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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06785/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato cinque avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2002-2006, fondati su pvc della Guardia di Finanza, per IRES, IRAP e IVA. La società aveva ottenuto in primo grado l'annullamento degli atti perché il giudice tributario provinciale aveva escluso il raddoppio dei termini, ritenendo non superata la soglia minima penalmente rilevante. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo emersi, in base alla verifica, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, ulteriori gravi irregolarità contabili, ricavi non contabilizzati per oltre 9 milioni di euro e costi non contabilizzati; da ciò aveva desunto la sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini e la legittimità dell'accertamento d'ufficio con metodo induttivo e della mancata detrazione dell'IVA sugli acquisti. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 41 d.P.R. 600/1973 e 5 d.lgs. 74/2000, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ammesso la determinazione induttiva dei costi e trascurato i costi emergenti dal pvc, che avrebbero impedito il raggiungimento delle soglie di rilevanza penale e quindi il raddoppio dei termini; 2) omesso esame e violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la CTR considerato le risultanze del pvc nella quantificazione del reddito imponibile; 3) violazione degli artt. 19 e 55 d.P.R. 633/1972 e della normativa unionale sull'IVA, per non avere riconosciuto la detrazione dell'imposta sugli acquisti in ragione della neutralità dell'imposta e della irrilevanza dei meri adempimenti formali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, chiarendo che il raddoppio dei termini opera, per le annualità ancora accertabili al 4 luglio 2006, in presenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000, ossia quando emergano seri indizi di reato; nel caso concreto la reiterata omissione delle dichiarazioni e le molteplici gravi violazioni fiscali integravano tale presupposto, rendendo irrilevante il tema della concreta deducibilità dei costi ai fini della soglia penale. Ha inoltre affermato che, nell'accertamento d'ufficio ex art. 41 d.P.R. 600/1973 per omessa dichiarazione, l'Ufficio può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e anche presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova sul contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava il giudizio di merito sulle risultanze contabili; in ogni caso la CTR aveva escluso la deducibilità dei costi per difetto di prova di certezza e competenza. Il terzo motivo è stato respinto perché le violazioni contabili non erano meri vizi formali, ma irregolarità gravi tali da impedire la prova del rispetto dei requisiti sostanziali per la detrazione IVA e da ostacolare gli obiettivi di corretta riscossione e prevenzione dell'evasione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio procede ad accertamento d'ufficio e può utilizzare qualsiasi elemento probatorio, anche presunzioni semplici non qualificate, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento si applica anche alle annualità anteriori non ancora decadute alla data di entrata in vigore della modifica normativa, quando ricorra l'obbligo di denuncia penale per reati tributari.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    Il raddoppio dei termini per l'IVA opera alle medesime condizioni previste per le imposte dirette, in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale.

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    La rilevanza penale dell'omessa dichiarazione è richiamata come parametro per verificare la sussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini; non occorre l'effettiva instaurazione del procedimento penale.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia penale rileva come presupposto oggettivo del raddoppio dei termini.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è configurabile il vizio denunciato quando la censura investe il merito della valutazione delle prove e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge prospettato, ma la Corte esclude la fondatezza delle censure.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico, non di questioni, argomentazioni o singole risultanze istruttorie.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando le violazioni contabili siano così gravi da impedire la prova del rispetto dei requisiti sostanziali e il controllo dell'imposta.

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    In presenza di violazioni gravi e omissioni dichiarative, è legittimo l'accertamento che esclude la detrazione IVA sugli acquisti.

  • art. 17, commi 1 e 2, Direttiva 77/388/CEE

    La neutralità IVA non impedisce agli Stati membri di pretendere il rispetto degli obblighi contabili, quando l'inosservanza ostacoli la prova dei requisiti sostanziali o favorisca frodi/evasione.

  • Direttiva 2006/112/CE

    Richiamata come fonte unionale in continuità con i principi sulla detrazione IVA e sulla possibilità di sanzionare violazioni che impediscano il controllo sostanziale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'accertamento d'ufficio consente all'Ufficio di utilizzare ogni elemento disponibile e anche presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell'onere della prova sul contribuente.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone la sola ricorrenza di seri indizi di reato tributario tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata né che il procedimento penale si concluda con un esito determinato.
  • In sede di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non può essere usato per contestare il merito della valutazione delle prove o singole risultanze istruttorie.
  • Il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando le violazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione siano così gravi da impedire la prova certa dei requisiti sostanziali o da ostacolare il controllo dell'imposta, anche alla luce dei principi di neutralità del tributo.
  • La deducibilità dei costi richiede la prova dei relativi presupposti sostanziali, tra cui effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; in mancanza di tale prova, l'Ufficio e il giudice possono escluderne il riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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