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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29444/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un agente della riscossione aveva notificato a un debitore un'intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle e avvisi di addebito concernenti crediti contributivi. Il destinatario aveva impugnato l'atto davanti al giudice del lavoro, deducendo mancata notifica degli atti presupposti, prescrizione dei crediti e illegittimità delle somme richieste; il tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritti tutti i crediti. In appello, la corte territoriale aveva confermato in parte la decisione di primo grado, rigettando l'opposizione solo per alcuni avvisi di addebito e per alcune cartelle, ma escludendo la valenza interruttiva di determinati atti notificati dall'agente della riscossione perché la documentazione prodotta non consentiva di collegare con certezza gli avvisi di ricevimento alle specifiche cartelle oggetto di causa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'agente della riscossione ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2948 c.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe travisato il materiale probatorio e ignorato documenti idonei a dimostrare la regolare notifica postale degli atti interruttivi della prescrizione; ha inoltre affermato che in secondo grado sarebbero stati ritualmente prodotti gli avvisi di intimazione/notifica e la documentazione informatica di riscontro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la censura non riportava in modo adeguato e specifico gli atti processuali necessari a dimostrare l'avvenuto rituale deposito dei documenti richiamati; dall'altro, che non era configurabile una violazione dell'art. 115 c.p.c. perché non era stato allegato che il giudice avesse deciso su prove non introdotte dalle parti o in contrasto con il principio dispositivo, né una violazione dell'art. 116 c.p.c. perché non era stato dedotto che la corte territoriale avesse attribuito alle prove un valore diverso da quello legale o avesse disapplicato la regola del prudente apprezzamento. Quanto al preteso travisamento della prova, la Corte ha osservato che la doglianza mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio documentale e dell'idoneità probatoria degli avvisi di ricevimento e delle visure informatiche, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se si allega che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia espresso, anche implicitamente, una decisione in contrasto con il principio dispositivo; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo quando il giudice non abbia applicato il prudente apprezzamento ove dovuto oppure abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non è sindacabile la mera diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della notifica degli atti della riscossione; la Corte non affronta il merito della norma perché dichiara inammissibile la censura.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato per sostenere l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti; la Corte non entra nel merito della prescrizione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata formalmente incardinata come nullità processuale, ma la Corte ha ritenuto che in concreto mirasse a una rivalutazione del merito e non a un effettivo error in procedendo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato, in ragione del meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede la specifica allegazione che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia espresso, in modo esplicito o implicito, il principio che non era tenuto a rispettare il materiale probatorio offerto dalle parti.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a regola legale di valutazione; non basta contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.
  • Il vizio di travisamento della prova, per quanto si voglia ammetterne la deducibilità, richiede che da una fonte processuale sia stata tratta un'informazione logicamente incompatibile con il mezzo di prova stesso e che il ricorrente indichi in modo rigoroso perché l'eliminazione di tale informazione avrebbe imposto una decisione diversa con assoluta certezza.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione della consistenza e dell'idoneità probatoria di documenti e avvisi di ricevimento quando la censura investe la selezione e il peso degli elementi istruttori compiuta dal giudice di merito.
  • Chi deduce la rituale produzione di documenti in appello deve indicare con precisione gli atti processuali da cui risulti il deposito e la loro sottoposizione al giudice di secondo grado; in mancanza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRiscossione
RamiProcesso civileObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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