Cassazione Civile, Ordinanza n. 00195/2026 del 03/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Agenzia delle entrate alla definizione agevolata dei versamenti sospesi prevista per i soggetti colpiti dagli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania. La società aveva impugnato il diniego sostenendo di avere diritto alla definizione dei debiti tributari alle condizioni agevolate previste dalla normativa speciale. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione ritenendo decisiva la proroga del termine di pagamento al 30 giugno 2008. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, lamentando che la CTR non avesse considerato la sospensione dei rimborsi per i soggetti esercenti impresa nelle aree colpite e, soprattutto, la Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015, che ha qualificato come incompatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato consistenti nella riduzione di tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006 per non avere la sentenza considerato il mancato pagamento della prima rata, presupposto della definizione agevolata. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la decisione europea riguarda anche le misure agevolative relative ai comuni della provincia di Catania colpiti nel 2002 e che, per l'IVA del 2004 oggetto della lite, trova applicazione il principio di neutralità fiscale elaborato dalla Corte di giustizia nella causa C-82/14, che esclude l'applicabilità delle agevolazioni riduttive dell'imposta in quanto idonee a consentire la conservazione di somme dovute all'erario; la contrarietà della norma al diritto unionale fa venir meno la base della richiesta di definizione agevolata e legittima il diniego dell'Amministrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente contro il diniego di definizione agevolata. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate, valorizzando il sopravvenire delle decisioni unionali nel corso del giudizio d'appello e le ragioni della decisione rispetto alle difese svolte.
Norme richiamate
art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006
definizione dei versamenti sospesi nel territorio della Provincia di Catania
la disposizione agevolativa non è applicabile, nel caso di specie relativo all'IVA, perché incompatibile con il diritto unionale e con il principio di neutralità fiscale; viene quindi meno la base normativa della pretesa definitoria della contribuente
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
richiamato dal ricorrente per sostenere che la CTR non aveva considerato la disciplina dei rimborsi e la sospensione per i soggetti esercenti impresa nelle aree colpite dagli eventi calamitosi
art. 36-bis, comma 2, lett. a), d.l. n. 248/2007
richiamato dalla CTR come fonte della proroga del termine di versamento al 30 giugno 2008
art. 108, paragrafo 3, TFUE
la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia avesse dato attuazione illegittima a misure di aiuto in violazione dell'obbligo di notifica e standstill
Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015
ha qualificato come incompatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato consistenti in riduzioni di tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990, includendo anche la misura agevolativa di cui alla L. n. 296/2006, art. 1, comma 1011, salvo le ipotesi di aiuti individuali rientranti in regimi de minimis o approvati
regolamento (CE) n. 1407/2013
richiamato come possibile eccezione per aiuti individuali qualificabili come de minimis
regolamento (CE) n. 717/2014
richiamato come possibile eccezione per aiuti individuali qualificabili come de minimis
regolamento (CE) n. 994/98
richiamato come base per regolamenti di esenzione e per la verifica della compatibilità di determinate categorie di aiuti
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990... possono definire in maniera automatica la propria posizione...
è stata richiamata quale precedente normativo e giurisprudenziale in materia di agevolazioni IVA; la Corte di giustizia e la Cassazione hanno escluso la sua applicabilità all'IVA perché in contrasto con il principio di neutralità fiscale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali riconosciute ai soggetti colpiti da eventi calamitosi, quando incidono sull'IVA, devono essere compatibili con il principio di neutralità fiscale; se consentono di trattenere parte dell'imposta riscossa dal consumatore e dovuta all'erario, non possono trovare applicazione.
- Una decisione della Commissione europea che dichiari incompatibile con il mercato interno un regime di aiuti di Stato si estende anche alle misure agevolative analoghe previste da norme successive o comunque riconducibili al medesimo schema, salvo che il singolo beneficio rientri in un'ipotesi individuale di de minimis o in un regime approvato.
- Quando la disciplina agevolativa è incompatibile con il diritto dell'Unione, viene meno la base normativa della richiesta del contribuente di definizione agevolata e l'Amministrazione può legittimamente negare il beneficio.
- Se la questione di diritto può essere decisa sulla base del sopravvenuto quadro unionale senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.
- La ratio decisoria in materia di aiuti fiscali alle imprese colpite da calamità naturali impone di verificare, prima di applicare l'agevolazione, se il beneficio concreto integri un aiuto di Stato vietato oppure una fattispecie sottratta al divieto perché esente o compatibile.
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