Cassazione Civile, Ordinanza n. 01894/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da più dipendenti di un'università, appartenenti ai ruoli direttivi ad esaurimento, per ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica di primo dirigente ai sensi dell'art. 16, comma 5, della l. n. 808/1977, come interpretato dall'art. 1, comma 11, della l. n. 38/1980, con conseguente ricostruzione economica e giuridica della carriera e pagamento delle differenze retributive rispetto alla posizione posseduta. La Corte d'appello aveva negato il diritto ritenendo che la norma invocata non derogasse al procedimento selettivo speciale previsto dall'art. 22 del d.P.R. n. 748/1972 per il conferimento delle qualifiche dirigenziali, salvo espressa previsione. La ricorrente, unica impugnante in cassazione, ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 16 l. n. 808/1977 e della l. n. 38/1980 in relazione all'art. 12 preleggi, sostenendo che la norma dovesse essere interpretata letteralmente e sistematicamente nel senso di imporre un inquadramento automatico nella superiore qualifica dirigenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la Corte territoriale aveva correttamente letto l'art. 16 l. n. 808/1977 alla luce della norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 11, l. n. 38/1980, secondo cui il beneficio dell'inquadramento nella qualifica superiore per il personale di carriere articolate in più qualifiche opera anche per il conferimento dei posti di primo dirigente, ma secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, allora quelle del d.P.R. n. 748/1972, che richiedevano una procedura selettiva specifica. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, dopo la riforma della dirigenza pubblica contrattualizzata e l'istituzione del ruolo unico, la valutazione delle mansioni dirigenziali deve essere compiuta secondo le nuove regole, senza differimenti applicativi. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 16 l. n. 808/1977
non consente un inquadramento automatico nella qualifica dirigenziale superiore in deroga al procedimento selettivo previsto per il conferimento dei posti di primo dirigente; va letto insieme alla norma di interpretazione autentica successiva.
art. 1, comma 11, l. n. 38/1980
norma di interpretazione autentica che chiarisce che il beneficio dell'inquadramento nella qualifica superiore per le carriere articolate in più qualifiche opera anche per i posti di primo dirigente, ma secondo le modalità procedurali previste dall'ordinamento vigente.
art. 22 d.P.R. n. 748/1972
imponeva, per il conferimento delle qualifiche dirigenziali, l'espletamento di una apposita procedura selettiva.
d.lgs. n. 165/2001
ha abrogato la disciplina previgente della dirigenza pubblica richiamata nella decisione; dopo la sua entrata in vigore trovano applicazione le nuove regole del TUIP.
TUIP
le previsioni in materia di dirigenza pubblica sono applicabili obbligatoriamente dalla loro entrata in vigore, senza differimenti transitori non espressamente previsti.
art. 12 preleggi
richiamato nel motivo di ricorso come criterio ermeneutico della norma invocata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La norma che riconosce un beneficio di inquadramento nella qualifica superiore non può essere interpretata come deroga implicita alla procedura selettiva prevista dall'ordinamento per il conferimento delle qualifiche dirigenziali, salvo previsione espressa.
- Le norme di interpretazione autentica devono essere lette come chiarimento vincolante della disciplina originaria e ne orientano l'applicazione secondo le modalità procedurali richiamate dal sistema vigente al momento del conferimento.
- Nella materia della dirigenza pubblica, la valutazione della natura dirigenziale delle mansioni o del diritto al relativo inquadramento deve essere effettuata secondo la disciplina vigente dopo la riforma, senza ammettere differimenti applicativi fondati su esigenze transitorie non previste dalla legge.
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