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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29571/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica, in servizio come Ufficiale Giudiziario presso l’amministrazione della giustizia, che durante un periodo di aspettativa per motivi di studio finalizzata al dottorato di ricerca chiede il riconoscimento del diritto a percepire anche l’indennità di trasferta nella misura del 50%, voce retributiva legata all’attività degli assistenti e collaboratori UNEP. La Corte d’appello aveva negato il diritto ritenendo che tale emolumento presupponesse l’effettiva presenza in servizio e un contributo personale all’attività notificatoria. Con il ricorso per cassazione la dipendente deduce: 1) violazione della disciplina speciale sul dottorato per dipendenti pubblici e delle norme sul trattamento economico del pubblico impiego, sostenendo che, durante l’aspettativa, dovesse conservarsi l’intero trattamento economico in godimento, comprensivo della voce rivendicata; 2) omesso esame di un documento decisivo, cioè un parere ministeriale favorevole al riconoscimento della voce economica; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa alla tardività/inammissibilità di una produzione documentale avversaria, asseritamente effettuata oltre i termini di cui all’art. 416 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso. Accoglie però il primo motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui l’art. 2 della l. n. 476/1984, come modificato dalla l. n. 448/2001, riconosce al dipendente pubblico ammesso al dottorato, che non usufruisca di borsa di studio o vi rinunci, il diritto a conservare il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, comprensivo di tutte le voci retributive spettanti in ragione della qualifica. La Corte precisa che restano esclusi solo i compensi caratterizzati da aleatorietà o subordinati a ulteriori condizioni legate alle concrete modalità di svolgimento della prestazione. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 476/1984

    Riconosce al dipendente pubblico ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio o vi rinunci, il diritto a percepire il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza.

  • art. 52, comma 57, l. n. 448/2001

    Modifica la disciplina del dottorato per i dipendenti pubblici, confermando la conservazione del trattamento economico in godimento.

  • art. 2 CCNL 24.4.2002

    Richiamato dalla ricorrente e dalla Corte come parte del quadro contrattuale applicabile al rapporto di lavoro pubblico.

  • art. 5 CCNL recante le norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari

    La Corte d’appello lo aveva interpretato nel senso che l’indennità di trasferta presupponesse la presenza in servizio; la Cassazione, richiamando la disciplina legale sul dottorato, non condivide tale esclusione in termini assoluti.

  • art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    È menzionato nel motivo per il tema della distinzione tra trattamento economico fondamentale e accessorio, ma la Corte valorizza l’assenza di un richiamo di tale distinzione nella disciplina speciale sul dottorato.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per il riferimento al complessivo "trattamento economico in godimento" quale parametro da cui ricavare l’ampiezza della conservazione economica.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato come criterio ermeneutico per sostenere l’interpretazione letterale e sistematica della disciplina sul dottorato.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato quale criterio di interpretazione del contratto/rapporto; nel caso la Corte privilegia l’interpretazione della disciplina legale speciale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per la dedotta omessa pronuncia su una questione processuale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte osserva che le doglianze del secondo motivo esorbitano dai limiti del vizio motivazionale riformulato.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività della produzione documentale avversaria nel giudizio di primo grado.

Massime di principio

  • Nel periodo di aspettativa per dottorato concesso al dipendente pubblico che non percepisca borsa di studio o vi rinunci, la conservazione del trattamento economico in godimento comprende, in linea di principio, tutte le voci retributive spettanti in ragione della qualifica rivestita.
  • La nozione di "trattamento economico in godimento" va letta in senso onnicomprensivo e non può essere automaticamente ridotta alla sola distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio prevista dal d.lgs. n. 165/2001, quando la disciplina speciale non la richiami espressamente.
  • Sono esclusi dalla conservazione solo i compensi connotati da aleatorietà o subordinati a ulteriori condizioni connesse alle concrete modalità di svolgimento della prestazione; non sono invece esclusi per il solo fatto di essere qualificati come accessori.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile, secondo il richiamo effettuato dalla Corte, in relazione a questioni meramente processuali trattate come motivi di impugnazione nel giudizio di merito, secondo quanto accertabile dal testo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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