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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01873/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una lunga successione di contratti a termine nel pubblico impiego sanitario. Una dirigente medica, dopo più rapporti a termine e una stabilizzazione poi venuta meno per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che l'aveva prevista, ha agito contro l'azienda sanitaria chiedendo, in via principale, l'illegittimità del recesso e le conseguenze reintegratorie e risarcitorie, in subordine la conversione del rapporto e comunque il risarcimento per abuso del termine. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha escluso la conversione ma ha riconosciuto il danno da abusiva reiterazione dei contratti oltre 36 mesi, liquidandolo in quattro mensilità, e ha regolato le spese compensandole in parte. L'azienda sanitaria ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) contesta che possa computarsi l'ultima proroga disposta in base a legge regionale poi dichiarata incostituzionale, sostenendo che il superamento del limite dei 36 mesi non sussisterebbe; 2) deduce che la lavoratrice, essendo dirigente medica, sarebbe sottratta al limite triennale per effetto della disciplina speciale sulla dirigenza; 3) contesta l'esistenza stessa del danno e la sua quantificazione, invocando norme civilistiche sul risarcimento e l'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010; 4) censura la parziale compensazione delle spese; 5) critica l'assorbimento della domanda di restituzione delle somme pagate al difensore distrattario in esecuzione della sentenza cassata. La Suprema Corte rigetta i primi quattro motivi, ritenendo che rilevi il dato oggettivo della durata complessiva dei rapporti e che il limite antiabuso di 36 mesi previsto per il pubblico impiego privatizzato si applichi anche ai dirigenti e prevalga sulla disciplina generale; conferma inoltre la natura presuntiva e sanzionatoria del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine. Accoglie invece il quinto motivo, affermando che la restituzione delle spese corrisposte al difensore distrattario deve essere considerata nel rapporto unitario di regolazione delle spese mediante compensazione impropria, senza necessità dei requisiti dell'art. 1241 c.c. La sentenza è cassata limitatamente a questo profilo e decisa nel merito con detrazione delle somme già versate; le spese di legittimità sono compensate per reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte accoglie il quinto motivo, rigetta gli altri quattro, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla questione della restituzione delle spese liquidate al difensore distrattario e decide nel merito disponendo che dal quantum posto a carico dell'azienda sanitaria sia detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza cassata, con interessi dalla data del pagamento. Restano ferme le statuizioni del giudice di rinvio sul merito della controversia lavoristica, sulla misura del risarcimento da abusiva reiterazione dei contratti a termine e sulla compensazione parziale delle spese. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Nel pubblico impiego privatizzato l'abusiva reiterazione di contratti a termine dà luogo a una tutela risarcitoria; la misura va letta in modo conforme al principio di effettività della tutela e non mediante le regole del licenziamento illegittimo.

  • art. 36, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    La norma antiabusiva, nel testo applicabile, vieta l'utilizzo del medesimo lavoratore per periodi superiori al triennio nell'ultimo quinquennio e si applica anche ai rapporti in corso, in assenza di disposizioni transitorie.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. n. 368/2001

    La disciplina speciale sul limite dei contratti a termine per i dirigenti è recessiva rispetto alla regola speciale del pubblico impiego privatizzato che impone il limite triennale antiabuso.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    È richiamato come parametro omogeneo per la liquidazione del danno da abuso del termine nel pubblico impiego, quale danno presunto con valenza anche sanzionatoria e con prova del maggior pregiudizio a carico del lavoratore.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il danno, ma la Corte ribadisce che nel caso di abuso del termine opera una tutela risarcitoria presuntiva e sanzionatoria.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul danno, senza che la Corte vi fondi una diversa soluzione.

  • art. 1225 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul danno, senza assorbire la ratio decidendi.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul danno, senza assorbire la ratio decidendi.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul danno, ma la Corte valorizza la specifica tutela risarcitoria prevista dalla disciplina del pubblico impiego e la giurisprudenza di legittimità.

  • artt. 1241-1243 c.c.

    La Corte esclude che la restituzione delle spese corrisposte al difensore distrattario debba rispettare i requisiti della compensazione legale; si tratta di compensazione impropria nell'ambito di un unico rapporto di regolazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; il giudice di rinvio può regolare le spese secondo la soccombenza globale del processo.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione totale o parziale delle spese secondo la valutazione discrezionale del giudice nei limiti di legge.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge esaminati dalla Corte.

  • art. 136 Cost.

    Richiamato per sostenere l'illegittimità della proroga fondata sulla legge regionale dichiarata incostituzionale, ma la Corte considera irrilevante tale proroga ai fini del superamento del limite antiabuso.

  • art. 30, comma 3, l. 11 marzo 1953 n. 87

    Richiamato insieme all'art. 136 Cost. per sostenere gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, ma la Corte ritiene che la norma regionale non potesse legittimare il protrarsi del rapporto oltre il limite di legge.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, ai fini dell'abuso da reiterazione di contratti a termine, conta il dato oggettivo della durata complessiva dell'utilizzo del lavoratore oltre il limite legale, non la validità isolata dei singoli contratti o delle singole proroghe.
  • La disciplina antiabusiva speciale prevista per il pubblico impiego prevale sulla disciplina generale dei contratti a termine della dirigenza, e il limite triennale si applica anche ai dirigenti salvo diversa previsione espressa.
  • L'abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego genera un danno risarcibile di tipo presuntivo e sanzionatorio, il cui parametro di liquidazione può essere mutuato dalla disciplina dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010; il lavoratore è esonerato dalla prova del danno-conseguenza, salvo la prova del maggior pregiudizio.
  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese deve avvenire guardando all'esito complessivo della lite, sicché è legittima la compensazione totale o parziale anche se una parte sia risultata vittoriosa in un grado precedente.
  • La restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi cassata, quando concerne le spese liquidate a favore del difensore distrattario, si inserisce in un unico rapporto di refusione delle spese e può essere regolata con compensazione impropria, senza applicare i requisiti della compensazione civilistica ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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