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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35118/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un ingegnere libero professionista aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2009, oltre accessori e sanzioni. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo: a) sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per il professionista che svolgeva abitualmente l'attività; b) non maturata la prescrizione quinquennale, decorso il termine dal 6 luglio 2009 e interrotto il 30 giugno 2014; c) tardiva la questione relativa alle sanzioni. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato: 1) violazione di norme sulla prescrizione, sulla conoscenza della dichiarazione, sull'onere della prova e sulla disciplina applicabile al decorso del termine, oltre a vizio di ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'applicazione del D.P.C.M. 4 giugno 2009; 2) violazione della normativa sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata; 3) violazione delle norme sul regime sanzionatorio. In memoria, inoltre, ha dedotto che, dopo la proposizione del ricorso, si era formato un giudicato esterno in un diverso giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto il medesimo avviso di addebito e la successiva intimazione di pagamento, con accertamento della prescrizione del credito contributivo.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente la deduzione di giudicato esterno sopravvenuto, ritenendolo opponibile anche in cassazione perché formatosi dopo la decisione di merito e dopo la proposizione del ricorso, sicché il primo momento utile per farlo valere era la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. Ha affermato che il giudicato sostanziale, formatosi su una sentenza passata in giudicato che accertava l'intervenuta prescrizione del credito contributivo relativo alla medesima pretesa, fa stato tra le parti e travolge la pretesa oggetto dell'odierno giudizio, identica nei suoi elementi costitutivi. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando non dovute le somme indicate nell'avviso di addebito. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per veicolare le censure di violazione e falsa applicazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • artt. 1334, 1335, 2935 e 2697 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla decorrenza della prescrizione e all'onere della prova.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995

    Richiamato dal ricorrente e rilevante per la prescrizione dei contributi previdenziali.

  • art. 55 R.d.l. n. 182 del 1935

    Norma richiamata nel motivo sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435

    Norma richiamata nel motivo sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 1 D.P.C.M. 4 giugno 2009

    Richiamato nel motivo per contestare l'applicazione al caso concreto della disciplina sulla decorrenza dei termini.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare un'asserita pronuncia su questione non devoluta o comunque per l'uso della disciplina del D.P.C.M. nel giudizio.

  • art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003

    Norma richiamata nel motivo con cui si contestava la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata.

  • art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995

    Norma richiamata nel motivo sull'iscrizione alla gestione separata dei professionisti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull'accertamento dell'obbligo contributivo e sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 136 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al regime sanzionatorio.

  • art. 30 L. 11 marzo 1953 n. 87

    Richiamato nel terzo motivo in relazione agli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale sul regime sanzionatorio.

  • art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011 n. 98

    Norma richiamata nel terzo motivo con riguardo alle sanzioni applicate.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione agli effetti della cassazione su statuizioni dipendenti.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato come fondamento del giudicato sostanziale, che fa stato tra le parti sull'accertamento del diritto controverso.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato quale riflesso formale del giudicato sostanziale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come primo momento utile per dedurre in cassazione il giudicato esterno sopravvenuto, formatosi dopo la proposizione del ricorso e dopo la decisione di merito.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno sopravvenuto può essere dedotto anche in cassazione, purché si sia formato dopo la decisione impugnata e dopo la proposizione del ricorso; il primo utile veicolo processuale, in tal caso, è la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
  • Il giudicato sostanziale fa stato tra le stesse parti quando vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi; se il secondo giudizio ha ad oggetto la medesima pretesa creditoria già definita con sentenza passata in giudicato, l'accertamento sopravvenuto vincola anche il giudizio pendente.
  • L'intervenuta prescrizione del credito estingue l'obbligazione in qualunque momento maturi e, se coperta da giudicato tra le stesse parti sulla medesima pretesa, impedisce che il diritto estinto sia ulteriormente fatto valere.
  • Quando il sopravvenuto giudicato esterno definisce integralmente la questione decisiva e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
  • La questione del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, nei limiti della sua deducibilità processuale e della disponibilità degli atti necessari a verificarne l'esistenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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