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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03002/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto al giudice delegato del fallimento di sospendere la vendita di un immobile gravato da ipoteca fondiaria e interessato anche da una espropriazione individuale, in cui la stessa ricorrente, quale cessionaria del credito ipotecario, aveva domandato l'assegnazione in proprietà del bene. Rigettata l'istanza, aveva proposto reclamo ex art. 26 l. fall., poi respinto dal Tribunale in composizione collegiale. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge, errori in procedendo e vizio di motivazione con violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché violazione di norme in tema di subentro nel credito e di disposizioni sulla vendita/assegnazione in espropriazione forzata. La Corte non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito in cancelleria oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché depositato in cancelleria il 18.2.2020, mentre la notificazione a mezzo PEC era avvenuta il 21.1.2020, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. Per effetto della declaratoria di improcedibilità, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 legge fall.

    indicato come base del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato in materia fallimentare.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato dai motivi come parametro di dedotta violazione o falsa applicazione di legge, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato dai motivi come vizio di omesso esame/vizio di motivazione, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità.

  • art. 24 Cost.

    invocato nel ricorso tra le violazioni dedotte, senza scrutinio nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel ricorso per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza esame nel merito.

  • art. 1201 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di norme sostanziali asseritamente violate, senza decisione nel merito.

  • art. 588 c.p.c.

    modif. dall’art. 13, comma 1, lett. v, d.l. n. 83 del 2015 conv. in legge 132 del 2015

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina dell'assegnazione nella vendita forzata, senza esame nel merito.

  • art. 589, comma 1, c.p.c.

    modificato dall’art. 13, comma 1, lett. z, d.l. n. 83 del 2015 conv. in legge 132 del 2015

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina dell'assegnazione nella vendita forzata, senza esame nel merito.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto

    la Corte lo applica come regola decisiva: il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione, altrimenti è improcedibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto, in ragione dell'esito sfavorevole del ricorso, del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato indirettamente quale parametro del contributo unificato oggetto di raddoppio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è improcedibile se non viene depositato in cancelleria entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c.
  • L'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche se non eccepita dalla controparte.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, resta assorbito l'esame dei motivi di merito o processuali dedotti con il ricorso.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniTitolo esecutivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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