Cassazione Civile, Ordinanza n. 18034/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di scioglimento del matrimonio in cui la parte era stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva poi rigettato l’istanza di liquidazione dei compensi del difensore, ritenendo impossibile verificare la permanenza dei requisiti reddituali perché la parte non aveva depositato la documentazione richiesta nonostante i solleciti. In sede di opposizione il tribunale aveva valorizzato la mancata produzione documentale come equivalente a insussistenza dei presupposti del beneficio e aveva sostanzialmente ritenuto revocata l’ammissione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) falsa applicazione degli artt. 76 e 136 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il mancato o tardivo deposito della documentazione non integra una causa legale di revoca; 2) falsa applicazione dell’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, assumendo che una richiesta generalizzata di documentazione istruttoria non possa produrre effetti preclusivi per la parte ammessa; 3) falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice trascurato dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio che attestavano redditi nulli o negativi; 4) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella documentazione fiscale depositata nel novembre 2019.
La decisione
La Corte ha ritenuto superabili le eccezioni di inammissibilità del controricorrente e ha qualificato come manifestamente fondati tutti i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che, nel procedimento di opposizione contro il rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve attivare i poteri istruttori officiosi propri del procedimento e non può considerare tardive o precluse le produzioni documentali dell’interessato quando la decisione dipenda dalla verifica attuale della permanenza dei requisiti reddituali. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 375, comma 2, 4-quater, c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso nel rito applicabile ratione temporis
nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
indica il regime temporale applicabile al procedimento
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
prevede l’opposizione avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato e liquidazione dei compensi
art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011
regola il rito dell’opposizione richiamato dal giudice di merito e dalla Corte
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata dal ricorrente per contestare la revoca del beneficio in mancanza di prova reddituale
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
disciplina la revoca dell’ammissione al patrocinio al sopravvenire di modifiche reddituali o in caso di insussistenza originaria dei presupposti; la Corte distingue la revoca dalla mera mancata produzione documentale e afferma che, se l’ammissione è contestata in sede di liquidazione/opposizione, occorre verificare officiosamente i requisiti
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata dal ricorrente per negare che una richiesta istruttoria generalizzata possa produrre effetti preclusivi; la Corte accoglie la censura nel complesso
richiamati per censurare la valutazione del materiale probatorio e l’omessa considerazione di documenti fiscali prodotti
alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.
richiamato incidentalmente in tema di ammissibilità dei motivi di ricorso
art. 127 d.P.R. n. 115 del 2002
stabilisce la verifica dell’esattezza delle dichiarazioni reddituali, la possibilità di richiesta di revoca e il controllo della effettività e permanenza delle condizioni per il patrocinio anche successivamente all’ammissione
art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002
arg. da Cass. n. 36347 del 2021
richiamato per affermare che il difensore che chiede la liquidazione può essere chiamato a documentare la sussistenza dei requisiti reddituali anche con riguardo all’annualità in cui interviene la richiesta
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione al rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non può limitarsi a rilevare la mancata produzione di documenti, ma deve svolgere un accertamento officioso sulla sussistenza e sulla permanenza dei requisiti reddituali rilevanti.
- La revoca o il diniego del beneficio non possono essere fondati soltanto sulla tardività della documentazione se la decisione richiede la verifica attuale dei presupposti: in tale sede le allegazioni e i documenti dell’interessato non sono automaticamente preclusi.
- La mancata produzione della documentazione richiesta può essere valutata ai fini istruttori, ma non equivale di per sé a insussistenza dei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato, occorrendo un accertamento positivo del difetto dei presupposti.
- La legittimazione a impugnare i provvedimenti in materia di patrocinio spetta alla parte beneficiaria o che ha subito la revoca, mentre il difensore è legittimato solo a impugnare il provvedimento di liquidazione del proprio compenso.
- Quando la controversia riguarda l’attualità dei requisiti per il patrocinio, il giudice può e deve utilizzare i poteri istruttori officiosi propri del rito, anche per decidere sull’"an" oltre che sul "quantum" della liquidazione.
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