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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17001/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, con contratto del 5 novembre 2007, di un insieme di attività di back office dalla società cedente alla società cessionaria, insieme ai dipendenti addetti a tali attività. I lavoratori hanno agito per ottenere l'inefficacia nei loro confronti della cessione del rapporto di lavoro e il ripristino del rapporto con la cedente, sostenendo che non vi fosse un vero ramo d'azienda autonomo ai sensi dell'art. 2112 c.c., perché mancava la cessione dei supporti informatici indispensabili e l'operazione era inserita in un contestuale contratto di appalto che manteneva il servizio sotto il controllo della cedente. La Corte d'appello aveva accolto la domanda dei lavoratori. Le società hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla CGUE, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negare la sussistenza di un ramo d'azienda autonomo, essendo stato trasferito un complesso organizzato di attività, personale e strumenti operativi idoneo a svolgere autonomamente la funzione produttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società cedente sia i ricorsi incidentali della società cessionaria e dei lavoratori. Ha ritenuto infondato il motivo sulla configurabilità del ramo d'azienda, confermando che l'autonomia funzionale del ramo ceduto e la sua preesistenza sono requisiti costitutivi del trasferimento ex art. 2112 c.c. e che la verifica in concreto di tali elementi è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiamando la propria giurisprudenza già consolidata. Quanto al ricorso incidentale dei lavoratori, ha ritenuto infondato il motivo sulle differenze retributive perché la sentenza impugnata aveva già disposto il ripristino del rapporto con relativo trattamento economico da quantificare separatamente, e ha ritenuto infondato anche il motivo sulle spese, poiché la compensazione era giustificata dall'obiettiva incertezza del diritto controverso e dal contrasto giurisprudenziale di merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    quinto comma; sesto comma

    Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda è necessario che il ramo ceduto sia dotato di autonomia funzionale già al momento dello scorporo, idonea a svolgere autonomamente la funzione produttiva senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario; la verifica concreta di tali presupposti è valutazione di merito.

  • art. 32 d.lgs. 276/2003

    La norma è richiamata come modifica dell'art. 2112 c.c. in attuazione della direttiva 2001/23/CE, ma non elimina il requisito dell'autonomia funzionale del ramo ceduto.

  • Direttiva 2001/23/CE

    È evocata come parametro eurounitario di riferimento per l'interpretazione del trasferimento d'azienda/ramo, senza esiti difformi rispetto all'orientamento consolidato della Corte.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è stata disattesa perché la questione era già risolta da una giurisprudenza consolidata e in un caso analogo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto contro la sentenza d'appello per asserita violazione di legge in tema di trasferimento d'azienda e di regolazione delle spese.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È il vizio dedotto dai lavoratori per omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto insussistente perché la questione retributiva era stata comunque considerata e rinviata alla liquidazione separata.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata ritenuta legittima in presenza di obiettiva incertezza sul diritto controverso e di contrasti giurisprudenziali di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per la statuizione finale sui presupposti processuali del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di ramo d'azienda, anche dopo la modifica dell'art. 2112 c.c., il requisito decisivo è l'autonomia funzionale del complesso ceduto, intesa come capacità di svolgere la funzione produttiva con i propri mezzi organizzativi e funzionali, senza integrazioni significative da parte del cessionario.
  • La verifica della sussistenza di un ramo d'azienda autonomo richiede un accertamento in concreto di fatti e circostanze ed è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per vizi motivazionali o violazioni di legge nei limiti consentiti.
  • L'indagine sull'autonomia e sulla preesistenza del ramo non può fondarsi sull'assetto organizzativo successivo alla cessione, specie se determinato da contratti di appalto o da scelte del cessionario, ma deve riferirsi all'organizzazione preesistente nella struttura del cedente.
  • Sono ammissibili anche rami d'azienda 'leggeri' o 'dematerializzati', ma solo se il gruppo di lavoratori trasferiti è stabilmente organizzato e dotato di un bagaglio comune di conoscenze e capacità tale da consentire la prosecuzione autonoma dell'attività.
  • Il rinvio pregiudiziale alla CGUE può essere escluso quando la questione interpretativa è già stata chiarita da una giurisprudenza consolidata e il caso concreto non presenta elementi nuovi idonei a giustificarlo.
  • La compensazione delle spese processuali è legittima, in difetto di soccombenza reciproca, quando il giudice ravvisi gravi ed eccezionali ragioni, tra cui l'obiettiva incertezza del diritto controverso derivante da orientamenti non univoci.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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