Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01916/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un ingegnere assunto a tempo determinato e poi stabilizzato presso ENAC. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado l'accertamento del diritto, all'atto della stabilizzazione ex art. 1, comma 519, L. n. 296/2006, ad essere inquadrato nel II livello anziché nel I, tenendo conto del servizio già prestato dal 2002 al 2008. La Corte d'appello ha poi accolto anche la domanda risarcitoria per la perdita della possibilità di partecipare utilmente a successive selezioni interne per il III e IV livello, liquidando il danno in misura pari al 50% delle differenze retributive spettanti se il dipendente fosse stato inquadrato al III livello. ENAC ha proposto ricorso principale con tre motivi: violazione del giudicato interno e del bando di selezione, omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per motivazione contraddittoria; il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo a sua volta omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme sul risarcimento e contestando la quantificazione del danno al 50%.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale di ENAC sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto che i motivi del ricorso principale non cogliessero la reale ratio decidendi della sentenza d'appello e, in larga parte, mirassero a una rivalutazione del merito o delle prove, non consentita in sede di legittimità. Parimenti, i motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili perché non riconducibili al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., o perché rivolti contro apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; inoltre, per una delle censure è stato rilevato il difetto di specificità ex artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato infine escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti di ENAC, in quanto amministrazione dello Stato esente dal relativo pagamento.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l'esistenza di un giudicato interno sul livello economico spettante al momento della stabilizzazione; la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse il decisum della sentenza impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per dedurre la formazione del giudicato interno.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge; la Corte ha rilevato che le doglianze non coglievano la ratio o pretendevano una rivalutazione del merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ha escluso che ricorresse un'anomalia motivazionale rilevante.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel definire il 'fatto' storico rilevante ai fini del vizio di motivazione e per distinguere fatti principali e secondari.

  • art. 132 c.p.c.

    la Corte ha precisato che la nullità per difetto di motivazione sussiste solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale per denunciare un preteso errore di percezione; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile anche per difetto di specificità.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di danno conseguenza; la Corte ha osservato che la questione investiva comunque l'apprezzamento del merito e la non decisività delle censure.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale sulla liquidazione equitativa del danno; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta contro la valutazione di merito.

  • art. 2087 c.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale nel contestare la quantificazione del risarcimento; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza per inammissibilità.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    la Corte ha affermato che il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura, riportandone il contenuto essenziale e la collocazione nel fascicolo.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione all'onere di deposito e specifica indicazione dei documenti rilevanti.

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per escludere la deducibilità del vizio motivazionale in presenza di 'doppia conforme' sui punti già decisi allo stesso modo nei due gradi di merito.

  • art. 1223 c.c.

    conseguenza immediata e diretta

    la Corte ha richiamato il criterio della danno-conseguenza per escludere che la mera pretesa partecipazione a selezioni interne integrasse automaticamente un danno certo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, escluso nei confronti di ENAC perché amministrazione dello Stato esente dal pagamento.

  • art. 1, comma 519, L. n. 296/2006

    richiamato come base normativa della stabilizzazione del rapporto di lavoro e del correlato inquadramento al momento dell'assunzione a tempo indeterminato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o della discrezionalità tecnica del giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando il fatto sia stato esaminato e si contesti soltanto la sua valutazione.
  • L'anomalia motivazionale rilevante ai fini della nullità della sentenza ricorre solo in casi estremi: mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
  • Chi denuncia un errore di percezione o un error in procedendo deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso, indicando puntualmente gli atti e i documenti rilevanti e il loro esatto contenuto e collocazione.
  • La liquidazione del danno da perdita di chance richiede la dimostrazione di una concreta probabilità di conseguire il risultato sperato; la determinazione percentuale della chance e del danno è apprezzamento di merito insindacabile se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
  • Il giudicato interno va dedotto con precisione, ma non può essere invocato per attribuire alla sentenza un contenuto diverso da quello effettivamente deciso dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMansioni pubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.