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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03001/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

I ricorrenti avevano contestato la gestione del procedimento fallimentare relativo a un fallimento aperto nel 1998, deducendo, tra l'altro, l'abnorme durata della procedura, l'illegittima acquisizione all'attivo di un immobile di proprietà di una delle ricorrenti quale terza rivendicante, la violazione del giudicato amministrativo che avrebbe dichiarato illegittima l'espropriazione del bene, nonché l'opponibilità di tale giudicato al terzo aggiudicatario ritenuto di mala fede. In sede di cassazione hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato le richieste cautelari di sequestro giudiziario del prezzo della vendita, sequestro conservativo e sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, formulando inoltre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE. La censura è stata articolata in modo promiscuo, cumulatingo vizi diversi e riferimenti eterogenei (norme costituzionali, CEDU, errori processuali, contestazioni sul rendiconto, querela di falso, responsabilità, travisamento di fatti e prove, diritto UE), senza distinguere chiaramente i singoli mezzi di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che il provvedimento impugnato fosse un'ordinanza cautelare/revocabile, priva di decisorietà e definitività e dunque non ricorribile con ricorso straordinario per cassazione; dall'altro, che il ricorso violasse il requisito di chiarezza e specificità imposto dall'art. 366 c.p.c., perché costruito come una miscellanea incomprensibile di censure non separabili. Conseguentemente ha posto a carico dei ricorrenti il pagamento dell'importo in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    Richiamato dai ricorrenti per sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; la Corte non vi ha dato seguito, ritenendo assorbente l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 97, 111, 113, 117 Cost.

    Evocati dai ricorrenti tra le molteplici censure; il ricorso è stato però dichiarato inammissibile senza esame nel merito di tali doglianze.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel novero delle censure eterogenee formulate dai ricorrenti.

  • art. 360 c.p.c.

    I ricorrenti hanno cumulato in modo indistinto diversi motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c.; la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 366 c.p.c. per difetto di chiarezza e specificità.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto violato il principio di specificità e chiarezza del ricorso per cassazione, poiché le censure erano cumulate in modo incomprensibile e non separabile.

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    La Corte ha escluso la condanna ex terzo comma e ha liquidato equitativamente la somma prevista dal quarto comma, ponendola a carico dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti che siano insieme definitivi e decisori, cioè idonei a incidere su diritti soggettivi con attitudine al giudicato; i provvedimenti cautelari o comunque revocabili non sono impugnabili in cassazione con tale rimedio.
  • Il ricorso per cassazione deve essere chiaro, specifico e autosufficiente nella struttura delle censure: non è consentito cumulare indistintamente motivi eterogenei, lasciando al giudice l'onere di selezionare e isolare le singole doglianze.
  • La formulazione confusa e polivalente dei motivi può determinare l'inammissibilità del ricorso anche indipendentemente dall'esame della fondatezza delle singole questioni sostanziali.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso e mancata costituzione dell'intimato, non vi è luogo alla regolazione delle spese tra le parti, fermo restando l'eventuale applicazione degli oneri economici processuali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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