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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22210/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva chiesto e ottenuto dall'Ufficio il rimborso del credito IVA relativo all'anno 2001. Successivamente, a seguito di una risoluzione ministeriale intervenuta nel 2005, l'Amministrazione aveva mutato orientamento: aveva negato il rimborso, ritenendo che si trattasse di spese incrementative su beni di terzi, e aveva recuperato l'imposta, irrogando anche sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso e l'atto di contestazione; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio richiamando la tutela dell'affidamento e della buona fede. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c., assumendo che la CTR si fosse limitata a rinviare alla sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 30, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 10 l. n. 212/2000, sostenendo che il principio di buona fede e affidamento può incidere solo sulle sanzioni e non sulla debenza del tributo o sulla spettanza del rimborso; 3) violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, assumendo che in caso di indebito rimborso IVA sia dovuta la sanzione prevista per l'omesso versamento.

La decisione

La Corte ha respinto il primo e il terzo motivo; ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio per cui l'affidamento ingenerato dall'Amministrazione può rilevare per escludere sanzioni e interessi, ma non per esonerare dal recupero dell'imposta o fondare il diritto al rimborso. La decisione sulla regolazione delle spese è stata rinviata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre il vizio di motivazione apparente e la violazione dell'art. 132 c.p.c.; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la CTR aveva espresso una propria, sia pur sintetica, motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che il giudice di appello avesse reso un iter logico-giuridico comprensibile.

  • art. 30, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per sostenere che la buona fede non può incidere sulla debenza dell'imposta o sulla spettanza del rimborso.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    La Corte ribadisce che la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente opera come principio generale dell'ordinamento tributario e, in caso di incertezza interpretativa ingenerata dall'Amministrazione, rileva ai fini dell'esclusione delle sole sanzioni e degli interessi, non dell'obbligazione tributaria.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    Invocato dall'Ufficio per la sanzione in caso di indebito rimborso IVA; la Corte non accoglie il motivo, confermando l'impostazione per cui l'affidamento può incidere sulle sanzioni.

  • artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.

    Sono richiamati come base costituzionale del principio di tutela dell'affidamento incolpevole in materia tributaria.

  • art. 1 del Protocollo addizionale CEDU / principi UE sul legittimo affidamento

    La Corte richiama la giurisprudenza unionale in tema di tributi armonizzati, secondo cui il legittimo affidamento è tutelabile solo entro i limiti compatibili con la modificabilità della situazione da parte delle autorità nazionali.

Massime di principio

  • Nel sistema tributario, la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente può escludere l'applicazione di sanzioni e interessi quando l'incertezza interpretativa sia stata ingenerata da atti o orientamenti dell'Amministrazione finanziaria, ma non incide sulla debenza del tributo né legittima il mantenimento di un rimborso indebitamente riconosciuto.
  • Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non costituiscono fonti del diritto e non vincolano né il contribuente né la stessa amministrazione in modo definitivo; il mutamento dell'indirizzo interpretativo può rilevare soltanto sul piano sanzionatorio e degli interessi, non sul piano sostanziale dell'obbligazione tributaria.
  • In materia di tributi armonizzati, il legittimo affidamento è tutelabile solo se l'operatore economico abbia ricevuto dall'autorità pubblica fondate aspettative e non potesse prevedere la successiva modifica del quadro interpretativo o provvedimentale.
  • La motivazione di una sentenza è sufficiente quando, pur sintetica, renda percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito; non ricorre motivazione apparente se la decisione non si risolve in un mero rinvio alla pronuncia di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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