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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29559/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal computo dell'indennità chilometrica/rimborso spese spettante a un lavoratore che utilizzava il mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro. Il giudice di merito aveva accolto la domanda del lavoratore e condannato il consorzio al pagamento delle differenze tra quanto corrisposto in base al contratto integrativo regionale e quanto dovuto secondo il contratto collettivo nazionale. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di varie clausole del c.c.n.l. e del C.I.R. Calabria, nonché dei canoni ermeneutici contrattuali. In sintesi ha sostenuto che: l'art. 54 c.c.n.l. qualifica la voce come mero rimborso/restituzione, non come retribuzione; il contratto integrativo regionale non poteva derogare alla disciplina nazionale del rimborso chilometrico; le materie devolute alla contrattazione decentrata riguardavano solo missioni e trasferte e non il rimborso per il tragitto casa-lavoro; inoltre il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere il contratto integrativo antecedente al c.c.n.l. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per asserita tardiva produzione dei contratti collettivi, affermando che l'onere di deposito integrale opera nel giudizio di cassazione e risulta soddisfatto dalla produzione del testo completo del contratto. Nel merito ha condiviso il ragionamento della Corte territoriale: la contrattazione decentrata era ammessa solo nelle materie tassativamente delegate dal c.c.n.l.; la delega richiamava le missioni e trasferte e non il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro; l'art. 7 del contratto integrativo non conteneva un espresso rinvio o una deroga alla disciplina dell'art. 54 c.c.n.l. e non poteva quindi sostituirsi a essa. Il ricorso è stato respinto con condanna del consorzio alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    disciplina la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone nel giudizio di cassazione, a pena di improcedibilità, il deposito dei contratti e accordi collettivi su cui il ricorso si fonda

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    i contratti collettivi si interpretano con i canoni ermeneutici negoziali, applicati direttamente anche in cassazione

  • art. 1363 c.c.

    assume particolare rilievo il coordinamento sistematico tra le clausole del contratto collettivo

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    la violazione dei contratti o accordi collettivi è denunciabile come violazione di norme di diritto e richiede interpretazione delle clausole secondo i criteri codicistici

  • art. 1322 c.c.

    esprime l'autonomia negoziale delle parti sociali, sulla base della quale la contrattazione collettiva può articolarsi su più livelli

  • art. 2077 c.c.

    non impedisce, in materia collettiva, che i contratti territoriali deroghino anche in peius, salvi i diritti già definitivamente acquisiti

  • art. 54 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    disciplina il rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro e ne qualifica la natura come restituzione di somme anticipate

  • art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l. 2010-2012

    delega alla contrattazione decentrata le sole materie indicate, tra cui missioni e trasferte e diverse modalità di rimborso spese riferite a quella disciplina

  • art. 16 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    consente ai contratti integrativi di stabilire diverse modalità di rimborso delle spese per missioni e trasferte

  • art. 7, commi 2 e 3, Contratto Integrativo Regionale Calabria 2008-2011

    introduce un rimborso forfettario giornaliero per l'uso del mezzo proprio, ma non è stato ritenuto idoneo a derogare alla disciplina nazionale applicabile al tragitto verso il posto di lavoro

  • art. 20 C.I.R. Calabria 2008-2011

    invocato dal ricorrente come clausola di salvaguardia, ma la Corte ha escluso che operasse per la voce in esame

  • art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l. di settore 2010-2012

    l'elenco delle materie demandate alla contrattazione di secondo livello è tassativo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo in relazione alla disciplina del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi fonda il ricorso su contratti o accordi collettivi deve depositarne il testo integrale, perché l'onere è posto a pena di improcedibilità e risponde alla funzione nomofilattica della Corte.
  • La denuncia di violazione di contratti collettivi ex art. 360, n. 3, c.p.c. impone alla Corte di legittimità un'interpretazione delle clausole secondo gli artt. 1362 ss. c.c., con forte rilievo del criterio sistematico dell'art. 1363 c.c.
  • Nella contrattazione collettiva multilivello, il conflitto tra disciplina nazionale e disciplina territoriale non si risolve con criteri gerarchici propri delle fonti legislative, ma ricostruendo la reale volontà delle parti sociali e coordinando le clausole dei diversi livelli.
  • La contrattazione decentrata può derogare alla disciplina nazionale solo entro le materie espressamente e tassativamente delegate dal contratto collettivo nazionale; fuori da tale perimetro la disciplina nazionale resta vincolante.
  • La distinzione tra missioni/trasferte e rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro è decisiva: una delega alla contrattazione integrativa relativa alle prime non consente di modificare la disciplina della seconda in assenza di espresso rinvio.
  • La qualificazione di una voce come rimborso o restituzione di anticipazioni non basta, da sola, a consentire la deroga alla disciplina nazionale, se il contratto collettivo non attribuisce in modo chiaro al livello decentrato il potere di regolarla diversamente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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