Cassazione Civile, Ordinanza n. 19766/2021 del 12/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società operante nel settore automobilistico impugnava un avviso di accertamento IRPEG e ILOR per l'anno d'imposta 1999, emesso a seguito di verifica fiscale per gli anni 1998-2001. L'ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi fondandosi su due rilievi: la differenza tra le ore produttive retribuite ai dipendenti dell'officina e le ore fatturate ai clienti, e la differenza tra il "prezzo totale di acquisto" indicato nei contratti di finanziamento dei clienti e il prezzo di vendita risultante dalle fatture. La CTP aveva annullato l'atto, mentre la CTR aveva ritenuto legittimo il recupero limitatamente al secondo rilievo. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la CTR avesse fondato la decisione su documenti non oggetto di causa e su un elemento non correttamente posto a base dell'avviso; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché non erano state considerate le copie autentiche dei contratti di finanziamento e le effettive risultanze documentali; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere attribuito valore presuntivo a un solo contratto o comunque a un elemento non idoneo a dimostrare maggiori ricavi generalizzati; 4) ultrapetizione, poiché la CTR avrebbe valorizzato l'ipotesi di un acconto non fatturato, mai contestata nell'avviso; 5) ulteriore omesso esame, perché la CTR non avrebbe considerato l'intero contenuto della fattura, dalla quale emergeva un prezzo complessivo compatibile con quello del contratto di finanziamento, e non il solo imponibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la decisione sulle spese. La Corte ha ritenuto che la CTR non avesse svolto una completa valutazione della gravità, precisione e concordanza della presunzione posta a base dell'accertamento, avendo trascurato l'elemento contrario addotto dal contribuente, cioè che il dato del "prezzo totale di acquisto" nel contratto di finanziamento era un'indicazione meramente accessoria, spesso riferita al prezzo di listino e non al reale corrispettivo di vendita, oltre al fatto che la fattura considerata dalla CTR sarebbe stata letta solo nel suo imponibile e non nel complessivo importo imponibile più IVA. È stato quindi stabilito che la questione richiede una nuova valutazione del materiale probatorio, verificando se il raffronto tra importo del finanziamento e prezzo fatturato sia davvero idoneo, da solo, a fondare la presunzione di maggiori ricavi in presenza di spiegazioni alternative plausibili.
Norme richiamate
richiamato per censurare la decisione ultra petita e la pretesa pronuncia su un elemento non contestato nell'avviso di accertamento
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione ai requisiti dell'avviso di accertamento e alla dedotta carenza/eterogeneità della motivazione rispetto ai rilievi contestati
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
invocato come vizio processuale per violazione di norme sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla motivazione dell'atto
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti
richiamato per censurare la ripartizione e l'assolvimento dell'onere probatorio nella prova presuntiva
richiamato per contestare l'uso, da parte del giudice di merito, di elementi non correttamente acquisiti o valorizzati
art. 12, comma 5, L. 212 del 2000
menzionato nei gradi di merito quale dedotta violazione per la permanenza dei verificatori oltre il termine di legge, ma non decisivo nella motivazione finale della Cassazione
Massime di principio
- Nella prova per presunzioni il giudice di merito deve procedere in due fasi: valutazione analitica di ciascun indizio per verificarne la rilevanza, e successiva valutazione complessiva degli elementi ritenuti attendibili, verificandone gravità, precisione e concordanza.
- Un singolo elemento indiziario può bastare a fondare la presunzione solo se presenta, da solo, caratteri di grave precisione e adeguata significatività probatoria; se l'elemento è equivoco o suscettibile di letture alternative, non è sufficiente per sostenere l'accertamento.
- Quando il contribuente offre una spiegazione alternativa plausibile del dato posto a base dell'accertamento, il giudice deve confrontarsi espressamente con tale elemento contrario e non può fondare la decisione su una lettura parziale o incompleta dei documenti.
- Nel sindacare un accertamento basato su differenze tra documenti contrattuali e fatture, occorre distinguere tra dati meramente indicativi o accessori e il reale corrispettivo economico dell'operazione, verificando quale voce sia effettivamente rilevante ai fini probatori.
- La presunzione di maggiori ricavi non può essere desunta in modo automatico dal solo raffronto tra un dato accessorio riportato in un documento di finanziamento e l'importo fatturato, se il dato confrontato è riconosciuto come indicativo e non come prezzo effettivo della vendita.
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