Cassazione Civile, Ordinanza n. 01891/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente che, dopo aver operato presso la struttura commissariale con mansioni asseritamente dirigenziali e dopo il successivo superamento di una procedura selettiva pubblica e la stabilizzazione nei ruoli regionali dal 18.4.1990, chiedeva il riconoscimento della qualifica dirigenziale e delle conseguenti differenze retributive. La Corte d'appello aveva ritenuto che le mansioni effettivamente svolte fossero riconducibili alla dirigenza ai sensi della normativa regionale e commissariale richiamata. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 12 l. n. 730/1986, dell'ordinanza del Ministero della Protezione Civile n. 1672/1989 e dell'art. 56, comma 1, d.lgs. n. 29/1993, sostenendo che la stabilizzazione nei ruoli regionali non poteva far conseguire automaticamente la qualifica dirigenziale sulla sola base di funzioni superiori svolte in precedenza; 2) violazione dell'ordinanza n. 596/1986 del Commissario Straordinario di Governo e degli artt. 12 preleggi e 1363-1364 c.c., deducendo errata interpretazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio commissariale; 3) violazione degli artt. 21, 22 e 23 l. Regione Campania n. 27/1984 e 9-10 d.P.R. n. 748/1972, contestando che le mansioni della dipendente fossero davvero dirigenziali; 4) violazione dell'art. 7 l. Regione Campania n. 11/1991, ritenuta comunque inapplicabile ratione temporis; 5) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale valutato i contenuti professionali degli uffici interessati dall'ordinanza commissariale e quindi delle mansioni effettivamente svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il riconoscimento della qualifica dirigenziale non potesse fondarsi sul solo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali presso la struttura commissariale e sulla successiva stabilizzazione nei ruoli regionali, in mancanza del superamento del concorso pubblico previsto e della corrispondente posizione organizzativa nella pianta organica. Richiamando l'orientamento consolidato, ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato lo svolgimento di funzioni dirigenziali di fatto è rilevante solo se riferito a una specifica posizione organizzativa prevista per funzioni dirigenziali o attribuita a un dirigente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando la domanda di attribuzione della qualifica dirigenziale e delle differenze retributive per il periodo dal 18.4.1990 fino al superamento dell'apposito concorso pubblico. Ha compensato le spese dei due gradi di merito e ha posto a carico della resistente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 l. n. 730/1986
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la stabilizzazione nei ruoli regionali doveva avvenire secondo i meccanismi normativamente previsti, senza automatismi derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori.
ordinanza del Ministero della Protezione Civile n. 1672/1989
Richiamata come fonte della tabella di equiparazione e delle modalità di inquadramento collegate al concorso riservato per la stabilizzazione.
art. 56, comma 1, d.lgs. n. 29/1993
Utilizzato per sostenere che nel pubblico impiego privatizzato l'attribuzione della qualifica non deriva automaticamente da mansioni di fatto svolte, ma dai criteri legali di inquadramento.
ordinanza n. 596/1986 del Commissario Straordinario di Governo di cui alla l. n. 219/1981
Invocata per descrivere l'organizzazione dell'ufficio commissariale e la collocazione degli uffici cui erano preposte determinate posizioni lavorative.
artt. 12 preleggi, 1363 c.c., 1364 c.c.
Richiamati ai fini dell'interpretazione letterale e sistematica degli atti amministrativi e organizzativi rilevanti.
artt. 21, 22 e 23 l. Regione Campania n. 27/1984
Richiamati per definire le declaratorie della qualifica dirigenziale nell'ordinamento regionale.
artt. 9 e 10 d.P.R. n. 748/1972
Richiamati come parametri normativi per la configurazione delle mansioni e delle funzioni dirigenziali.
art. 7 l. Regione Campania n. 11/1991
La Corte ne ha escluso la rilevanza per il periodo considerato, osservando che si tratta di norma successiva alla data del 18.4.1990.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento giudiziale della qualifica superiore non può basarsi sul solo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali, se tale svolgimento non sia riferibile a una specifica posizione organizzativa prevista dall'ordinamento o effettivamente attribuita a un dirigente.
- La stabilizzazione o l'immissione nei ruoli dell'amministrazione non produce automaticamente l'inquadramento nella qualifica superiore quando manchino il superamento della procedura selettiva richiesta e il riscontro della corrispondente posizione in organico.
- L'accertamento delle mansioni superiori deve essere compiuto alla luce della struttura organizzativa concretamente esistente e delle regole che disciplinano l'accesso e l'inquadramento, non potendo l'esito del giudizio prescindere dai presupposti legali e organizzativi dell'attribuzione della qualifica.
- Se la causa non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando la domanda sostanziale quando la pretesa sia incompatibile con il quadro normativo applicabile.
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