Cassazione Civile, Ordinanza n. 29570/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica volta a ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di disagio prevista dall'art. 25 del CCDI 2001 e dell'indennità di rischio prevista dagli artt. 37 del CCNL 2000 e 41 del CCNL 2004, assumendo di essere stata addetta al computer per quattro ore al giorno dal 2001 al 2005. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda, valorizzando documentazione prodotta dalla lavoratrice e non specificamente contestata dall'ente. In cassazione la Regione ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva, sostenendo che la lavoratrice fosse in comando e non in distacco, con conseguente insussistenza della propria soggezione passiva al pagamento; 2) violazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. per avere la Corte d'appello erroneamente posto a carico dell'ente il fatto costitutivo del diritto, mentre sarebbe spettato alla lavoratrice provare le giornate di effettivo svolgimento della prestazione in condizioni di rischio e disagio; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione, perché l'ente aveva contestato la valenza probatoria dell'attestazione del Comune di Aversa e perché il conteggio prodotto non avrebbe considerato ferie, festività, malattie e altre assenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Regione non ha dimostrato che la questione della qualificazione del rapporto come comando o distacco fosse stata parte del thema decidendum e oggetto di specifico gravame, con conseguente formazione del giudicato interno; inoltre la Corte richiama un orientamento secondo cui, in fattispecie analoghe, il lavoratore può agire nei confronti dell'ente titolare del rapporto anche se in comando o distacco, essendo la differenza attenuata dall'art. 70, comma 12, d.lgs. 165/2001. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dell'interpretazione della contrattazione collettiva integrativa, attività preclusa in sede di legittimità. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché sostanzialmente riproponeva una critica all'accertamento di merito sulla sussistenza del fatto costitutivo, sia perché la Regione non aveva dimostrato di avere censurato in appello la statuizione di primo grado sulla quantificazione del dovuto. La Corte ha quindi condannato la Regione alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25 CCDI 2001
prevede l'indennità di disagio richiesta dalla lavoratrice per l'attività svolta al computer secondo la disciplina collettiva richiamata.
art. 37 CCNL 2000
disciplina l'indennità di rischio rivendicata dalla lavoratrice.
art. 41 CCNL 2004
disciplina l'indennità di rischio rivendicata dalla lavoratrice, in continuità con la precedente contrattazione collettiva.
la censura della ricorrente è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sovvertire l'accertamento di merito sul fatto costitutivo del diritto e la valutazione delle prove.
la doglianza sul principio di non contestazione è stata ritenuta inammissibile poiché tendeva a contestare l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
non può essere utilizzato in cassazione per ottenere un riesame diretto dell'interpretazione di merito delle risultanze istruttorie, se la censura maschera una richiesta di nuova valutazione del fatto.
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001
viene richiamato per affermare che la differenza tra comando e distacco è attenuata e non esclude la tutela economica nei confronti dell'ente titolare del rapporto.
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che prospetti una questione non dimostrata come già compresa nel thema decidendum o devoluta in appello, poiché altrimenti si forma giudicato interno sul punto.
- Nel pubblico impiego, la distinzione tra comando e distacco non esclude, di per sé, la legittimazione passiva dell'ente titolare del rapporto di impiego per le pretese economiche fondate sulla disciplina collettiva del comparto di provenienza.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova, non quando la censura miri in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- Il principio di non contestazione non può essere invocato in cassazione per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per contestare un accertamento di fatto ormai compiuto dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito sull'an e sul quantum della pretesa, quando la decisione impugnata abbia già valutato le prove e la quantificazione sia stata coperta da giudicato interno o non specificamente censurata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29557/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29559/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29561/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29569/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29571/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29581/2023 del 25/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →