Sentenza del 29/07/2016 n. 15824 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE - Imposte sui redditi di capitale - Società a base ristretta - Utili extracontabili - Presunzione di attribuzione ai soci - Ammissibilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva annullato due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2000 e 2001. Gli avvisi traevano origine da utili extracontabili accertati nei confronti della società, divenuti definitivi per mancata impugnazione, e presuntivamente attribuiti al socio in proporzione alla partecipazione detenuta. La CTR aveva ritenuto che la sola ristrettezza della compagine sociale non fosse sufficiente a presumere la distribuzione degli utili e che il reddito societario non fosse stato validamente accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell’Agenzia, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. È stata ritenuta legittima, per una società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili definitivamente accertati in capo alla società. Il socio conserva la possibilità di provare che gli utili non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis
La sentenza richiama la disposizione in relazione alla validità dell’accertamento induttivo del reddito societario; la CTR ne aveva escluso l’applicazione corretta, ma la Cassazione ha ritenuto decisiva la definitività degli accertamenti emessi nei confronti della società.
È richiamato quale fondamento della tassazione del reddito da partecipazione imputato al socio in proporzione alla partecipazione detenuta, secondo la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.
La presunzione di distribuzione degli utili è ritenuta ammissibile perché fondata su elementi gravi, precisi e concordanti. Non si tratta di una presunzione di secondo grado: il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale, non il maggior reddito societario.
Il richiamo riguarda l’efficacia della definitività degli accertamenti societari non impugnati, che costituiscono il presupposto per l’accertamento consequenziale nei confronti del socio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 19 e 21
Le disposizioni sono state richiamate dall’Agenzia in relazione ai profili processuali dell’impugnazione degli atti tributari; la Corte ha accolto i motivi connessi alla legittimità dell’accertamento consequenziale.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con una compagine sociale molto ristretta, l’Amministrazione finanziaria può presumere che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci, normalmente in proporzione alle rispettive partecipazioni.
- La presunzione non è automaticamente illegittima come presunzione di secondo grado: il fatto noto valorizzato dalla giurisprudenza è la ristrettezza della base sociale, che comporta presumibilmente conoscenza e controllo reciproco sulla gestione.
- Il socio può superare la presunzione fornendo una prova concreta che gli utili non sono stati distribuiti, ma sono stati accantonati, reinvestiti nella società o comunque destinati a finalità diverse dalla distribuzione.
- Quando l’accertamento del maggior reddito societario diventa definitivo per mancata impugnazione, l’Amministrazione può utilizzarlo come presupposto per un accertamento consequenziale nei confronti dei soci, salvo la prova contraria.
- La presunzione opera soprattutto in presenza di una compagine effettivamente ristretta e di elementi che rendano plausibile la conoscenza o la partecipazione dei soci alla gestione; non equivale a una distribuzione automaticamente dimostrata in ogni società.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 lug 2016Sentenza del 29/07/2016 n. 2112 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 lug 2016Sentenza del 29/07/2016 n. 4889 - Comm. Trib. Prov. Caserta
- Sentenza · 29 lug 2016Sentenza del 29/07/2016 n. 4959 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 lug 2016Sentenza del 29/07/2016 n. 15853 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 lug 2016Sentenza del 29/07/2016 n. 208 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 29 lug 2016Sentenza del 29/07/2016 n. 15821 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →