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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02635/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva irrogato alla società una sanzione accessoria di sospensione dell'esercizio dell'attività, in relazione a violazioni tributarie consistite nell'omissione di ricevute o scontrini fiscali contestate ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997. La società aveva impugnato il provvedimento dinanzi al giudice tributario. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale ha invece ritenuto legittima la sanzione, affermando che la sospensione prevista dall'art. 12 d.lgs. n. 471 del 1997 costituisce una sanzione autonoma e speciale, non preclusa dalla definizione agevolata delle sanzioni prevista dall'art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/inesistenza della notifica dell'atto di appello per asserita inosservanza dell'art. 7 l. n. 890 del 1982 e dell'art. 149 c.p.c.; 2) violazione del principio di collaborazione e buona fede e degli artt. 3, 24 e 97 Cost., sostenendo che l'Ufficio, nel primo atto e negli atti di verbalizzazione, aveva fatto affidamento sulla definizione agevolata e aveva escluso l'irrogazione della sospensione, sicché la successiva applicazione della sanzione avrebbe leso l'affidamento del contribuente; 3) violazione dell'art. 145 c.p.c., assumendo che la mancata notificazione del primo atto sanzionatorio, definito in via agevolata, travolgesse anche l'atto consequenziale; 4) violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale sul primo atto di irrogazione sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, oltre che infondato nel merito: la censura mirava a qualificare come inesistente una notificazione che, al più, poteva essere nulla, poiché la notifica era stata comunque eseguita tramite un soggetto qualificato e con esito positivo. Quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, li ha esaminati congiuntamente e li ha respinti, ribadendo che la sanzione della sospensione dell'attività prevista dall'art. 12 d.lgs. n. 471 del 1997 ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, con la conseguenza che la definizione agevolata delle sanzioni non impedisce l'irrogazione della sospensione; per la stessa ragione sono irrilevanti le contestazioni riferite al precedente atto sanzionatorio e non è invocabile, in un settore vincolato della disciplina tributaria, il principio di affidamento e buona fede per paralizzare l'applicazione della sanzione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, perché l'Amministrazione non ha svolto difese nel merito.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 890 del 1982

    ultimo comma: "se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"

    la censura sulla notificazione è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con gli accertamenti della sentenza impugnata; inoltre la difformità dedotta non integra inesistenza ma, al più, nullità della notificazione.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato come norma sulla notificazione a mezzo posta; nel caso concreto la notificazione dell'appello è stata considerata esistente e riconoscibile.

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    invocato dalla ricorrente per sostenere la violazione del principio di collaborazione e buona fede; la Corte ha escluso che tale principio possa paralizzare norme tributarie vincolate.

  • art. 12 d.lgs. n. 471 del 1997

    comma 2: "Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni... è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese"

    la sospensione dell'attività costituisce sanzione speciale e autonoma; la sua irrogazione non è impedita dalla definizione agevolata delle sanzioni previste dal regime generale.

  • art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997

    la definizione agevolata delle sanzioni prevista da questa norma non preclude l'applicazione della sospensione dell'attività disciplinata in via speciale dall'art. 12 d.lgs. n. 471 del 1997.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto utile a impedire l'applicazione della sanzione speciale.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in funzione difensiva; la Corte non ha ravvisato lesione del diritto di difesa idonea a elidere una sanzione vincolata.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente; non incide sulla disciplina speciale della sospensione dell'attività.

  • art. 145 c.p.c.

    la doglianza sulla mancata notifica del primo atto presupposto è stata ritenuta irrilevante rispetto all'autonoma sanzione successivamente irrogata.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    il motivo fondato sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale è stato respinto perché riferito a un atto diverso e non decisivo rispetto alla sanzione speciale contestata.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato in relazione alla costituzione dell'Agenzia ai soli fini della partecipazione all'udienza.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La sanzione tributaria della sospensione dell'esercizio dell'attività prevista da una disposizione speciale non è neutralizzata dalla definizione agevolata delle sanzioni prevista dalla disciplina generale, quando il legislatore abbia espressamente costruito la misura come autonoma e speciale.
  • Quando la censura investe la notificazione di un atto processuale, la deduzione di inesistenza è configurabile solo in presenza di totale mancanza dell'attività notificatoria o di mancanza degli elementi essenziali della stessa; ogni difformità dal modello legale che mantenga riconoscibile l'atto integra, al più, nullità.
  • In sede di legittimità, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli specifici accertamenti compiuti dal giudice di merito.
  • Nel settore tributario, il principio di buona fede e di tutela dell'affidamento non può essere invocato per paralizzare l'applicazione di una disciplina sanzionatoria vincolata e speciale, pena la compromissione dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria.
  • Le contestazioni riferite a un precedente atto sanzionatorio o a eventuali vizi procedurali di esso non incidono sull'irrogazione di una sanzione autonoma quando la legge collega quest'ultima a presupposti propri e distinti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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