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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03003/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Una società poi fallita aveva stipulato un contratto di leasing immobiliare con una società di leasing; il rapporto era stato risolto prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore del fallimento aveva chiesto la restituzione dei canoni già pagati, assumendo che il contratto avesse natura di leasing traslativo e che dovesse applicarsi analogicamente l'art. 1526 c.c., con conseguente diritto alla restituzione, previa eventuale riduzione equitativa della penale e detrazione del valore del bene. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta dell'art. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017, qualificata come normativa colmativa di una lacuna e applicabile anche ai rapporti ancora sub iudice, con diritto del concedente a trattenere i canoni. Il ricorso per cassazione censurava tale applicazione retroattiva della legge del 2017 e la mancata applicazione dell'art. 1526 c.c., richiamando la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e sostenendo che, essendo la risoluzione anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, dovesse applicarsi la regola previgente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la disciplina introdotta dall'art. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017 è innovativa e non ha efficacia retroattiva; pertanto si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo la sua entrata in vigore. Per i contratti di leasing traslativo risolti prima di tale data continua a valere la distinzione elaborata dal diritto vivente e si applica per analogia l'art. 1526 c.c. Ha inoltre escluso l'applicazione analogica dell'art. 72-quater l. fall. ai contratti risolti prima del fallimento, trattandosi di norma eccezionale endoconcorsuale. Poiché nel caso concreto il leasing immobiliare era stato risolto prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale posta a base del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1526 c.c.

    Per i contratti di leasing traslativo risolti prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017 si applica per analogia la disciplina della vendita con riserva di proprietà, con possibile riduzione equitativa della penale e regolazione dei reciproci conguagli.

  • art. 72-quater l. fall.

    Non si applica analogicamente al leasing risolto prima del fallimento, perché norma eccezionale e a valenza endoconcorsuale, presupponente un contratto ancora pendente al momento del fallimento.

  • art. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017

    È norma innovativa, non retroattiva; si applica alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato per la costituzione in giudizio dell'incorporante del creditore.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017 in tema di leasing non si applica retroattivamente ai contratti la cui risoluzione sia già intervenuta prima della sua entrata in vigore.
  • Nei leasing traslativi risolti anteriormente alla L. n. 124/2017 continua ad applicarsi, per analogia, l'art. 1526 c.c., con conseguente riequilibrio tra canoni trattenibili e valore del bene restituito o collocato.
  • L'art. 72-quater l. fall. non può essere esteso in via analogica ai contratti di leasing già risolti prima del fallimento, perché disciplina eccezionale riferita ai rapporti ancora pendenti alla data di apertura della procedura.
  • In presenza di clausola che consenta al concedente di trattenere tutte le rate, il giudice può ridurre la penale in modo equitativo, tenendo conto del valore di mercato del bene al momento della restituzione e dei valori eventualmente realizzati dalla successiva allocazione del bene.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeLeasing
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiRisoluzione del contrattoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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