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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01911/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall’irrogazione a un dirigente medico di una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni, perché non si era recato in ospedale in un giorno in cui era in turno di pronta disponibilità, nonostante la richiesta di presenza ricevuta. Il medico aveva impugnato la sanzione sostenendo che il servizio di pronta disponibilità non lo obbligasse a intervenire per attività ordinarie, che la richiesta fosse illegittima perché non riferita a una reale emergenza, che mancasse una corretta disciplina interna e un piano annuale emergenziale, e che comunque non vi fosse stata una valida chiamata in servizio. In cassazione articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 51 c.p., 2086, 2094 e 2104 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante la questione dei limiti della pronta disponibilità e per avere escluso che il lavoratore potesse rifiutare un ordine illegittimo; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., relativi alla disciplina interna del servizio di pronta disponibilità, all’assenza del piano emergenziale annuale, alle circolari aziendali e alla supposta mancanza di una vera chiamata in servizio; (3) violazione del CCNL e del codice disciplinare aziendale, contestando la riconduzione del fatto alla fattispecie sanzionatoria applicata e la qualificazione dell’addebito come mera insubordinazione o mancato rispetto dei compiti di assistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il medico in pronta disponibilità, una volta chiamato a prestare assistenza, non può rifiutare la presenza né sindacare preventivamente le ragioni della chiamata, perché un simile rifiuto sarebbe contrario a buona fede e interromperebbe la continuità dell’assistenza nell’arco delle 24 ore, interesse pubblico prevalente e non procrastinabile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a una nuova valutazione di fatti già esaminati dal giudice di merito, privi di decisività rispetto alla ratio decidendi, che era centrata sull’obbligo di eseguire la prestazione prima di contestare l’illegittimità della chiamata. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la censura riguardava l’applicazione del codice disciplinare aziendale, non direttamente deducibile in cassazione come violazione di contratti collettivi nazionali di area. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione della parte intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in via analogica per sostenere la possibilità di rifiutare l’ordine illegittimo; la Corte ne esclude l’utilizzabilità nel caso concreto per giustificare il rifiuto preventivo della prestazione.

  • art. 2086 c.c.

    Invocato dal ricorrente insieme agli artt. 2094 e 2104 c.c.; non viene valorizzato come fondamento del motivo, che la Corte reputa infondato.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’ordine di servizio; non conduce all’accoglimento della censura.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla diligenza e subordinazione; la Corte afferma che il rifiuto della disposizione di servizio, nel caso concreto, viola la buona fede.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma utilizzata per dedurre la violazione di legge e di contratti collettivi nel primo e terzo motivo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Norma invocata per l’omesso esame di fatti decisivi; la Corte la ritiene non utilmente spendibile perché i fatti richiamati non sono decisivi rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell’importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il lavoratore tenuto alla pronta disponibilità, quando venga chiamato a prestare assistenza, non può rifiutare immediatamente l’esecuzione della prestazione e sindacare preventivamente la legittimità della chiamata, se ciò compromette la continuità del servizio assistenziale.
  • L’eventuale illegittimità o non conformità della richiesta datoriale o gerarchica può essere fatta valere successivamente o in altra sede, ma non mediante il rifiuto di eseguire la prestazione quando il rifiuto interromperebbe un servizio essenziale o comunque non procrastinabile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure apparentemente processuali o di violazione di legge in una rivalutazione del fatto storico già esaminato dal giudice di merito, quando i fatti dedotti non siano decisivi rispetto alla ratio decidendi.
  • La deduzione della violazione del contratto collettivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. è ammissibile solo nei limiti delle fonti collettive nazionali rilevanti, non potendo essere usata per censurare direttamente l’applicazione di regolamenti o codici disciplinari aziendali interni.
  • Quando la sanzione disciplinare applicata corrisponde al minimo edittale previsto dalla disciplina collettiva richiamata, la doglianza sulla sua eccessività richiede una specifica contestazione della riconducibilità del fatto alla fattispecie disciplinare, non potendo limitarsi a contestazioni astratte sulla legittimità della chiamata in servizio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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