Cassazione Civile, Ordinanza n. 34719/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dipendente INAIL aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’amministrazione sulla domanda di rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sulle somme corrisposte negli anni 2014-2018 a titolo di pensione integrativa. La pretesa di rimborso era fondata sull’applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dal d.lgs. n. 252 del 2005. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo nuova e quindi inammissibile l’eccezione relativa alla maturazione dei montanti fino al 31 dicembre 2000, ritenendo inoltre applicabile il nuovo regime fiscale e valorizzando la sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 2019 e la disciplina transitoria. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul regime transitorio e degli artt. 345 e 112 c.p.c. per avere la CTR erroneamente qualificato come nuova un’eccezione che, in realtà, costituiva mera difesa sulla qualificazione giuridica di fatti già allegati; 2) violazione del d.lgs. n. 252 del 2005 per aver esteso alla previdenza complementare pubblica l’effetto della sentenza Corte cost. n. 218/2019, oltre il tema specifico del riscatto della posizione individuale; 3) violazione della disciplina di delega della l. n. 243 del 2004 e del d.lgs. n. 252 del 2005 per avere ritenuto soddisfatta la delega mediante la disciplina del 2005. La Corte ha accolto il primo motivo, ha assorbito gli altri e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente, con compensazione delle spese di merito e condanna del contribuente alle spese del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo dell’Agenzia: la questione sulla maturazione dei montanti non era un’eccezione nuova, ma una mera difesa dell’Ufficio sulla qualificazione giuridica di fatti già introdotti in causa, e quindi non era soggetta alla preclusione di cui al divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario. Accertato l’errore della CTR, la Cassazione ha esaminato la questione di diritto direttamente nel merito, senza rinvio, rilevando che il contribuente era un "vecchio iscritto" a un vecchio fondo integrativo soppresso nel 1999, con montanti maturati fino al 30 settembre 1999; pertanto si applicava il regime transitorio previgente di cui all’art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252 del 2005 e non il nuovo trattamento fiscale invocato per il rimborso. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Spese di merito compensate; spese del giudizio di legittimità poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
non si applica al caso di specie, perché la prestazione riguarda montanti maturati entro il 30 settembre 1999 e quindi soggetti al regime transitorio previgente
art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
la CTR ne aveva fatto applicazione in modo non corretto; la Corte ne esclude la portata estensiva invocata per il caso concreto
art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
"ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data"
costituisce la disciplina transitoria applicabile ai "vecchi iscritti" a "vecchi fondi", con tassazione ancorata al periodo di maturazione dei montanti
art. 57, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso tecnico, non le mere difese o contestazioni sulla qualificazione giuridica dei fatti
il richiamo in rubrica non impedisce l’esame del motivo se la censura, nella sostanza, è chiaramente proposta e qualificata
richiamato nel motivo per dedurre il vizio processuale relativo alla dichiarazione di inammissibilità della questione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per il vizio processuale relativo all’erronea declaratoria di inammissibilità dell’eccezione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali sul regime fiscale delle prestazioni pensionistiche
consente alla Corte, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento dell’esigenza di economia processuale e ragionevole durata del processo
art. 64, l. 17 maggio 1999, n. 144
ha disposto la soppressione, dal 1° ottobre 1999, dei fondi integrativi degli enti di cui alla l. n. 70 del 1975, compresa la gestione speciale INAIL
art. 1, comma 1, lett. c), l. n. 243 del 2004
richiamato come norma di delega in relazione alla disciplina delle forme pensionistiche complementari
art. 2, lett. i) e p), l. n. 243 del 2004
richiamato come parametro della delega legislativa in materia previdenziale complementare
art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nella giurisprudenza sul trattamento tributario delle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nella giurisprudenza sul regime di tassazione separata della sorte capitale
art. 6, l. 26 settembre 1985, n. 482
richiamato per la ritenuta del 12,50% applicabile alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
norma processuale sul rito camerale richiamata nell’incipit dell’ordinanza
norma processuale sul procedimento in camera di consiglio richiamata nell’incipit dell’ordinanza
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello concerne solo le eccezioni in senso tecnico, cioè i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa; restano invece sempre deducibili le mere difese che si limitano a contestare la qualificazione giuridica dei fatti già allegati.
- Nel giudizio di rimborso d’imposta, il contribuente assume la posizione di attore anche in senso sostanziale e sopporta l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del trattamento fiscale vantato.
- Quando la decisione di merito omette di esaminare una questione di diritto già ritualmente devoluta, la Cassazione può decidere direttamente nel merito, senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- In materia di previdenza complementare, il regime fiscale applicabile va individuato in relazione al momento di maturazione del montante e alla disciplina transitoria vigente per i cosiddetti vecchi iscritti ai vecchi fondi.
- Per le prestazioni corrisposte da fondi pensione integrativi soppressi, la segmentazione temporale dei montanti determina l’applicazione del regime tributario corrispondente al periodo di maturazione, con esclusione dell’applicazione automatica del regime più favorevole introdotto successivamente.
- La declaratoria di incostituzionalità di una norma che disciplina un profilo specifico non può essere estesa oltre i limiti del thema decidendum affrontato dalla Corte costituzionale, se il testo legislativo e la disciplina transitoria conducono a una diversa soluzione per il caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34604/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34605/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34606/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34607/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34608/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34609/2023 del 12/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →