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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17580/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto tacito di un’istanza di rimborso proposta da un contribuente ai sensi dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, per ottenere la restituzione del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992, in quanto asseritamente residente in uno dei territori colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva, con un solo motivo, la violazione delle norme speciali sul rimborso per il sisma (art. 1, comma 665, L. n. 190/2014; art. 9, comma 17, L. n. 289/2002; art. 3 ordinanza Protezione civile 21 dicembre 1990) e dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente omesso di verificare il requisito decisivo della residenza del contribuente, requisito che non risultava integrato perché lo stesso aveva dichiarato di non risiedere, alla data rilevante, in uno dei comuni colpiti dal sisma, ma di svolgere solo attività lavorativa dipendente in quel territorio. L’Agenzia sosteneva inoltre che la contestazione del difetto di residenza fosse una mera difesa, non un motivo nuovo in appello, e quindi non soggetta alle preclusioni dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione e ha accolto il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che il beneficio fiscale era riservato ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma e che, nel caso concreto, tale requisito mancava. Ha inoltre chiarito che, nel giudizio tributario di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto; la contestazione dell’Ufficio sul difetto di residenza integra una mera difesa, non soggetta a preclusioni. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    richiamato per escludere la tardività del ricorso, poiché il termine lungo non era ancora decorso alla data di notificazione della sentenza

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro del motivo per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per dedurre la violazione di norme processuali e l’erronea applicazione delle preclusioni nel processo tributario

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    norma che riconosce il diritto al rimborso ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, secondo i criteri normativamente individuati

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017

    richiamato come norma modificativa del quadro legislativo sul rimborso

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    base normativa del rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992

  • art. 3 ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990

    richiamata per l’individuazione dei soggetti e dei comuni interessati dalle provvidenze

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    interpretato nel senso che non impedisce all’Ufficio di contestare come mera difesa il fatto costitutivo della pretesa restitutoria, quale il requisito della residenza

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario avente ad oggetto il rigetto di un’istanza di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
  • La contestazione dell’Ufficio relativa alla mancanza di un fatto costitutivo del rimborso, come il requisito della residenza in un’area agevolata, costituisce mera difesa e non è soggetta alle preclusioni sulle domande ed eccezioni nuove in appello.
  • Quando una norma agevolativa subordina il beneficio a un requisito territoriale-personale specifico, il giudice deve verificarne rigorosamente la sussistenza; la sola attività lavorativa nel territorio non è sufficiente se la disciplina richiede la residenza nei comuni individuati.
  • Se il fatto costitutivo del rimborso non risulta provato dal contribuente, la domanda deve essere respinta senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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