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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27614/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da due rapporti contrattuali collegati: una locazione commerciale di un immobile sito in Pozza di Passa e un distinto contratto di affitto d'azienda relativa a un bar-pasticceria ivi esercitata. In un arbitrato instaurato in base a clausola compromissoria, deciso secondo equità, la società conduttrice/affittuaria otteneva il rigetto delle domande di risoluzione di diritto dei contratti proposte dai locatori/affittanti e la condanna di questi ultimi al pagamento di indennità di avviamento e di ulteriore indennità prevista dalla L. n. 392/1978, art. 34, oltre alla parziale accoglienza di domande dei locatori per consumi di acqua calda sanitaria e gasolio. La Corte d'appello di Trento rigettava sia l'impugnazione principale dei locatori sia quella incidentale della società avverso il lodo. I locatori ricorrevano per cassazione con tre motivi: 1) deducevano violazione/falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 24 Cost., sostenendo che nel principio di responsabilità contrattuale sarebbe insito un nucleo di ordine pubblico, incompatibile con la motivazione del lodo che aveva escluso la risoluzione malgrado l'inadempimento, valorizzando i buoni rapporti tra le parti; 2) deducevano violazione/falsa applicazione degli artt. 1372 e 1322 c.c., assumendo che autonomia negoziale e intangibilità del contratto avessero natura di ordine pubblico e che il lodo avesse illegittimamente escluso l'applicazione della clausola risolutiva espressa in nome dell'equità; 3) lamentavano violazione dell'art. 101 c.p.c. in relazione all'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., per avere la sentenza d'appello escluso la nullità del lodo pur in presenza, secondo i ricorrenti, di una decisione su una ratio non sottoposta al contraddittorio, ossia la ritenuta rinuncia tacita alla clausola risolutiva espressa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur evocando l'ordine pubblico, mirassero in realtà a censurare errores in iudicando su norme di diritto sostanziale, non deducibili contro un lodo pronunciato secondo equità se non nei limiti dell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello, secondo cui il concetto di ordine pubblico rilevante ai fini dell'art. 829 c.p.c. coincide con regole e principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento, tra i quali non rientrano le norme sull'autonomia privata richiamate dai ricorrenti. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    La violazione invocata dai ricorrenti non integra, di per sé, un vizio deducibile contro il lodo di equità se non si traduce nella violazione di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico.

  • art. 1229 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come conferma del nucleo inderogabile della responsabilità contrattuale; la Corte non ne riconosce la natura di principio di ordine pubblico nel senso preteso.

  • art. 1372 c.c.

    La Corte esclude che il principio di intangibilità del contratto costituisca, nel senso dedotto, una norma fondamentale e cogente di ordine pubblico rilevante ai fini dell'impugnazione del lodo di equità.

  • art. 1322 c.c.

    L'autonomia contrattuale non è considerata dalla Corte un principio di ordine pubblico inderogabile ai fini dell'art. 829 c.p.c., comma 3.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della tutela minima del creditore; non è accolto come parametro che trasformi le norme richiamate in ordine pubblico.

  • art. 829 c.p.c., comma 3

    Nel lodo pronunciato secondo equità non sono deducibili violazioni di norme di diritto sostanziale, salvo contrasto con norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico.

  • art. 829 c.p.c., comma 1, n. 9

    Resta deducibile la violazione del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale.

  • art. 822 c.p.c.

    Richiamato per qualificare l'arbitrato come arbitrato secondo equità.

  • art. 101 c.p.c.

    Evocato in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio; il motivo è stato però assorbito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato dai ricorrenti per incardinare il vizio processuale denunciato.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • L. n. 392 del 1978, art. 34

    Base normativa delle indennità di avviamento riconosciute dal lodo alla società conduttrice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Previsto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel lodo arbitrale pronunciato secondo equità, l'impugnazione per nullità non può essere usata per sindacare la corretta applicazione di norme di diritto sostanziale, salvo che la decisione contrasti con norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico.
  • Ai fini dell'art. 829 c.p.c., per ordine pubblico devono intendersi le regole e i principi fondamentali dell'ordinamento, dettati a tutela di interessi generali e non derogabili dalle parti; non vi rientrano, di regola, i principi di autonomia negoziale o di intangibilità del contratto invocati in chiave astratta.
  • Quando la parte, pur conoscendo l'inadempimento altrui, tenga comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi di una clausola risolutiva espressa, può configurarsi una rinuncia tacita al diritto di risoluzione.
  • Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo, la Corte non riesamina direttamente il lodo, ma valuta solo i vizi della sentenza impugnata nei limiti dei motivi dedotti.
  • L'eventuale violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale resta in astratto deducibile, ma deve essere specificamente e correttamente prospettata; se il motivo viene assorbito o non supera le altre rationes decidendi, non conduce all'annullamento.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniArbitrato
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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