveva proposto opposizione sostenendo, in sintesi, di non avere ricevuto la notifica dei verbali e degli atti presupposti e di essere estranea alla violazione, con conseguente illegittimità della confisca. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo sufficienti le notifiche eseguite al solo utilizzatore/locatario dei mezzi. Il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto, osservando che la mancata notifica del verbale di accertamento non rendeva infondato l'accertamento ma poteva al più incidere sulla possibilità di impugnare il provvedimento di confisca. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto legittima la confisca pur mancando notifiche a lei rivolte e pur essendo i verbali stati notificati ai soli locatari; 2) violazione della circolare ministeriale n. 35/07 e dell'art. 213, comma 9, cod. strada, assumendo che la notifica al proprietario fosse obbligatoria e che il veicolo, appartenendo a soggetto estraneo alla violazione, non potesse essere confiscato; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, perché il tribunale avrebbe affrontato profili diversi da quelli dedotti in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo e inammissibili il primo e il secondo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata esisteva ed era intellegibile; che il motivo ex art. 360, n. 5, era precluso nel caso di doppia conforme senza adeguata indicazione delle diverse rationes di fatto; e che la doglianza non colpiva la reale ratio decidendi, fondata non sulla negazione in astratto dell'obbligo di notifica o della tutela del proprietario estraneo, ma sulla mancata specificazione della fattispecie illecita e sulla conseguente impossibilità di verificare se ricorressero davvero i presupposti per l'esclusione della confisca. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
art. 204-bis d.lgs. n. 285 del 1991
È richiamato come base dell'opposizione avverso l'atto sanzionatorio in materia di circolazione stradale.
art. 22 L. 24 novembre 1981 n. 689
È richiamato come norma processuale per l'opposizione alle sanzioni amministrative.
art. 213, comma 9, d.lgs. n. 285 del 1992
È evocato dalla ricorrente come norma che escluderebbe sequestro e confisca quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione; la Corte rileva però che la sua applicabilità dipende dalla concreta fattispecie illecita e che la censura era priva di adeguata specificazione.
È richiamato in relazione alle modalità di notifica dei verbali al proprietario o agli aventi diritto.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È il parametro del motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte ribadisce che il vizio denunciabile è solo l'anomalia motivazionale nei limiti del minimo costituzionale, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
È richiamato quale norma sul contenuto della motivazione.
art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
È richiamato per la regola della doppia conforme, che limita la proponibilità del vizio motivazionale in cassazione.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
È richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e per l'applicazione della disciplina del minimo costituzionale della motivazione.
art. 12 delle preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
È richiamato con riferimento alla responsabilità solidale dei soggetti obbligati al pagamento delle sanzioni amministrative.
art. 196 d.lgs. n. 285 del 1992
È richiamato per la responsabilità solidale del proprietario del veicolo e per l'onere di provare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
È richiamato come esempio di fattispecie in cui la legge prevede sequestro e confisca in caso di mancata copertura assicurativa.
È richiamato come esempio di infrazione relativa alla circolazione di veicolo non immatricolato e alle conseguenze accessorie.
È richiamato come esempio di violazione che può comportare misure accessorie in caso di reiterazione o specifiche condizioni.
È richiamato come ulteriore esempio di violazione rilevante ai fini delle sanzioni accessorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori dettagli.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più sufficiente lamentare una motivazione ritenuta generica, insufficiente o non condivisibile.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorrente che invochi l'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; se la censura si sviluppa su un presupposto diverso da quello effettivamente utilizzato dal giudice di merito, è inammissibile.
- In materia di confisca amministrativa di veicoli, la tutela del proprietario estraneo alla violazione non può essere dedotta in modo astratto e generico: occorre precisare la concreta fattispecie illecita da cui deriva la misura, perché da essa dipendono i presupposti applicativi e l'onere probatorio gravante sul proprietario.
- Quando il proprietario del veicolo è destinatario della responsabilità amministrativa o delle conseguenze accessorie, la sua posizione varia in funzione della specifica violazione contestata e dell'eventuale prova di avere impedito la circolazione del mezzo contro la propria volontà.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20040/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20046/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20047/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2024 del 22/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →