Cassazione Civile, Ordinanza n. 01876/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal provvedimento con cui l'amministrazione di appartenenza ha recuperato, mediante trattenuta, le somme percepite da una docente di conservatorio per incarichi extraistituzionali svolti tra il 2008 e il 2011 senza autorizzazione. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda della lavoratrice, qualificando l'obbligo di riversamento previsto dall'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001 come sanzione ex lege e ritenendo applicabile la prescrizione ordinaria decennale; aveva inoltre escluso che gli incarichi rientrassero tra le attività artistiche liberamente esercitabili ex CCNL AFAM, e considerato irrilevante la pretesa comunicazione effettuata anni prima ad altro dirigente. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario e violazione dell'art. 53, comma 7-bis, d.lgs. 165/2001, sostenendo che la giurisdizione contabile sarebbe stata comunque ravvisabile; (2) violazione dell'art. 28 l. 689/1981 e dell'art. 1, comma 2, l. 20/1994 per l'erronea applicazione della prescrizione quinquennale; (3) violazione dei principi in tema di inadempimento contrattuale e sanzioni amministrative, contestando la qualificazione della pretesa come obbligazione ex lege e la sopravvivenza dell'obbligo di riversamento dopo l'annullamento della sanzione disciplinare; (4) violazione degli artt. 24 e 27 CCNL AFAM 2005, deducendo che gli incarichi avessero natura artistica episodica e fossero soggetti a mera comunicazione, non ad autorizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'azione dell'amministrazione per il recupero dei compensi percepiti senza autorizzazione ex art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001 è diretta all'adempimento di un'obbligazione ex lege che grava sul lavoratore, avente natura di credito recuperatorio interno al rapporto di lavoro contrattualizzato e soggetto a prescrizione decennale. Ha escluso che si tratti di sanzione amministrativa o disciplinare, chiarendo che la natura sanzionatoria costituisce solo la ratio della previsione e non muta la struttura dell'obbligazione. Ha inoltre ritenuto irrilevanti le vicende del procedimento disciplinare e l'eventuale illegittimità della relativa sanzione. Quanto al CCNL AFAM, ha dichiarato inammissibile la censura perché diretta a sollecitare una diversa ricostruzione in fatto della natura degli incarichi, oltre che carente nella deduzione del vizio di motivazione secondo il paradigma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
"salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato"
Introduce un'obbligazione legale di riversamento dei compensi percepiti per incarichi non autorizzati; non configura una sanzione amministrativa o disciplinare, ma un credito dell'amministrazione fondato sul rapporto di lavoro e sulla violazione dell'obbligo di esclusività/fedeltà.
art. 53, comma 7-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato dalla ricorrente per sostenere profili di giurisdizione, ma non ritenuto idoneo a spostare la controversia fuori dalla giurisdizione ordinaria quando l'azione è dell'amministrazione di appartenenza per il recupero dei compensi.
art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689
Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuto inconferente perché la pretesa non è qualificabile come sanzione amministrativa.
art. 1, comma 2, l. 14 gennaio 1994, n. 20
Invocato dalla ricorrente sul tema della prescrizione e della responsabilità erariale; la Corte ha escluso che la fattispecie concreta fosse azione contabile dell'organo requirente.
artt. 24 e 27 CCNL AFAM 2005
Sono stati letti nel senso che le attività artistiche liberalizzate sono solo quelle non connesse all'esercizio della funzione docente e non aventi carattere professionale continuativo; la deduzione della ricorrente è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione dei fatti.
È il parametro usato per le censure di violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili quelle che in realtà miravano a sovvertire l'accertamento di fatto.
La Corte ha ricordato che il vizio richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non una mera contestazione di illogicità o insufficienza motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La domanda proposta dalla pubblica amministrazione per il recupero dei compensi percepiti da un dipendente per incarichi extraistituzionali non autorizzati, quando mira al riversamento delle somme ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario come controversia relativa a un credito che nasce direttamente dal rapporto di lavoro.
- La giurisdizione contabile sussiste solo quando l'azione sia proposta dalla Procura regionale della Corte dei conti per far valere un danno erariale; non quando l'ente di appartenenza agisca direttamente contro il dipendente per il recupero delle somme.
- L'obbligo del dipendente di riversare i compensi percepiti per incarichi non autorizzati ha natura di obbligazione ex lege, non di sanzione amministrativa o disciplinare; la sua insorgenza dipende dal fatto oggettivo della percezione del compenso in violazione dell'obbligo di autorizzazione.
- La natura sanzionatoria della previsione legislativa opera solo come ratio della disciplina e non incide sulla qualificazione del credito dell'amministrazione né sulla prescrizione applicabile, che è quella ordinaria decennale.
- Le vicende del procedimento disciplinare, incluso l'eventuale annullamento della sanzione irrogata, non condizionano l'autonoma azione recuperatoria dell'amministrazione per i compensi indebitamente percepiti.
- In sede di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio motivazionale richiede l'omesso esame di un fatto storico specifico, decisivo e discusso; non è sufficiente denunciare illogicità o contraddittorietà della motivazione o sollecitare una nuova valutazione del fatto.
- La violazione di un contratto collettivo non può essere utilmente denunciata in cassazione se, in realtà, la censura mira a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito circa la natura e la modalità di svolgimento degli incarichi.
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