Cassazione Civile, Sentenza n. 11309/2020 del 12/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma un preavviso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento di 19 cartelle esattoriali per complessivi € 49.126,81, delle quali soltanto otto riguardavano crediti tributari. La Commissione provinciale aveva accolto il ricorso e dichiarato nullo il preavviso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1050/9/14 depositata il 20 febbraio 2014, aveva accolto l’appello della concessionaria, ritenendo ritualmente notificate le cartelle e non necessario l’avviso di intimazione previsto dall’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, perché non era ancora iniziata l’esecuzione forzata. In Cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) ha sostenuto che il fermo presupponesse la proprietà del veicolo e che il motociclo fosse stato venduto prima della notifica del preavviso, avvenuta il 18 marzo 2011; 2) ha contestato la possibilità di notificare direttamente per posta il preavviso senza l’intervento di un soggetto abilitato; 3) ha dedotto che l’intimazione ad adempiere dovesse precedere il fermo, in quanto strumentale alla fase esecutiva; 4) ha censurato la prova e la regolarità delle notifiche delle cartelle, lamentando, tra l’altro, l’omessa produzione degli avvisi di ricevimento e l’insussistenza dei presupposti per le notifiche ex art. 140 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: il preavviso di fermo è una comunicazione della pretesa e dell’eventuale successiva iscrizione del fermo, non menoma il patrimonio e non impedisce al destinatario di utilizzare o disporre del bene; la precedente alienazione non ne invalida quindi la notifica, pur potendo rilevare ai fini dell’opponibilità del credito tributario. Ha rigettato il secondo motivo: il preavviso può essere notificato dall’agente della riscossione mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, secondo la disciplina dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, e la ricezione documentata dall’avviso non richiede un’apposita relata. Ha rigettato il terzo motivo: né il preavviso né il fermo sono inseriti nella sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata, sicché non occorre la preventiva intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, del medesimo decreto. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per carenza di decisività e difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto integralmente le relate di notifica né precisato adeguatamente i vizi denunciati, impedendo alla Corte di verificarli; ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva accertato la regolarità delle notifiche e che la ricezione delle raccomandate informative, ancorché seguita da compiuta giacenza, può sanare l’omissione di un adempimento ex art. 140 c.p.c., salvo prova dell’impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell’atto. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000, oltre spese forfetarie e accessori di legge, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il preavviso di fermo amministrativo è un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, valendo come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento.
Il preavviso comunica la pretesa e prospetta l’iscrizione del fermo in caso di inadempimento; non produce di per sé una menomazione patrimoniale e la precedente alienazione del bene non ne inficia la validità.
Il preavviso di fermo amministrativo può essere notificato, da parte del concessionario, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione, stante l’identità di “ratio”, della disciplina stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, per la notifica della cartella di pagamento, che, nella seconda parte, contempla tale modalità di notificazione, affidata al concessionario ed all’ufficio postale, alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati: ne deriva che detta notifica si perfeziona con la ricezione dell’atto alla data risultante dall’avviso di ricevimento, nel quale l’ufficiale postale ne garantisce l’esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell’atto, senza che sia pertanto necessaria un’apposita relata.
L’agente della riscossione può notificare direttamente il preavviso di fermo mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la notificazione si perfeziona alla data attestata nell’avviso e non richiede una relata separata.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso di beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dall’Amministrazione finanziaria, ma non è inserito nella sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata; pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligazione risultante dal ruolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 50, comma 2, disposizione questa applicabile solo nel circoscritto ambito dell’esecuzione forzata.
L’intimazione ad adempiere prescritta dall’art. 50, comma 2, è necessaria nell’ambito dell’esecuzione forzata, ma non deve precedere il preavviso o l’iscrizione del fermo, che non fanno parte della sequenza espropriativa.
I requisiti di contenuto – forma previsti dall’art. 366 c.p.c., non sono fine a sè stessi, ma sono strumentali al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti.
I requisiti di contenuto e forma del ricorso per cassazione servono a consentire la comprensione e la verifica delle censure; la loro inosservanza comporta l’inammissibilità quando impedisce di valutare il vizio dedotto.
Nella specie, l’adempimento di tale onere processuale sarebbe stato, infatti, funzionale a comprendere sotto quale profilo il procedimento notificatorio, eseguito ai sensi dell’art. 140 c.p.c., dovrebbe ritenersi non correttamente eseguito, tenuto conto della genericità delle censure a fronte dell’accertamento in fatto del giudice del merito (adeguatamente motivato e privo di vizi logici), secondo cui, ad eccezione della cartella n. (OMISSIS) notificata in data 16.2.2008, a mezzo posta, personalmente a mani della ricorrente, e della cartella n. (OMISSIS), notificata il 24.6.2008, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento tornata al mittente per compiuta giacenza, tutte le altre cartelle relative a crediti di natura tributaria erano state notificate ritualmente a mezzo di messo notificatore, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito del plico alla Casa comunale.
La censura sulla notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. deve indicare in modo specifico quale adempimento sarebbe stato omesso o svolto irregolarmente; in mancanza di una contestazione autosufficiente, resta fermo l’accertamento di fatto del giudice di merito.
La presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., può ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del piego.
La presunzione di conoscenza dell’atto giunto all’indirizzo del destinatario può essere vinta soltanto provando l’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione; il mancato ritiro della raccomandata che conduce alla compiuta giacenza non è, da solo, sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo ha funzione informativa e di richiesta di pagamento, prospettando l’iscrizione del fermo in caso di inadempimento; non determina, prima dell’iscrizione nei pubblici registri, una menomazione patrimoniale e la precedente alienazione del bene non ne invalida la notificazione, ferma la possibile rilevanza dell’alienazione ai fini dell’opponibilità del credito.
- Il concessionario della riscossione può notificare direttamente il preavviso di fermo mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la notificazione si perfeziona alla data risultante dall’avviso e non richiede un’apposita relata.
- Il preavviso di fermo e il fermo di beni mobili registrati non sono atti della sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata; non è quindi necessaria, prima della loro adozione, l’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973.
- Nel ricorso per cassazione, la contestazione di una relata di notificazione richiede la sua trascrizione integrale e l’indicazione specifica dei vizi dedotti; censure generiche che non consentano di verificare il procedimento notificatorio sono inammissibili.
- La ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto può sanare l’eventuale omissione di uno degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c.; la compiuta giacenza non esclude la conoscenza presunta, superabile solo provando l’impossibilità incolpevole di prendere cognizione del piego.
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