Cassazione Civile, Ordinanza n. 18310/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte della corte d’appello, del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di una società cancellata dal registro delle imprese. La società ricorrente deduceva, con quattro motivi, anzitutto la nullità della procura rilasciata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione a un avvocato del libero foro, sostenendo che l’ente avrebbe dovuto stare in giudizio solo tramite Avvocatura dello Stato. Con gli altri motivi contestava la legittimità del rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza prefallimentare, richiesto per poter presentare domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi del d.l. n. 119/2018; sosteneva inoltre che, essendo ancora pendente il termine per la rottamazione, l’agente per la riscossione non fosse legittimato a chiedere il fallimento, o comunque che il giudice dovesse differire la trattazione per consentire l’accesso alla procedura agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla rappresentanza processuale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite sulla possibilità per l’ente di avvalersi, nei casi consentiti, dell’Avvocatura dello Stato oppure di avvocati del libero foro senza ulteriori formalità. Ha poi respinto le censure sulla rottamazione dei ruoli e sul rinvio del procedimento: ha chiarito che, per la società cancellata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014, l’ex liquidatore conserva per cinque anni i poteri sostanziali e processuali, compreso quello di aderire alla definizione agevolata; tuttavia, nel giudizio prefallimentare non esiste un diritto del debitore a ottenere il rinvio dell’udienza per accedere alla rottamazione, dovendo il giudice bilanciare le esigenze difensive con l’interesse pubblico alla rapida verifica dell’insolvenza. Ha inoltre affermato che la mera intenzione di aderire alla definizione agevolata non incide sul potere dell’agente della riscossione di proporre istanza di fallimento, poiché l’art. 3, comma 10, del d.l. n. 119/2018 opera solo sulle azioni esecutive e di recupero coattivo, non sul procedimento per la dichiarazione di fallimento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016
Consente all’Agenzia delle entrate-Riscossione di avvalersi, nei casi previsti, anche di avvocati del libero foro, senza che ciò comporti nullità della procura.
art. 4 d.lgs. n. 50/2016
Richiamato insieme all’art. 17 del medesimo decreto come quadro di riferimento per l’affidamento del patrocinio a professionisti esterni.
art. 17 d.lgs. n. 50/2016
Richiamato come parametro normativo per il conferimento dell’incarico a difensori del libero foro.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016
Attribuisce rilievo agli atti generali adottati per disciplinare la scelta del patrocinio dell’Agenzia.
art. 43 r.d. n. 1611/1933
L’Avvocatura dello Stato è utilizzabile nei casi riservati o speciali; fuori da tali ipotesi l’Agenzia può ricorrere a difensori esterni.
art. 3, comma 10, d.l. n. 119/2018
La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata incide sulle sole azioni esecutive e di recupero coattivo, non sul procedimento per la dichiarazione di fallimento.
Nel procedimento prefallimentare non attribuisce al debitore un diritto al rinvio dell’udienza per definire i carichi; rileva la situazione esistente al momento della decisione.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Per cinque anni dalla cancellazione della società differisce gli effetti estintivi nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli enti creditori indicati, con conservazione dei poteri del liquidatore.
Gli effetti estintivi della cancellazione dal registro imprese sono differiti, per i soggetti e i rapporti indicati dalla norma speciale, dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata respinta.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata respinta.
Massime di principio
- L’Agenzia delle entrate-Riscossione può stare in giudizio, nei casi consentiti dalla normativa speciale e convenzionale, anche mediante avvocati del libero foro; la relativa scelta processuale non richiede una prova specifica del presupposto, quando la rappresentanza discende dal perimetro legale dell’opzione difensiva.
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento non esiste un diritto del debitore a ottenere il rinvio dell’udienza per accedere a una procedura di definizione agevolata dei debiti: il giudice deve valutare la situazione insolvenza secondo i fatti esistenti al momento della decisione e bilanciare le esigenze difensive con la tutela degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura.
- Per la società cancellata dal registro delle imprese dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014, l’ex liquidatore conserva per il quinquennio previsto dalla norma speciale i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, inclusa la facoltà di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
- La presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione dei ruoli incide sulle azioni esecutive e di recupero coattivo del credito, ma non paralizza di per sé la legittimazione del creditore a promuovere l’istanza di fallimento.
- Ai fini dell’esclusione dello stato di insolvenza, il debitore che invochi la possibilità di definire agevolmente i propri debiti deve allegare e dimostrare l’esistenza di concrete fonti di liquidità per far fronte ai pagamenti necessari; la mera prospettazione della rottamazione non basta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18243/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18248/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18249/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18250/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18251/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18252/2023 del 27/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →