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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01917/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento, ritenuto illegittimo, di un incarico di dirigente tecnico professionale presso un servizio regionale a una professionista esterna, senza adeguata valutazione comparativa. Una dipendente regionale, inquadrata come funzionario avvocato, aveva già ottenuto in primo grado il riconoscimento del danno da perdita di chance per non aver potuto accedere a quell'incarico. La Corte d'appello ha confermato l'illegittimità del conferimento e il diritto al risarcimento, ma ha ridotto la liquidazione escludendo dalla base di calcolo la retribuzione di risultato; ha inoltre respinto l'appello incidentale della lavoratrice volto a ottenere un ulteriore danno per la proroga, intervenuta dopo la sentenza di primo grado, dell'incarico originariamente conferito alla terza estranea. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria nella parte in cui negava la probabilità di ottenere anche la proroga; violazione delle norme sulle presunzioni, perché la chance riconosciuta per il conferimento originario avrebbe dovuto estendersi anche alla proroga; violazione del divieto di nova e del contraddittorio, poiché la Corte d'appello avrebbe deciso sul carattere autonomo della proroga senza dichiarare inammissibile la relativa domanda; falsa interpretazione dell'atto di proroga, che secondo la ricorrente era strettamente collegato all'incarico originario; e, infine, errata esclusione della retribuzione di risultato dal parametro risarcitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso ogni rilevanza risarcitoria della proroga dell'incarico sulla base della sua asserita autonomia provvedimentale. Ha ritenuto illogico e giuridicamente scorretto negare la chance di ottenere la proroga dopo avere già riconosciuto la chance di ottenere l'incarico originario, osservando che la proroga si collegava alla procedura nella quale si era verificata l'illegittimità e che il danno da perdita di chance può riguardare anche una successiva procedura collegata, con prova anche presuntiva o probabilistica. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la fondatezza delle censure sul merito assorbiva il profilo processuale del preteso divieto di nova. Ha respinto il quinto motivo, confermando la correttezza dell'esclusione della retribuzione di risultato dalla base di calcolo del danno, poiché tale componente presuppone l'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali e il raggiungimento di specifici obiettivi, circostanze che devono essere allegate e provate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o anomalia motivazionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione della sentenza e, nel quinto motivo, della nullità per carenza motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici, per sostenere che la chance riconosciuta per l'incarico originario avrebbe dovuto rilevare anche per la proroga.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici e del loro corretto utilizzo probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per sostenere il divieto di domande o questioni nuove in appello.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato con riguardo al principio del contraddittorio, lamentando che la Corte d'appello abbia deciso senza provocarlo sul punto della proroga.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per censurare l'interpretazione letterale e sistematica dell'atto di proroga.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per contestare la composizione del danno risarcibile e la quantificazione della perdita di chance.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato anche per la censura sulla violazione di legge in tema di danno e criteri di liquidazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 111 Cost., per la dedotta nullità della sentenza sul quinto motivo.

Massime di principio

  • In tema di perdita di chance connessa all'illegittimo conferimento di un incarico dirigenziale, il danno non può essere confinato alla sola procedura originaria: può estendersi anche a una successiva proroga o ad altro segmento procedimentale collegato, purché la probabilità di conseguire anche tale ulteriore utilità sia allegata e provata, anche in via presuntiva o secondo un calcolo probabilistico.
  • Non è logicamente e giuridicamente coerente riconoscere la chance di ottenere l'incarico originario e negare, senza adeguata considerazione del nesso con la procedura illegittima, ogni chance di ottenere la proroga dello stesso incarico quando la proroga costituisca sviluppo della medesima vicenda provvedimentale.
  • La qualificazione di un atto come "autonomo" non è sufficiente, da sola, a escludere la rilevanza causale della precedente illegittimità ai fini del danno da perdita di chance: occorre verificare in concreto il collegamento tra la proroga e l'originario conferimento illegittimo.
  • Nella liquidazione del danno da perdita di chance di accesso a funzioni dirigenziali, la retribuzione di risultato non integra automaticamente la base di calcolo, poiché essa presuppone l'effettivo svolgimento delle funzioni e il raggiungimento di specifici obiettivi, elementi che devono essere allegati e provati.
  • Le componenti retributive correlate al valore intrinseco dell'incarico possono essere considerate nel parametro risarcitorio, mentre quelle strettamente collegate alla prestazione effettiva e ai risultati conseguiti richiedono prova della concreta esecuzione delle mansioni dirigenziali.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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