Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29625/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva già confermato il risarcimento in favore della dirigente per il ritardo nell'espletamento della pesatura/graduazione degli incarichi. Ha condannato l'ente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato compimento, da parte dell'ente datore di lavoro, del procedimento di graduazione/pesatura degli incarichi dirigenziali sanitari, con conseguente mancata attribuzione tempestiva della parte variabile della retribuzione di posizione. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto alla dirigente un risarcimento del danno, quantificato in euro 150 mensili dal 1 aprile 2007 al 31 dicembre 2012, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione l'ente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., sostenendo che la quota di retribuzione variabile non percepita sarebbe confluita nel fondo per l'indennità di risultato, con aumento di quest'ultima, sicché il risarcimento avrebbe comportato una indebita duplicazione; inoltre ha sostenuto che la dirigente avrebbe accettato con il contratto individuale una retribuzione di posizione unificata, preclusiva di ulteriori pretese; ha anche negato un inadempimento imputabile, affermando che la graduazione era attività complessa e che la procedura era stata comunque avviata; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle eccezioni relative all'accettazione della retribuzione unificata e alla non imputabilità dell'ente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, richiamando un proprio precedente specifico sul medesimo contenzioso: l'obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento di graduazione e pesatura degli incarichi permane anche se non sono rispettati i termini endoprocedimentali o si siano interrotte le trattative sindacali; la violazione non dà luogo ad adempimento coattivo ma a risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la componente variabile della retribuzione di posizione, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare fatti impeditivi o l'assenza di imputabilità. Ha inoltre escluso che il contratto individuale potesse derogare in peius alla contrattazione collettiva, richiamando l'art. 2077 c.c. e l'art. 45, comma 1, d.lgs. 165/2001. Quanto alla compensatio lucri cum damno, ha valorizzato il rilievo della Corte territoriale secondo cui la documentazione paga prodotta non consentiva una chiara imputazione dei versamenti, mancando una dettagliata elencazione delle partite di dare e avere, con conseguente insussistenza di elementi utili a sostenere la dedotta locupletazione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio: il datore di lavoro, una volta allegato l'inadempimento, deve provare i fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità dell'inadempimento.

  • art. 1218 c.c.

    usato come parametro della responsabilità contrattuale per l'inadempimento dell'obbligo di graduazione e pesatura degli incarichi.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come vizio dedotto per violazione di legge sostanziale.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    indicato come vizio dedotto per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alle motivazioni del precedente specifico della Corte sulla medesima questione.

  • art. 2077 c.c.

    richiamato per affermare che la contrattazione individuale non può derogare in peius alla contrattazione collettiva a danno del lavoratore.

  • art. 45, comma 1, d.lgs. 165/2001

    richiamato per ribadire la prevalenza della disciplina collettiva sulla pattuizione individuale sfavorevole al dipendente pubblico contrattualizzato.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è stata ritenuta irrilevante, poiché la questione di diritto risultava comunque correttamente decisa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    evocato per giustificare un'interpretazione orientata a economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per il potere della Cassazione di correggere la motivazione e enunciare la corretta ragione giuridica della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di dirigenza medica pubblica, l'obbligo della P.A. di attivare e portare a compimento il procedimento di graduazione e pesatura degli incarichi permane anche se la fase negoziale o consultiva non si sia chiusa nei termini o si siano verificati ritardi organizzativi; la sua violazione fonda una domanda risarcitoria per perdita di chance, non un'azione di adempimento coattivo.
  • Nel giudizio risarcitorio per omessa graduazione degli incarichi, il lavoratore deve allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare fatti impeditivi, estintivi o l'assenza di imputabilità del ritardo.
  • La pattuizione individuale nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato non può validamente comprimere in danno del lavoratore i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva; clausole o adesioni individuali incompatibili con la disciplina collettiva non escludono la pretesa economica fondata su quest'ultima.
  • La deduzione di compensatio lucri cum damno richiede un adeguato supporto documentale e contabile: in mancanza di una chiara ricostruzione delle partite di dare e avere, l'eccezione non può essere utilmente accolta.
  • L'omessa pronuncia su una questione di diritto non determina cassazione quando la decisione impugnata abbia comunque raggiunto il corretto esito giuridico; in tal caso la Corte può correggere la motivazione, in una logica di economia processuale.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.