Cassazione Civile, Ordinanza n. 03007/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da una lunga vicenda di responsabilità risarcitoria per un sinistro stradale del 1991. Il danneggiato aveva intrapreso più giudizi contro il conducente dell'altro veicolo e contro la compagnia di assicurazione, ma i primi procedimenti si erano chiusi per cause processuali o erano stati comunque infruttuosi; in un successivo giudizio del 2001 la domanda era stata rigettata per prescrizione. Il danneggiato ha poi agito contro il proprio difensore, sostenendo che l'esito sfavorevole fosse dipeso dall'inadempimento professionale del legale nella gestione dei precedenti giudizi. Il tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità professionale e, applicando la presunzione di pari concorso di colpa tra i conducenti ex art. 2054, comma 2, c.c., ha quantificato il danno in misura pari almeno al 50% del pregiudizio sofferto, condannando il difensore al risarcimento. In appello il difensore non ha contestato il proprio inadempimento, ma ha censurato la prova del nesso tra tale inadempimento e la perdita del risarcimento, sostenendo che non fosse stato dimostrato che, in assenza della sua condotta, il danneggiato avrebbe ottenuto il ristoro del danno da sinistro. La Corte d'appello ha rigettato il gravame, affermando che, in caso di scontro tra veicoli, opera la presunzione di pari responsabilità salvo prova contraria e che, anche se la colpa del danneggiato fosse stata accertata, restava necessario verificare la condotta dell'altro conducente, non essendo stata superata la presunzione di concorso. In cassazione il difensore ha dedotto, con due motivi, che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., avesse valorizzato senza prova la violenza dell'urto e avesse affermato la responsabilità del conducente del furgone senza adeguata valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare del rapporto dei Carabinieri e delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto. Ha inoltre sostenuto che, essendo stata accertata in concreto una responsabilità dell'altro conducente, non vi fosse spazio per la presunzione di corresponsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che il ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del merito e, soprattutto, che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera il giudice dal verificare se l'altro abbia osservato le regole di circolazione e di prudenza, poiché, in difetto di prova liberatoria, deve presumersi anche il suo concorso colposo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la parte del motivo che chiedeva una nuova valutazione delle prove e infondato il resto, perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., pretendendo la prova liberatoria anche dall'altro conducente e non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa del danneggiato per escludere il concorso dell'altro veicolo. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché l'intimato non ha svolto difese in cassazione; è stata invece disposta, in conformità alla proposta di definizione accelerata, la condanna del ricorrente al pagamento di euro 600 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
"deve presumersi , fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti avesse concorso ugualmente a produrre l’evento di danno"
Nello scontro tra veicoli opera una presunzione di pari concorso di colpa che si applica anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico causativo del sinistro; per escludere la corresponsabilità occorre prova liberatoria della condotta diligente dell'altro conducente.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende perché il ricorso è stato deciso in sostanziale conformità alla proposta di definizione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nella responsabilità da circolazione dei veicoli, la prova della colpa di uno dei conducenti non basta, da sola, a escludere il concorso dell'altro: il giudice deve comunque accertare se quest'ultimo abbia osservato le norme di circolazione e le regole di comune prudenza.
- Per vincere la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., il conducente deve fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; in difetto, si presume il suo concorso colposo.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio quando la censura si risolva nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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