Cassazione Civile, Ordinanza n. 35299/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Tarsu relativo agli anni 2011/2012. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ritenendosi non dimostrata l’iscrizione del concessionario all’albo dei soggetti abilitati all’attività di accertamento e liquidazione dei tributi. In appello, però, la commissione tributaria regionale ha riformato la decisione e ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’agente della riscossione avesse rettificato la pretesa impositiva conformandosi alle contestazioni della contribuente, già accolte in una precedente mediazione-conciliazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo nullità o inammissibilità dell’appello perché sottoscritto da avvocato del libero foro e non dall’Avvocatura dello Stato; secondo, denunciando violazione dell’art. 17-bis del d.lgs. 546/1992 e sostenendo che la mediazione non si sarebbe perfezionata per mancato pagamento entro venti giorni, con conseguente reviviscenza dell’avviso originario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi previsti, anche di avvocati del libero foro senza che occorrano particolari formalità ulteriori, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite richiamato dalla decisione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché privo di autosufficienza, non riportando il contenuto essenziale dell’accordo di mediazione né indicando dove gli atti fossero reperibili; inoltre ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione sull’art. 17-bis, ma sulla circostanza processuale che l’ente avesse rettificato l’accertamento e che la contribuente avesse accettato tale rettifica, con conseguente venir meno dell’interesse a coltivare la lite. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato nel primo motivo solo per contestare la validità della sottoscrizione dell’appello; la Corte esclude la nullità dedotta alla luce della disciplina speciale sulla difesa di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la sanatoria o rilevabilità del vizio di rappresentanza/difesa; la Corte non ravvisa alcun vizio dell’appello.
È richiamato per la successione ad Equitalia e per il regime della difesa in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Conversione del d.l. 193/2016, rilevante per il regime dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
Norma richiamata per le ipotesi speciali in cui l’Agenzia può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato o per delibera motivata nei casi speciali.
d.lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17
Richiamati nel quadro del ricorso a avvocati del libero foro da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 1, comma 5, d.l. 193/2016
Richiamato quale base dei criteri generali per la scelta del patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione di legge.
art. 17-bis, comma 6, d.lgs. 546/1992
Invocato per sostenere che, in mancanza di pagamento nei termini della mediazione, non si sarebbe perfezionato l’accordo; la Corte ritiene però che la sentenza di merito non abbia deciso sulla base di tale norma.
La Corte richiama la cessazione della materia del contendere come dato processuale rilevante ai fini della definizione della lite.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Usato per dichiarare inammissibile il motivo non autosufficiente, perché non indica adeguatamente il contenuto degli atti e la loro collocazione nel fascicolo.
È richiamato per evidenziare il difetto di interesse attuale e concreto della contribuente a proseguire il giudizio dopo la rettifica accettata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Richiamata per la modifica dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio sia tramite Avvocatura dello Stato, nei casi riservati o speciali, sia tramite avvocati del libero foro negli altri casi, senza che sia necessaria un’ulteriore formalità o una specifica prova del presupposto di scelta quando la costituzione avvenga nei limiti del regime legale applicabile.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone un atto o un accordo processuale deve rispettare l’onere di autosufficienza: è necessario riportarne il contenuto essenziale e indicare dove il documento si trovi nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il motivo di ricorso deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda sulla rettifica della pretesa e sull’accettazione della stessa con conseguente carenza di interesse, è irrilevante dedurre solo questioni diverse, come il mancato perfezionamento della mediazione.
- La cessazione della materia del contendere o comunque la definizione della lite può essere giustificata dalla sostanziale adesione dell’ente impositore alle contestazioni del contribuente, quando ciò comporti il venir meno dell’interesse concreto e attuale a proseguire il giudizio.
- L’interesse ad agire e a impugnare va valutato in concreto: se la pretesa originaria è stata rettificata in senso favorevole al contribuente e questi ha accettato la rettifica, la permanenza di un ulteriore interesse alla contestazione deve essere specificamente allegata e dimostrata.
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