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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03019/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione di pagamento relativo a somme iscritte a ruolo per due avvisi di accertamento concernenti imposte dovute per due annualità. Il contribuente aveva sostenuto l'inesistenza del titolo esecutivo a fondamento dell'intimazione, affermando che i due avvisi di accertamento originari erano stati seguiti da atti di acquiescenza e da ulteriori atti di intimazione del 2 febbraio 2015 che, per effetto della decadenza dal pagamento rateale, avevano rideterminato la pretesa tributaria assumendo natura di titolo esecutivo. La CGT di secondo grado aveva confermato l'annullamento dell'intimazione. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 29 d.l. n. 78/2010, sostenendo che gli atti del 2 febbraio 2015 erano mere comunicazioni di decadenza dalla rateizzazione e non atti impo-esattivi secondari; 2) falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., lamentando che la CGT non aveva considerato il giudicato formatosi su una precedente sentenza di primo grado che aveva rigettato un ricorso del medesimo contribuente contro altra intimazione riferita alle stesse pretese tributarie. Nel giudizio di legittimità l'Agenzia ha inoltre riferito che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata dei carichi ('rottamazione quater') e risultava in regola con il piano, ma non ha depositato la documentazione necessaria per ottenere l'estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha escluso l'estinzione del giudizio per definizione agevolata perché la ricorrente non aveva depositato la documentazione richiesta a supporto della domanda e del pagamento della rata. Ha quindi esaminato i motivi di ricorso e li ha entrambi respinti: il primo è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di specificità e in parte infondato, perché gli atti del 2 febbraio 2015 rientravano tra gli atti impo-esattivi secondari idonei a rideterminare la pretesa tributaria e a costituire titolo esecutivo; il secondo è stato ritenuto infondato, poiché il giudicato esterno non era stato provato con produzione della sentenza munita di certificazione di passaggio in giudicato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con nulla sulle spese poiché il contribuente era rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di travisamento della prova è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, perché non era indicato il documento asseritamente mal valutato dal giudice di merito.

  • art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una censura specifica; in mancanza dell'indicazione del documento o del fatto processuale rilevante, il motivo è inammissibile.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso la falsa applicazione poiché gli atti del 2 febbraio 2015 erano atti impo-esattivi secondari che rideterminavano la pretesa tributaria.

  • art. 29 d.l. n. 78 del 2010

    Gli atti successivi all'avviso di accertamento sono titoli esecutivi anche quando rideterminano gli importi dovuti, inclusi i casi di decadenza dal pagamento rateale dopo acquiescenza.

  • art. 8 comma 3 bis d.lgs. n. 218 del 1997

    Nel caso di mancato pagamento rateale delle somme definite con acquiescenza, l'ufficio iscrive a ruolo le residue somme e la sanzione in misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

  • art. 15 d.lgs. n. 218 del 1997

    Richiamato quale norma che disciplina l'acquiescenza agli avvisi di accertamento e collega la disciplina delle sanzioni in caso di decadenza dal beneficio rateale.

  • art. 2909 c.c.

    L'efficacia del giudicato esterno può essere invocata solo se la sentenza è provata in giudizio mediante produzione della decisione munita di certificazione di passaggio in giudicato.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La prova del giudicato esterno richiede la sentenza certificata come passata in giudicato, salvo esplicita ammissione della controparte.

  • art. 1, comma 231, legge n. 197 del 2022

    Richiamato dalla ricorrente per la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi ('rottamazione quater').

  • art. 1, comma 235, legge n. 197 del 2022

    La Corte richiama la dichiarazione di adesione prevista dalla norma ai fini dell'estinzione dei giudizi sui debiti definibili.

  • art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022

    Secondo l'interpretazione autentica richiamata dalla Corte, l'estinzione del giudizio si produce con il versamento della prima o unica rata e va dichiarata d'ufficio dal giudice solo in presenza della documentazione prescritta.

  • art. 1, comma 241, legge n. 197 del 2022

    È menzionata come comunicazione necessaria insieme alla dichiarazione di adesione e alla prova del pagamento per ottenere l'estinzione del giudizio.

  • art. 12 bis d.l. 84 del 2025

    È richiamato quale norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022, ai fini dell'estinzione dei giudizi sui debiti inseriti nella definizione agevolata.

Massime di principio

  • Gli atti successivi all'avviso di accertamento che, in base alla disciplina della concentrazione della riscossione, rideterminano gli importi dovuti anche per effetto della decadenza dal pagamento rateale dopo acquiescenza hanno natura di atti impo-esattivi secondari e possono costituire titolo esecutivo.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia travisamento della prova deve indicare in modo specifico il documento o l'elemento probatorio asseritamente trascurato o mal valutato; in difetto, la censura è inammissibile.
  • L'eccezione di giudicato esterno richiede prova documentale della sentenza invocata, corredata del certificato di passaggio in giudicato, salvo che la controparte ne ammetta espressamente l'esistenza.
  • La definizione agevolata dei carichi non determina automaticamente l'estinzione del giudizio: il perfezionamento processualmente rilevante richiede il deposito della documentazione prevista dalla disciplina applicabile e la prova del pagamento della rata dovuta.
  • Nel sistema delineato dall'art. 29 d.l. n. 78 del 2010, l'intimazione successiva all'accertamento assume efficacia esecutiva quando incorpora una nuova rideterminazione della pretesa tributaria e delle sanzioni, non quando si limita a una mera comunicazione contabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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