Cassazione Civile, Ordinanza n. 32001/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un capannone industriale abusivamente costruito. Dopo l’ordine di demolizione rimasto ineseguito, il Comune ha disposto l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 e, alcuni anni dopo, ha intimato all’occupante di sgomberare il bene e di corrispondere una somma mensile a titolo di indennità. Il destinatario degli atti ha impugnato dinanzi al TAR sia l’ordine di demolizione sia quello di sgombero, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione, notificata solo al proprietario del suolo, suo padre. In appello ha inoltre dedotto che era pendente un giudizio ordinario per l’accertamento dell’usucapione del fondo e che un successivo accordo raggiunto in mediazione tra lui e il proprietario avrebbe riconosciuto l’avvenuto acquisto per usucapione con efficacia retroattiva, rendendo illegittima la notifica al precedente proprietario. La Cassazione è stata investita con un solo motivo, formalmente dedotto come violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, degli artt. 103 e 111 Cost., dell’art. 362 c.p.c., dell’art. 110 c.p.a. e dell’art. 12 d.lgs. 28/2010, sostenendo che il Consiglio di Stato non avrebbe potuto valutare l’opponibilità ai terzi dell’accordo di mediazione e le conseguenze di un contratto di diritto privato, riservate al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato si fosse limitato a una delibazione incidentale dell’accordo conciliativo, qualificabile come transazione, solo per verificare la pregiudizialità del giudizio civile di usucapione rispetto all’impugnazione dell’atto amministrativo, senza pronunciare sui diritti nascenti dal contratto e senza efficacia di giudicato. Ha inoltre osservato che il ricorso difettava di decisività perché non censurava un’ulteriore autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia la tardività della questione di usucapione. La Corte ha poi ritenuto manifestamente infondata la tesi secondo cui un accordo tra le parti del giudizio civile avrebbe effetti automaticamente opponibili all’amministrazione, ricordando che la retroattività dell’usucapione non pregiudica i diritti dei terzi. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
consente l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione; la Corte lo richiama come base del provvedimento amministrativo impugnato
art. 103 Cost.
richiamato dal ricorrente per denunciare un preteso sconfinamento della giurisdizione amministrativa
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente insieme all’art. 103 Cost. per dedurre il vizio di giurisdizione
richiamato come norma sul ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione dei limiti esterni della giurisdizione
richiamato per sostenere la natura di titolo esecutivo dell’accordo raggiunto in mediazione
applicato d’ufficio per la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata, ritenuta la colpa grave nella proposizione del ricorso
richiamato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico del soccombente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
citato incidentalmente per affermare la responsabilità del ricorrente per il comportamento del proprio difensore
richiamato in relazione al procedimento di mediazione conclusosi con un accordo tra le parti
non citato espressamente come norma, ma l’ordinanza richiama il principio dell’onere della prova solo indirettamente no, quindi omesso
Massime di principio
- La deduzione del vizio di "violazione dei limiti esterni della giurisdizione" non può essere utilizzata per censurare questioni di merito o di puro diritto processuale, quando il giudice speciale abbia solo compiuto una valutazione incidentale senza incidere con efficacia di giudicato sui rapporti sostanziali.
- La pregiudizialità di un accordo transattivo o conciliativo rispetto a un giudizio amministrativo può essere esaminata incidenter tantum dal giudice amministrativo senza sconfinare nella giurisdizione del giudice ordinario.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di decisività se non aggredisce tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
- L’accordo con cui le parti riconoscono in sede di mediazione l’avvenuto acquisto per usucapione non è, di per sé, opponibile ai terzi estranei al negozio, né può automaticamente travolgere gli effetti di provvedimenti amministrativi già adottati.
- La retroattività dell’usucapione non opera in pregiudizio dei diritti dei terzi; l’acquisto usucapivo non può essere invocato per eludere responsabilità o effetti già maturati nei confronti di soggetti estranei all’accordo.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato, contro diritto vivente e giurisprudenza consolidata, può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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